Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 12 luglio 2001 |
Determinazione, per l'anno accademico 2001/2002, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in produzioni animali, gestione e conservazione della fauna e in biotecnologie, presso l'Universita' degli studi di Torino. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e); Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree; Preso atto che l'Universita' degli studi di Torino ha provveduto a trasmettere il nuovo regolamento didattico di Ateneo contenente i progetti dei corsi di studio di primo e di secondo livello da attivare a decorrere dall'anno accademico 2001/2002; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46; Vista la comunicazione in data 6 luglio 2001 con cui l'Universita' degli studi di Torino rende note le potenzialita' formative relative ai corsi ricompresi nel richiamato ordinamento didattico ed, in particolare, ai corsi di nuova istituzione in produzioni animali, gestione e conservazione della fauna presso la facolta' di medicina veterinaria e in biotecnologie presso la Scuola universitaria interfacolta' per le biotecnologie; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari dell'Universita' degli studi di Torino e' cosi' determinato: corso di laurea in produzioni animali, gestione e conservazione della fauna, presso la facolta' di medicina veterinaria: venti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e due per gli studenti non comunitari residenti all'estero; corso di laurea in biotecnologie presso la Scuola universitaria interfacolta' per le biotecnologie: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero. 2. L'ammissione degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando. 3. L'efficacia del presente decreto e' subordinata alla approvazione del regolamento didattico di cui in premessa. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2001 Il Ministro: Moratti |
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