Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 28 agosto 2001 |
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della Bull HN Information Systems Italia S.p.a., ora Bull Italia S.p.a., unita' di Avellino (Prata Pincipato Ultra), Bari, Castelmaggiore, Firenze, Genova, Padova, provincia di Milano (Pregnana - Monza - Sedriano - V. Nuvol), Rende, Roma, Torino e Tremestieri Etneo. (Decreto n. 30269). |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista l'istanza della ditta Bull HN Information Systems Italia S.p.a., ora Bull Italia S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati; Visto il decreto direttoriale datato 14 luglio 2000, e successivi, con i quali e' stato concesso, a decorrere dall'11 gennaio 1999, il suddetto trattamento; Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, con il quale e' stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'11 luglio 2001; Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento; Decreta: Art. 1. A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della Bull HN Information Systems Italia S.p.a., ora Bull Italia S.p.a., con sede in Pregnana Milanese (Milano), unita' di: Avellino (Prata Pincipato Ultra) (Avellino), per un massimo di dieci unita' lavorative; Bari, per un massimo di tre unita' lavorative; Castelmaggiore (Bologna), per un massimo di otto unita' lavorative; Firenze, per un massimo di cinque unita' lavorative; Genova, per un massimo di tre unita' lavorative; Padova per un massimo di cinque unita' lavorative; provincia di Milano (Pregnana - Monza - Sedriano - V. Nuvol) (Milano), per un massimo di quarantatre unita' lavorative; Rende (Cosenza), per un massimo di quattro unita' lavorative; Roma, per un massimo di diciannove unita' lavorative; Torino, per un massimo di sei unita' lavorative; Tremestieri Etneo (Catania), per un massimo di sette unita' lavorative; per il periodo dall'11 gennaio 2000 al 10 luglio 2000; Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2000, con decorrenza 11 gennaio 2000; |
| Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, e' prorogato per il periodo dall'11 luglio 2000 al 10 gennaio 2001, per le unita' di: Avellino (Prata Pincipato Ultra) (Avellino), per un massimo di otto unita' lavorative; Bari, per un massimo di tre unita' lavorative; Castelmaggiore (Bologna), per un massimo di sette unita' lavorative; Firenze, per un massimo di cinque unita' lavorative; Genova, per un massimo di 2 unita' lavorative; Padova per un massimo di 6 unita' lavorative; provincia di Milano (Pregnana - Monza - Sedriano - V. Nuvol) (Milano), per un massimo di trentacinque unita' lavorative; Rende (Cosenza), per un massimo di quattro unita' lavorative; Roma, per un massimo di quindici unita' lavorative; Torino, per un massimo di tre unita' lavorative; Tremestieri Etneo (Catania), per un massimo di sei unita' lavorative; Istanza aziendale presentata il 10 agosto 2000, con decorrenza 11 luglio 2000; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 agosto 2001 Il direttore generale: Daddi |
|
|
|