| Gazzetta n. 225 del 27 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 30 luglio 2001 |  
| Interruzione tecnica dell'attivita' di pesca per l'anno 2001. |  
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          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963 del 1965;  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, riguardante  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;  Visto il regolamento (CE) n. 1263 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo  alle  azioni  strutturali  nel  settore  della pesca, ed il regolamento  (CE) n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999, recante modalita' attuative di dette azioni;  Vista  la  decisione  della Commissione n. 2000/279/CE del 30 marzo 2000  recante  obiettivi  al dicembre 2001 per la flotta peschereccia italiana;  Visto   il   VI   piano   triennale   2000-2002   della   pesca   e dell'acquacoltura  approvato dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000 ed  adottato  con  decreto  ministeriale in pari data (pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000);  Ritenuto  opportuno  avviare  la programmazione triennale dal 2002, assicurando per l'anno 2001 continuita' ad alcune modalita' attuative emanate per le interruzioni tecniche nell'anno 2000;  Sentiti  la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il  Comitato  nazionale  per  la  gestione  e  la conservazione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 9 luglio 2001;  Sentite le Commissioni consultive locali;  Ritenuto   che,   per   i   compartimenti  da  Imperia  a  Taranto, l'obbligatorieta' dell'interruzione tecnica non possa essere disposta nel  compartimento  in  cui  siano  iscritte  meno  di  cinque unita' abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante;  Ritenuto,    altresi',    che    la   facoltativita/obbligatorieta' dell'interruzione   tecnica   debba   essere   riferita  a  tutte  le imbarcazioni  autorizzate  ad  operare  con i sistemi a strascico e/o volante;  Ravvisata   l'opportunita'   di  intervenire  con  urgenza,  attesa l'imminenza della data fissata per l'inizio dell'interruzione tecnica dell'attivita' di pesca;                              Decreta:                               Art. 1.  1. Per l'anno 2001, al fine di preservare le risorse alieutiche nei periodi  di riproduzione e consentirne il ripopolamento, e' disposta, per  le  navi  da  pesca  iscritte nei compartimenti marittimi di cui all'art.  2  ed  autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante,   l'interruzione   tecnica  per  trenta  giorni  consecutivi dell'attivita'  di  pesca nei periodi e con le modalita' indicati nel presente provvedimento.  2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto  speciale  Sicilia  e Sardegna l'attuazione dell'interruzione tecnica  della  pesca  e'  disciplinato dalle rispettive legislazioni regionali  e  le  eventuali  misure  sociali d'accompagnamento sono a carico dei relativi bilanci.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.   I   trenta   giorni   consecutivi   di   interruzione  tecnica obbligatoria,  in  relazione al compartimento marittimo d'iscrizione, sono di seguito indicati:    a) Civitavecchia, Roma e Gaeta: 27 agosto - 25 settembre;    b) Torre   del   Greco,   Castellammare   di  Stabia  e  Salerno: 15 settembre - 14 ottobre;    c) Gioia Tauro: 1 settembre - 30 settembre;    d) Taranto: 15 settembre - 14 ottobre;    e) Gallipoli: 15 settembre - 14 ottobre;    f) Brindisi,  Bari,  Molfetta, Manfredonia, Termoli, Pescara, San Benedetto  del  Tronto,  Ancona,  Rimini, Ravenna, Chioggia, Venezia, Monfalcone e Trieste: 1 agosto - 30 agosto.  2.  Nei  compartimenti marittimi di cui al comma 1 e' vietato, pena la  sospensione  della  licenza  di  pesca  per  un periodo di trenta giorni, l'esercizio dell'attivita' di pesca con i sistemi a strascico e/o  volante  alle  navi provenienti da altri compartimenti marittimi per  la  durata  di  sessanta  giorni a decorrere dal primo giorno di interruzione tecnica.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Le navi autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con i sistemi a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico,  che per consuetudine esercitano la pesca dei gamberi di  profondita'  nello Ionio e nel Tirreno, sono tenute ad effettuare l'interruzione  tecnica obbligatoria nel periodo previsto all'art. 2, comma  1,  per  il compartimento marittimo di competenza del porto in cui le navi stesse fanno base logistica.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Nei  compartimenti  marittimi,  ove  e' disposta l'interruzione tecnica   per   le  navi  a  strascico  e/o  volante,  e'  consentito l'esercizio  della  pesca  con  gli  altri  sistemi autorizzati sulla licenza, previo sbarco delle attrezzature a strascico e/o volante per sessanta giorni a decorrere dal primo giorno di interruzione tecnica, con  conseguente  non  applicabilita' dei benefici economici previsti dal presente provvedimento.  |  
