Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999, relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni "seminativi" e della superficie massima garantita per il riso di cui al regolamento (CE) n. 3072/1995 (Raccolto 2001). |
|
|
In conformita' al disposto di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 2316/1999 del 22 ottobre 1999, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CE n. 1251/1999), l'area di base globale nazionale, fissata in 5,8012 milioni di ettari, non e' stata superata. Conseguentemente, per il 2001, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali, escluso il mais, sono totalmente ammissibili ai pagamenti per superficie. L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento (CE) n. 2316/1999 in 1,2 mio/ha, risulta invece superata, in via previsionale, nella misura del 12,6132% e, pertanto, allo stato, le superfici investite a mais ammissibili ai pagamenti per superficie saranno ridotte nella misura di detta percentuale. Per quanto concerne i semi oleosi, le superfici dichiarate risultano pari a 553.279 ha, pertanto, la superficie massima garantita determinata per l'Italia, al netto della quota teorica (10%) di messa a riposo, risulta superata. Tuttavia, eventuali penalita' in questo comparto saranno previste secondo la vigente normativa comunitaria solo qualora sara' constatato anche il superamento della superficie massima garantita comunitaria. La superficie massima garantita per il grano duro (1.646.000 ha) delle regioni tradizionali non e' stata superata, in quanto le superfici dichiarate risultano pari a 1.638.695 ha. Di contro, la superficie massima garantita delle regioni non tradizionali (4.000 ha) risulta superata in quanto sono stati dichiarati a tal fine 10.844 ha. La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso non risulta superata e, pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante. |
|
|
|