Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 agosto 2001
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotamfer, unita' di Arese, Sesto S. Giovanni e Castelnuovo del Garda. (Decreto n. 30270).

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1998, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Rotamfer, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione, in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Arese e Sesto San Giovanni (Milano) dal 5 luglio 2000 al 4 luglio 2001;
Vista l'istanza della ditta surrichiamata tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Castelnuovo del Garda (Verona) dal 2 agosto 2000 al 4 luglio 2001;
Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, con il quale e' stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale presentato dalla summenzionata ditta, relativo al periodo dal 5 luglio 1999 al 4 luglio 2001, per gli stabilimenti di Arese e Sesto San Giovanni (Milano);
Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, con il quale e' stata approvata la modifica del programma di ristrutturazione aziendale, come richiesto dalla ditta stessa dove, agli stabilimenti di Arese e Sesto San Giovanni (Milano) e' stato aggiunto quello di Castelnuovo del Garda (Verona) per il periodo dal 2 agosto 2000 al 4 luglio 2001;
Visto il decreto direttoriale del 9 ottobre 2000 e successivo, con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 5 luglio 1999, il suddetto trattamento;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento dal 5 luglio 2000 al 4 luglio 2001 per gli stabilimenti di Arese e Sesto San Giovanni (Milano) e di autorizzare la corresponsione del trattamento medesimo per il periodo dal 2 agosto 2000 al 4 luglio 2001 per lo stabilimento di Castelnuovo sul Garda (Verona);
Decreta:
Art. 1.
A seguito dell'approvazione della modifica del programma di ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale 10 agosto 2001, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotamfer, con sede in Castelnuovo del Garda (Varese), unita' di Sesto San Giovanni e Arese (Milano), per un massimo di sessantanove unita' lavorative per il periodo dal 5 luglio 2000, al 4 luglio 2001;
Istanza aziendale presentata in data 24 agosto 2000.
 
Art. 2.
E' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotamfer con sede in Castelnuovo del Garda (Varese), unita' di Castelnuovo del Garda (Verona), per un massimo di sedici unita' lavorative per il periodo dal 2 agosto 2000 al 1 febbraio 2001;
Istanza aziendale presentata in data 25 settembre 2000.
 
Art. 3.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2, e' prorogato per il periodo dal 2 febbraio 2001 al 4 luglio 2001, per un massimo di sedici unita' lavorative;
Istanza aziendale presentata in data 25 settembre 2000;
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 agosto 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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