Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 6 giugno 2001 |
Attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 102, convertito nella legge 2 luglio 2001, n. 248. Determinazione delle percentuali di sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore delle aziende agricole ubicate nella provincia di Foggia danneggiate dalla crisi idrica. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, che, per fronteggiare le ricadute sul piano occupazionale derivanti, tra l'altro dalla emergenza idrica nella regione Puglia, prevede aumenti, rispettivamente, fino all'80 per cento e fino al 20 per cento, della misura massima dell'esonero di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in relazione allo stato di emergenza idrica nella regione Puglia, dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente alle aree territoriali che presentino situazioni di maggiore siccita', individuate dal Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza idrica nella regione Puglia; Vista l'ordinanza n. 3125 del 17 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001, concernente interventi atti a fronteggiare la menzionata situazione di emergenza idrica nella provincia di Foggia, aggravata, peraltro, dalle condizioni meteoclimatiche di siccita' che hanno interessato detta provincia; Visto l'art. 5 della citata legge n. 185 del 1992, che prevede l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento, a favore delle aziende agricole, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri e coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1994, con il quale, in attuazione del citato art. 5 della legge n. 185 del 1992, si e' provveduto a determinare le percentuali di esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore delle aziende agricole di cui al citato art. 5, danneggiate da calamita' o avversita' atmosferiche. Ravvisata l'opportunita' di confermare i criteri fissati dal citato decreto ministeriale 4 luglio 1994 di determinazione dell'entita' delle percentuali di esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; Ravvisata l'esigenza, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 158 del 2001, di determinare, nel limite delle risorse finanziarie a tal uopo predeterminate nel comma 4 del citato art. 2, le percentuali di esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle aziende di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 185 del 1992, ubicate nella provincia di Foggia ed interessate dallo stato di emergenza idrica dichiarato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2001; Decreta: Art. 1. Per le aziende di cui all'art. 5, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, ubicate nella provincia di Foggia ed interessate dallo stato di emergenza idrica per il periodo individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2001, le misure di esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento sono determinate: a) nella misura del 9 per cento, per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al trentacinque per cento e non superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica; b) nella misura del 19 per cento, per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. |
| Art. 2. Qualora lo stato di emergenza idrica venga confermato, con specifico provvedimento, per le medesime aziende per l'anno successivo, la misura dell'esonero, per tale anno, e' determinata nell'1 per cento. |
| Art. 3. I benefici di cui agli articoli 1 e 2 sono accordati dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. I benefici di cui agli articoli 1 e 2 sono rimborsati all'Istituto nazionale della previdenza sociale nel limite massimo di lire 12 miliardi, sulla base di apposita rendicontazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2001
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Solaroli Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 42 |
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