|   |                                 Art. 5.  1.  Durante il periodo di interruzione tecnica e' consentita, senza disarmo  della  nave,  l'esecuzione  di  operazioni  di  manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  nonche'  l'effettuazione  di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza.  2.  Ai  fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1 del   presente   articolo   la  nave  puo',  durante  il  periodo  di interruzione  tecnica, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le  operazioni  stesse,  cosi' come attestate da apposito impegno del cantiere,  previo  sbarco  delle  attrezzature  da pesca e preventiva autorizzazione  dell'ufficio  marittimo  presso  il  quale  e'  stata iniziata l'interruzione tecnica.  3.  L'autorizzazione  al  trasferimento  e' rilasciata per il tempo strettamente   necessario  per  raggiungere  il  luogo  ove  sono  da realizzare le operazioni indicate nel comma 1.  |  
|   |                                 Art. 6.  1.  A  cura dell'armatore devono essere depositati presso l'ufficio marittimo  di  iscrizione  dell'unita', entro il giorno di inizio del periodo  di  interruzione tecnica, la licenza di pesca ed il libretto carburanti.  2.  Per le navi che per consuetudine operano in un porto diverso da quello  di  iscrizione,  l'autorita' marittima, presso cui sono stati depositati  i  predetti  documenti  di  bordo,  comunica  all'ufficio marittimo    di   iscrizione,   entro   cinque   giorni   dall'inizio dell'interruzione tecnica, gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione medesima.  3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei commi 1  e  2,  la  nave  non  puo'  essere  trasferita  in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2.  |  
|   |                                 Art. 7.  1.  La  pesca  a  strascico  e/o  volante  e'  vietata  in  tutti i compartimenti  marittimi  nei  giorni  di  sabato, domenica e festivi indipendentemente  dalle interruzioni tecniche. Non e' consentito nei giorni  di  sabato  e  domenica  il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.  |  
|   |                                 Art. 8.  1.  Per l'interruzione tecnica, attuata secondo le modalita' di cui al   presente   decreto,   sono  corrisposte  le  misure  sociali  di accompagnamento consistenti in:    a) minimo  monetario  garantito  a ciascun marittimo, che risulti dal    ruolino   d'equipaggio   imbarcato   alla   data   di   inizio dell'interruzione tecnica;    b) oneri  previdenziali  ed assistenziali, dovuti per i marittimi di  cui alla precedente lettera a) all'armatore, per il versamento da parte   del   medesimo   ai   pertinenti  istituti  previdenziali  ed assistenziali.  2.  L'interruzione  tecnica  effettuata  dalle  unita' iscritte nei compartimenti  marittimi  non  inclusi nell'elenco di cui all'art. 2, comma  1,  non comporta il riconoscimento della misura sociale di cui al comma precedente.  |  
|   |                                 Art. 9.  1.   Al   fine   di   conseguire   la  corresponsione  delle  somme rispettivamente  spettanti,  l'armatore  ed  i membri dell'equipaggio presentano  all'ufficio  marittimo  di iscrizione della nave distinte domande,  utilizzando esclusivamente gli schemi in allegato A e B. Le domande,  pena  la  dichiarazione di irricevibilita' e la conseguente non  ammissione  alla  misura  sociale,  devono pervenire entro venti giorni  dalla  data di conclusione dell'interruzione tecnica prevista dall'art.   2,   comma   1,   per   il   compartimento   d'iscrizione dell'imbarcazione.  2. I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda di cui al precedente comma:    a) personalmente (secondo lo schema in allegato B1);    b) limitatamente  ai propri soci, tramite le cooperative di pesca o loro consorzi (secondo lo schema in allegato B2);    c) tramite  il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad  un  ente  di  patronato  con delega per la trattenuta delle quote sindacali  alle  organizzazioni  sindacali dei lavoratori (secondo lo schema in allegato B3).  |  
|   |                                Art. 10.  1.  I  benefici  economici  connessi  alle  misure  sociali  di cui all'art.   8   sono   corrisposti   a   condizione   che   sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:    a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti;    b) la  nave  sia  abilitata,  ai  sensi  dell'art.  4 della legge 17 febbraio  1982,  n.  41, all'esercizio della pesca a strascico e/o volante;    c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed abbia  osservato  tutte  le previsioni e condizioni stabilite ai fini dell'interruzione tecnica.  |  
