Gazzetta n. 225 del 27 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 3 settembre 2001 |
Esenzione fiscale dell'attivita' svolta in Italia dalla filiazione della Temple University of Commonwealth system of higher education, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-bis; Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4; Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000; Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Temple University of the Commonwealth system of higher education; Rilevato che la Temple University of the Commonwealth system of higher education ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 15; Considerato che la Temple University of the Commonwealth system of higher education e' ente senza scopo di lucro; Rilevato che lo scopo della filiazione e' lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana; Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Universita' americana di provenienza; Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig. Kim David Strommen, nato a Mitchell (South Dakota) il 3 ottobre 1947; Considerato che la Temple University of the Commonwealth system of higher education aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 1 marzo 1990; Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri; Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno; Decreta: 1. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attivita' svolta in Italia dalla filiazione della Temple University of the Commonwealth system of higher education avente sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 15 - 00196 Roma. 2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-bis della legge 27 aprile 1989, n. 154. 3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 settembre 2001 Il Ministro: Moratti |
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