| Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 23 luglio 2001 |  
| Determinazione, per l'anno accademico 2001/2002, del numero dei posti disponibili  per  le  immatricolazioni  al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Universita' degli studi di Napoli "Parthenope". |  
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    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e);  Visto  il  decreto  5  agosto  1999  con  il  quale  e' autorizzata l'istituzione della facolta' e del corso di laurea in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonche' la relativa attivazione,  a  decorrere  dall'anno  accademico  1999/2000,  presso l'Istituto navale di Napoli;  Visto  il  decreto  rettorale  15  marzo 2001 con il quale e' stato emanato, nel testo modificato, lo statuto dell'Istituto universitario navale  di  Napoli  che,  per  effetto  delle  modifiche,  assume  la denominazione Universita' degli studi di Napoli "Parthenope";  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  ed in particolare, l'art. 39, comma 5;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;  Vista  la  nota  in  data 9 luglio 2001 con cui l'Universita' degli studi  di  Napoli  "Parthenope"  chiede  la programmazione per l'anno accademico 2001/2002 al corso di laurea in scienze motorie secondo le potenzialita'  formative  deliberate  dal  senato  accademico  e  dal comitato tecnico ordinatore della facolta';                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per  le  immatricolazioni  al  corso  di  laurea  in  scienze motorie dell'Universita' degli studi di Napoli "Parthenope" e' determinato in trecento  per  gli  studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e  dieci  per  gli studenti non comunitari residenti all'estero.  2.  L'ammissione  degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 23 luglio 2001                                                 Il Ministro: Moratti  |  
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