|   |                                Art. 11.  1.   Lo   sbarco   dei   membri   dell'equipaggio  nel  periodo  di interruzione,  salvo  il  caso  di  cui  al  comma 2, comporta la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali.  2.  Nel  caso  di  sbarco  volontario  o  di forza maggiore durante l'interruzione   tecnica   i   benefici  economici  al  marittimo  ed all'armatore  sono  corrisposti  in  relazione  al  numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.  3.  Nessun beneficio economico di cui all'art. 8 e' corrisposto nel caso  di imbarco, durante il periodo di interruzione, di un marittimo aggiuntivo   a   quelli   risultanti  imbarcati  alla  data  d'inizio dell'interruzione,  fatti  salvi  i  casi  di  reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio o servizio militare. In tal caso, i benefici  economici  al  marittimo e all'armatore sono corrisposti in relazione  al  numero  dei  giorni  effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.  4.  Nel  caso  di  sbarco per malattia o infortunio si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro vigente.  |  
|   |                                Art. 12.  1.  I  benefici  economici  connessi  alle  misure  sociali  di cui all'art.  8, liquidati a mezzo di ordine di pagamento emesso dal capo del  compartimento  marittimo sulla base di prospetti di liquidazione di  cui  agli  allegati  C e D, con l'arrotondamento alle cinquecento lire inferiori, sono corrisposti rispettivamente:    a  ciascun  marittimo  imbarcato,  per  quanto concerne il minimo monetario garantito di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);    all'armatore,  per  quanto  riguarda  gli  oneri  previdenziali e assistenziali  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  lettera  b),  per il versamento ai pertinenti istituti previdenziali e assistenziali.  2.  Il  capo del compartimento marittimo emette ordini di pagamento singoli o cumulativi secondo le richieste degli interessati. Nel caso di  pagamento  cumulativo,  i  soggetti  giuridici di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), devono provvedere, entro sette giorni dalla data di  disponibilita'  delle  somme, al pagamento agli interessati delle somme  ad  essi  singolarmente  spettanti, dandone comunicazione alla competente  capitaneria di porto. Per quanto riguarda la modalita' di pagamento  di  cui all'art. 9, comma 2, lettera c), la capitaneria di porto  provvede  al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto  della  quota  associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione  dell'importo  corrispondente alla sommatoria delle singole quote  associative  sindacali  in  favore  di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.  3.  Gli  ordini  di pagamento di cui ai commi 1 e 2 sono disposti a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente.  |  
|   |                                Art. 13.  1. Avverso   i   provvedimenti   adottati   dai   comandanti  delle capitanerie  di  porto,  oltre  agli  altri rimedi giurisdizionali e' ammesso,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80, ricorso   gerarchico   al   direttore   generale   per   la  pesca  e l'acquacoltura.  Il  presente  decreto,  inviato  all'organo di controllo per la sua registrazione,   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.    Roma, 30 luglio 2001                                                Il Ministro: Alemanno  |  
|   |                                                             Allegato A                  Alla Capitaneria di Porto di ....    La  sottoscritta  ditta  ....  con  sede  in .... via .... codice fiscale  ....  e  partita  I.V.A.  n.  ....  iscritta  al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... armatrice del M/p .... numero UE   ....   numero   di   matricola   ....   del   R.N.M.G.  di  ....                  ....               ....    Dichiara, ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 127/1997 e ai fini dell'interruzione        tecnica        dal ........./........../2001 al ........./......... 2001:      di  possedere  i  requisiti  di  cui  all'art.  10  del decreto ministeriale   concernente   le   misure   sociali  d'accompagnamento dell'interruzione tecnica;      di  impegnarsi  a versare, alle scadenze previste di legge, gli oneri   previdenziali   e   assistenziali   dovuti   per   i   membri dell'equipaggio.  