Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 agosto 2001
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., unita' di Rivalta. (Decreto n. 30277).

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della societa' S.p.a. S.V.B. inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 13 giugno 2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 4 giugno 2001 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1 giugno 2001, la riduzione massima dell' orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile abbigliamento applicato, a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventinove unita', su un organico complessivo di centottantacinque unita';
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Premesso che il contratto di solidarieta' non potra' riguardare periodi antecedenti la sua stipula, cosi' come riportato sulla circolare n. 33 del 14 marzo 1994;
Considerato che, pur essendo le sospensioni state effettuate in data 1 giugno 2001, il verbale d'accordo e' stato stipulato soltanto in data 4 giugno 2001;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 4 giugno 2001 al 31 maggio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., con sede in Torino e unita' di Rivalta (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventinove unita', su un organico complessivo di centottantacinque unita'.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 agosto 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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