| Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA |  
| DECRETO 6 settembre 2001 |  
| Attivazione  della  sezione  staccata  della  commissione  tributaria regionale, in Rimini. |  
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                            IL PRESIDENTE               della commissione tributaria regionale                         dell'Emilia-Romagna  Visto l'art. 35 della legge n. 28/1999;  Visto  il decreto interministeriale del 6 giugno 2000, con il quale sono state istituite le sezione staccate delle commissioni tributarie regionali  di  cui  alla  citata  norma e, per quanto inerisce questa commissione  tributaria  regionale,  le  sezioni  staccate di Parma e Rimini;  Viste  le  risoluzioni  del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000;  Vista  l'assegnazione di nuovo personale alla segreteria di Bologna in  data  10  agosto  2001  dall'Agenzia  delle  entrate  - Direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna;  Ritenuto,  pertanto,  che  si  possa  procedere  all'apertura della sezione staccata di Rimini, fissa all'uopo la data del 1 ottobre 2001 per l'attivazione della segreteria della sezione staccata di Rimini;  Ritenuto  che  l'individuazione  dei procedimenti da assegnare alle singole  sezioni staccate deve avvenire sulla base dei principi e del criterio   territoriale  espressi  dalle  anzidette  risoluzioni  del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;  Ritenuto  che la data di insediamento dei magistrati assegnati alla sezione staccata di Rimini come da proprio decreto protocollo n. 1741 dell'8 maggio  2001  puo' essere fissata per il giorno 1 ottobre 2001 presso i locali siti in via Macanno n. 37;  Ritenuta  l'urgenza  di  provvedere,  anche  al  fine  di  adeguare l'organizzazione  della  sede  principale  di  Bologna alle modifiche strutturali  necessarie  in  seguito  alla  attivazione delle sezioni staccate;                              Decreta:  E'  attivata  dal giorno 1 ottobre 2001 la segreteria della sezione staccata  di  questa  commissione  tributaria  regionale  ubicata  in Rimini, via Macanno n. 37.  Da  tale  data  gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dalle  ore 8,45 alle ore 12,45 di ogni giorno feriale e nei giorni di giovedi'  di ciascuna settimana in orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 16,30.  Da  tale  data  la  predetta  segreteria  espletera'  i  servizi di ricezione delle costituzioni delle parti, nonche' di atti e documenti in  genere relativi ai procedimenti assegnati per la trattazione alle rispettive sezioni, ed ogni altro servizio amministrativo inerente ai procedimenti  medesimi  o  al  personale  -  magistrati  e  impiegati amministrativi - della sezione.  La  costituzione  delle  parti  e  il  deposito di atti e documenti potranno  avvenire  presso  la  segreteria  della  sede principale di Bologna.  L'insediamento  dei  magistrati  assegnati alla sezione staccata di questa  commissione  avverra',  presso  i locali gia' predisposti per ciascuna sezione, il giorno 1 ottobre 2001.  La  sezione  staccata  tratterra'  in  via esclusiva i procedimenti relativi  ad appelli avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali  ricomprese  nella  sua  circoscrizione, a revocazione di proprie sentenze nonche' ancora quale giudice di rinvio - dalla Corte suprema  di cassazione, dalla Commissione tributaria centrale o dalla commissione tributaria regionale - di procedimenti che in primo grado sono stati ivi radicati.  Alla sede principale di Bologna restano assegnati solo i giudizi di appello, di revocazione e di rinvio relativi a controversie decise in primo grado dalle commissioni provinciali.  I  giudizi  di  ottemperanza  saranno  distribuiti  tra  la sezione principale  e  le sezioni staccate tenendo conto della circoscrizione territoriale  della  commissione  che  ha deciso il giudizio di primo grado.  I  procedimenti  incidentali di sospensione dell'esecuzione ex art. 19  del  decreto  legislativo n. 472/1997 saranno ripartiti secondo i criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito.  L'assegnazione dei procedimenti alle diverse sezioni rientra, anche per  la  sezione  staccata,  nella  competenza  del  presidente della commissione,   a  norma  dell'art.  26  del  decreto  legislativo  n. 546/1992.  I  presidenti  delle due sezioni appartenenti alla sezione staccata sottoporranno  al  presidente  della commissione qualsiasi anomalia o irregolarita'  nel  funzionamento  delle rispettive sezioni corredata dalle loro osservazioni o proposte in merito.  Il  calendario  delle  udienze  delle  singole sezioni sara', anche nell'ambito   della   sezione   staccata,   predisposto  dai  singoli presidenti di sezione e trasmesso al presidente della commissione.  Dispone  che  il  presente  decreto venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato a:    1) Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;    2)  Ministero  delle  finanze  -  Direzione generale degli affari generali e del personale;    3) Agenzia delle entrate - Direzione regionale delle entrate sede di Bologna;    4) uffici finanziari della provincia di Rimini;    5) presidenti ordini professionali di Bologna e Rimini;    6)  al  dirigente  della  segreteria della commissione tributaria regionale di Bologna.      Bologna, 6 settembre 2001                                             Il presidente: Marchetti  |  
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