Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2001 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 13 settembre 2001 |
Modificazioni allo statuto della Norwich union vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1931). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CEE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998; Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata alla Norwich union vita S.p.a., con sede in Milano, via Battistotti Sassi Luisa n. 11/a, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta in data 25 luglio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Norwich union vita S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 16, dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Norwich union vita S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli: art. 1 (Denominazione). - Modifica della denominazione sociale da "Norwich union vita S.p.a." in "Helvetia life - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a.", in forma abbreviata "Helvetia life S.p.a."; art. 3 (Sede). - Trasferimento della sede sociale da via Battistotti Sassi Luisa n. 11/A a via G.B. Cassinis n. 21; estensione della possibilita' di istituire altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e sopprimerle, mediante l'introduzione della frase "e in Europa"; art. 5 (Durata). - Proroga della durata della societa' dal 31 dicembre 2040 al 31 dicembre 2100; art. 6 (Capitale sociale). - Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 6.760.000 diviso in 6.760.000 azioni da Euro 1 ciascuna (in luogo del precedente importo espresso in L. 13.000.000.000, diviso in 13.000.000 di azioni del valore nominale di L. 1.000 ciascuna) [mediante utilizzo della voce "altre riserve" per L. 89.185.200 e mediante aumento del valore nominale delle azioni da 0,52 euro a 1 euro]; art. 7 (Assemblee). - In relazione alla possibilita' di convocare le assemblee ordinarie e straordinarie al di fuori della sede sociale, sostituzione della parola "Italia" con la parola "Europa"; art. 16 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di: a) limiti al cumulo degli incarichi per il collegio sindacale; b) modalita' di nomina del presidente del collegio sindacale; c) definizione dei requisiti di professionalita' di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 162/2000 per almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti; d) definizione dei requisiti di professionalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del citato decreto ministeriale n. 162/2000 in capo ai sindaci non in possesso del requisito di cui alla precedente lettera c). Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 settembre 2001 Il presidente: Manghetti |
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