| Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 28 agosto 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., unita' di Rivalta. (Decreto n. 30277). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                  del Dipartimento per le politiche                       sociali e previdenziali  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Vista  l'istanza  della  societa' S.p.a. S.V.B. inoltrata presso il competente  ufficio  della  direzione  generale  della  previdenza  e assistenza  sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 13 giugno   2001,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta'  per riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  4  giugno  2001 stabilisce  per  un  periodo  di dodici mesi, decorrente dal 1 giugno 2001,  la  riduzione  massima  dell' orario di lavoro da quaranta ore settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del settore  industria tessile abbigliamento applicato, a venti ore medie settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventinove    unita',    su    un    organico    complessivo   di centottantacinque unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;  Premesso  che  il  contratto  di solidarieta' non potra' riguardare periodi  antecedenti  la  sua  stipula,  cosi'  come  riportato sulla circolare n. 33 del 14 marzo 1994;  Considerato  che,  pur  essendo  le sospensioni state effettuate in data  1 giugno 2001, il verbale d'accordo e' stato stipulato soltanto in data 4 giugno 2001;                              Decreta:                               Art. 1.  Per   le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  e'  autorizzata, limitatamente  al  periodo  dal  4 giugno  2001 al 31 maggio 2002, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., con sede  in  Torino  e  unita' di Rivalta (Torino), per i quali e' stato stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore settimanali  a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo  di  lavoratori  pari a centoventinove unita', su un organico complessivo di centottantacinque unita'.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  S.V.B.,  a  corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1  ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti  finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale  dell'8  febbraio  1996 in premessa indicato, registrato dalla  Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 28 agosto 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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