| Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 28 agosto 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura B & B, unita' di Campagnola Cremasca. (Decreto n. 30288). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE              del Dipartimento per le politiche sociali                           e previdenziali  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;  Vista  l'istanza  della  societa' S.p.a. Torcitura B & B, inoltrata presso   il   competente   ufficio  della  Direzione  generale  della previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data  26 giugno 2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni   sindacali  dei  lavoratori  in  data  7 giugno  2001 stabilisce  per  un periodo di dodici mesi, decorrente dall'11 giugno 2001,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del settore  tessile applicato - a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un  massimo  di  lavoratori pari a ventuno unita', su un organico complessivo di quarantadue unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare,  in  tutto  o  in  parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata,  per  il  periodo dall'11 giugno 2001 al 10 giugno 2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726, convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3, del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Torcitura  B  & B, con sede in Campagnola Cremasca (Cremona), unita'  di  Campagnola  Cremasca  (Cremona),  per  i  quali  e' stato stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero massimo   di  lavoratori  pari  a  ventuno  unita',  su  un  organico complessivo di quarantadue unita'.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  e'  altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Torcitura B & B, a corrispondere il   particolare   beneficio  previsto  dal  comma  4,  art.  6,  del decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996  in  premessa  indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 28 agosto 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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