Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 21 settembre 2001 |
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi atmosferici del 14-15 settembre 2001 nel territorio dei comuni della provincia di Napoli e di alcuni comuni delle province di Salerno e Avellino, nonche' l'emergenza connessa agli eventi atmosferici del 22 agosto 2001 nel territorio del comune di Santa Maria a Vico e agli eventi atmosferici del 5 settembre 2001 nel comune di Calvanico. (Ordinanza n. 3147). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei seguenti comuni: provincia di Napoli: comuni di Napoli, Monte di Procida, Bacoli, Marano, Calvizzano, Pozzuoli, Giugliano, Ischia, Forio, Casamicciola, Procida, Casandrino, S. Maria la Carita', Alma Campania, Gragnano, Massa di Somma, Nola, Castellammare, Quarto, Saviano, Ottaviano, Cicciano, Camposano, Cimatile, S. Anastasia, Casola; provincia di Salerno: comuni di San Marzano sul Sarno, Calvanico, Nocera Inferiore; provincia di Avellino: comuni di Moschiano, Monteforte Irpino, Lauro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile; Ravvisata la necessita' di disporre di un quadro degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso, all'assistenza della popolazione ed agli interventi di eliminazione del rischio; Sentita la regione Campania; Dispone: Art. 1. 1. Per consentire, in aggiunta alle risorse finanziarie rese disponibili dalla regione Campania, la realizzazione dei primi interventi urgenti nei territori in premessa colpiti dagli eventi atmosferici ivi indicati, il Fondo per la protezione civile e' integrato della somma di lire 50 miliardi. 2. Ai fini del successivo riparto, il sindaco del comune di Napoli, per il territorio del comune medesimo, e il presidente della regione Campania, per gli altri territori indicati in premessa, definiscono il quadro degli interventi di assoluta urgenza per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni e per l'eliminazione delle situazioni di pericolo cui finalizzare le predette risorse. Con successiva ordinanza saranno definite le relative modalita' di attuazione. |
| Art. 2. 1. Gli istituti scolastici, le cui strutture siano state danneggiate dagli eventi citati in premessa ed ubicate nei suindicati comuni, possono adottare soluzioni organizzative tali da consentire il recupero del mancato, regolare svolgimento delle attivita' didattiche, come la flessibilita' dell'orario delle lezioni, l'adattamento del calendario scolastico, nonche' l'articolazione delle classi o sezioni. |
| Art. 3. 1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione degli interventi della presente ordinanza, possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto e' normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura. |
| Art. 4. 1. Le amministrazioni statali, regionali e provinciali e gli enti locali sono autorizzati a riconoscere al proprio personale impiegato nelle operazioni di soccorso e di primo intervento il diritto a conseguire gli emolumenti per le prestazioni lavorative effettivamente rese anche oltre i limiti previsti dalle vigenti disposizioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2001
Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile Scajola |
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