La  sottoscritta  ditta  dichiara  altresi' che alla data di inizio dell'interruzione   tecnica  risultavano  imbarcati  i  sottoindicati marittimi  per  i  quali  chiede il rimborso limitatamente al periodo d'interruzione   tecnica,   dei   relativi   oneri  previdenziali  ed assistenziali (*). =====================================================================      Cognome e nome      |      Codice fiscale      |     Lire ===================================================================== a)                        |                          | b)                        |                          | c)                        |                          |  La sottoscritta ditta chiede altresi' che le predette somme vengano accreditate  sul  conto  corrente  n. .... intestato a .... presso la banca ....sede di .... codice ABI .... codice CAB .... (**).    La  sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi della legge n. 675/1996,  il "trattamento" dei propri dati personali, ivi compresi i dati  sensibili  di  cui  all'art.  22  della  legge medesima, per il conseguimento delle finalita' della presente istanza.      Li', ............ /............ /2001                             Firma ....    Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione  tecnica  in data  ........./........../2001 e che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.      Li', ............ /............ /2001
                               Timbro e firma                      dell'autorità marittima                                ....    (*) L'armatore,  se  membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.    (**) Lo  schema  di  domanda  sara'  opportunamente  adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalita' di accreditamento.  |  
|   |                                                            Allegato B1 Alla Capitaneria di Porto di ...................................    Il  sottoscritto  (cognome  e nome) .... nato a .... provincia di ....  il ........./........../........... codice fiscale (da indicare obbligatoriamente)  ....  imbarcato  sul  M/p  ....  numero  UE  .... iscritto  al numero di matricola .... del R.N.M.G. di .... chiede, in relazione   a  n.  .............  giorni  di  effettivo  imbarco  che maturera'  nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive lire (*) ....    Il  sottoscritto  (cognome  e  nome)  .... chiede altresi' che la predetta  somma  venga  accreditata  sul conto corrente n. .......... intestato  a  ....  presso la banca .... sede di .... codice ABI .... codice CAB .... (**).    Il  sottoscritto  consente,  inoltre,  ai  sensi  della  legge n. 675/1996,  il "trattamento" dei propri dati personali, ivi compresi i dati  sensibili  di  cui  all'art.  22  della  legge medesima, per il conseguimento delle finalita' della presente istanza.      Li', ............/............ 2001                             Firma ....    (*) Arrotondate alle cinquecento lire inferiori.    (**) Lo  schema  di  domanda  sara'  opportunamente  adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalita' di accreditamento.                                ----                                                          Allegato B2 Alla Capitaneria di Porto di ................................... Per                 il                 tramite                 di (*) .................................................    Il  sottoscritto  (cognome  e nome) .... nato a .... provincia di ....   il ........./........../2001   codice   fiscale  (da  indicare obbligatoriamente)  ....  imbarcato  sul  M/p  ....  numero  UE  .... iscritto  al numero di matricola .... del R.N.M.G. di .... chiede, in relazione   a  n.  .............  giorni  di  effettivo  imbarco  che maturera'  nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive lire (**) ....    Il  sottoscritto  (cognome  e  nome)  .... chiede altresi' che la predetta  somma  venga  accreditata  sul conto corrente n. .......... intestato  a  ....  presso la banca .... sede di .... codice ABI .... codice CAB .... (***)    Il  sottoscritto  consente,  inoltre,  ai  sensi  della  legge n. 675/1996,  il "trattamento" dei propri dati personali, ivi compresi i dati  sensibili  di  cui  all'art.  22  della  legge medesima, per il conseguimento delle finalita' della presente istanza.      Li', ............ /............ /2001                             Firma ....    (*) Indicare  la  cooperativa di pesca o il consorzio scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.    (**) Arrotondate alle cinquecento lire inferiori.    (***) Lo  schema  di  domanda  sara'  opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalita' di accreditamento.                                ----                                                          Allegato B3 Alla Capitaneria di Porto di ................................... Per                 il                 tramite                 di (*) .................................................    Il  sottoscritto  (cognome  e nome) .... nato a .... provincia di ....  il ........./........../........... codice fiscale (da indicare obbligatoriamente)  ....  imbarcato  sul  M/p  ....  numero  UE  .... iscritto  al numero di matricola .... del R.N.M.G. di .... chiede, in relazione   a  n.  .............  giorni  di  effettivo  imbarco  che maturera'  nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive lire (**) .... Mandato di assistenza e rappresentanza.    Il  sottoscritto (cognome e nome) .... delega il patronato .... a rappresentarlo  ed  assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica    relativa    alle    misure    sociali    d'accompagnamento all'interruzione  tecnica  della  pesca.  Inoltre, avendo ricevuto, a norma  dell'art.  10  della  legge  n.  675/1996,  l'informativa  sul "trattamento"   dei  propri  dati  personali,  ivi  compresi  i  dati sensibili  di  cui all'art. 22 della legge medesima, consente il loro "trattamento"  per  il  conseguimento  delle  finalita'  del presente mandato e degli scopi statutari del patronato. Modalita' di pagamento (***)    Assegno circolare ....    Accredito sul conto corrente bancario ....    Accredito sul libretto di risparmio ....    Accredito sul conto corrente postale .... Delega per la trattenuta delle quote sindacali.    Il sottoscritto (cognome e nome) .... autorizza  la  Capitaneria di Porto di .... ad effettuare sulla somma spettante a titolo di minimo monetario garantito in base alla domanda di    corresponsione    delle    misure   sociali   d'accompagnamento all'interruzione  tecnica  della  pesca  la trattenuta di lire .... a titolo  di  quota associativa da versare alla seguente organizzazione sindacale ....    Inoltre,  avendo  ricevuto,  a  norma dell'art. 10 delle legge n. 675/1996,  l'informativa  sul  trattamento dei propri dati personali, consente  il loro "trattamento" per le finalita' del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.      Li', ............ /............ /2001                             Firma ....    Timbro   del  patronato  e  firma  dell'operatore  autorizzato  a ricevere il mandato ....    Timbro e firma dell'organizzazione sindacale ....    (*) Indicare  l'ente  di  patronato  scelto  come  tramite per la presentazione dell'istanza.    (**) Arrotondate alle cinquecento lire inferiori.    (***) Specificare, in corrispondenza della modalita' di pagamento prescelta,  i  dati  necessari  per  l'esecuzione  dell'operazione di accreditamento.  |  
|   |                                                             Allegato C                    PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE (*) Alla Capitaneria di Porto di ...................................    M/p  .... numero UE .... iscritto al numero di matricola .... del R.N.M.G.  di  ....  abilitato  alla  pesca  con  sistema  ....  ditta armatrice ....    Vista  la  domanda  presentata in data  ........./........../2001 dal  sig.  ....  imbarcato  con  la  qualifica di ...., accertato che risultano  osservate  tutte  le  condizioni stabilite dalla normativa vigente   ai   fini   dell'erogazione   delle   misure   sociali   di accompagnamento,  si  dispone  la  corresponsione  al marittimo sotto indicato del minimo monetario garantito dovuto in relazione ai giorni di  imbarco  sulla  nave predetta nel periodo di interruzione tecnica della          pesca         dal ........./........../2001         al ........./........../2001.    Il  totale complessivo arrotondato da erogare e' pari a lire .... al netto del bollo di quietanza.    Cognome   e   nome   ....  nato  a  ....  provincia  di  ....  il ........./........../2001 residente a .... via .... codice fiscale n. ...............................    Si  dispone  il  pagamento  del predetto importo per il quale sul capitolo  ....  anno  finanziario  ....  viene emesso l'ordinativo di pagamento n. ...................... in data ........./........../2001 di  lire  ....  sull'ordine di accreditamento n. ................ del ........./........../2001 a nome del sig. ....       L'ufficiale di cassa ....         Il comandante ....    (*)  Il  presente modello di prospetto di liquidazione del minimo monetario   garantito   verra'   adeguato   dall'Autorita'  marittima competente  nel  caso in cui il marittimo abbia presentato la domanda tramite  i  soggetti di cui all'art. 9, comma 2, lettere b) e c), del presente decreto ministeriale.  |  
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