| Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  
| PROVVEDIMENTO 13 settembre 2001 |  
| Modificazioni  allo  statuto  della Assimoco vita S.p.a. compagnia di assicurazione sulla vita, in Segrate. (Provvedimento n. 1930). |  
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                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE                      E DI INTERESSE COLLETTIVO  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni modificative ed integrative;  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della  direttiva  n.  92/96/CEE  in  materia di assicurazione diretta sulla  vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in  particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo   unico   delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria,  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di attuazione  della  direttiva n. 95/26/CEE in materia di rafforzamento della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non quotate;  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;  Visto   il   decreto   ministeriale  in  data  23 ottobre  1990  di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato   I  al  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174, rilasciata alla Assimoco vita S.p.a. compagnia di assicurazione sulla vita,  con  sede  in  Segrate  (Milano)  - Centro direzionale "Milano Oltre",  palazzo  Giotto,  via  Cassanese  n.  224,  ed  i successivi provvedimenti autorizzativi;  Vista  la  delibera  assunta  in data 29 maggio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Assimoco vita S.p.a. compagnia di assicurazione sulla vita che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 14 e 16 dello statuto sociale;  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale dell'impresa di cui trattasi;                              Dispone:  E'  approvato  il  nuovo testo dello statuto sociale della Assimoco vita  S.p.a.  compagnia  di  assicurazione  sulla  vita,  con sede in Segrate (Milano), con le modifiche apportate agli articoli:    art. 5 (Capitale - Azioni - Obbligazioni). - Nuova determinazione del  capitale  sociale  in  Euro 18.500.000  diviso  in n. 18.500.000 azioni da 1 euro ciascuna (in luogo di L. 37.000.000.000 diviso in n. 37.000.000 azioni da L. 1.000 ciascuna) [a seguito di conversione del valore  nominale  delle 37.000.000 azioni in euro al tasso fisso, con arrotondamento  per  difetto  e  accredito  alla  riserva  legale del residuo  attivo derivante dal capitale sociale espresso in lire cosi' come  convertito;  raggruppamento delle azioni e sostituzione con una nuova azione da 1 euro ogni due azioni da 0,50 euro];    art.   14   (Consiglio   di   amministrazione).   -  Sostituzione dell'espressione  "euro 1.032.914" (in luogo della precedente "Lit. 2 mld.") con riferimento al valore delle operazioni di compravendita di immobili, partecipazioni e altri investimenti;    introduzione  dell'obbligo  di informativa al collegio sindacale, da  parte  del  consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle   operazioni   di  maggior  rilievo  economico,  finanziario  e patrimoniale,  effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed,  in  particolare,  sulle  operazioni  in  potenziale conflitto di interessi: modalita';    art. 16 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di:      a) normativa   applicabile   al   collegio   sindacale:  rinvio dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;      b) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita';      c) cause  di ineleggibilita' e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti;      d) assistenza  dei  sindaci  alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo se nominato;      e) possesso    in    capo   ai   sindaci   dei   requisiti   di professionalita'  e  onorabilita':  rinvio al decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;      f) individuazione,  ai  sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale  30 marzo  2000,  n. 162, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa.  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 13 settembre 2001                                             Il presidente: Manghetti  |  
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