Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 agosto 2001
Riconoscimento alla sig.ra Momcilov Dragana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. l, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Momcilov Dragana, nata il 21 giugno 1972 a Kikinda (Yugoslavia), cittadina jugoslava, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Jugoslavia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico "Diplomiran Psiholog" conseguito presso l'Universita' di Novi Sad in data 15 giugno 1996;
Preso atto che la sig.ra Momcilov ha superato, dopo aver svolto un anno di tirocinio, l'esame professionale per collaboratore sanitario-psicologo laureato in data 29 aprile 1997, presso il Ministero della sanita' della Repubblica di Serbia;
Considerata l'ampia esperienza professionale maturata dalla richiedente, come documentata in atti;
Ritenuto che la sig.ra Momcilov abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2000;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Bologna in data 16 ottobre 2000, per motivi di lavoro (subordinato);
Decreta:
Alla sig.ra Momcilov Dragana, nata il 21 giugno 1972 a Kikinda (Jugoslavia), cittadina jugoslava, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 27 agosto 2001
p. Il direttore generale: Rettura
 
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