Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 agosto 2001
Reiezione delle istanze di riorganizzazione aziendale della S.p.a. A.T.I. Azienda tabacchi italiani, unita' di Battipaglia e Pontecagnano. (Decreto n. 30236).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione speciale;
Vista la delibera CIPI del 24 marzo 1988, che reca: "Accertamenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, legge n. 675/1977: direttive sullo stato di crisi, riorganizzazione e ristrutturazione";
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto ministeriale n. 18812 del 29 settembre 1995, con il quale non e' stato approvato il programma di riorganizzazione, presentato dall'azienda A.T.I. S.p.a.;
Vista la sentenza n. 4043/2001 con la quale il T.A.R. Lazio, sez. III bis, con la quale e' stato annullato il citato decreto ministeriale n. 18812 del 29 settembre 1995, con la seguente motivazione "in quanto viziato da difetto di motivazione, facendo, pertanto, salvi, gli ulteriori atti della P.A.";
Ritenuto stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, di dover procedere al riesame della documentazione agli atti;
Riesaminata la documentazione agli atti, fra cui l'istanza presentata dall'azienda A.T.I. S.p.a., il 21 ottobre 1993, per la richiesta di primo intervento semestrale di CIGS per riorganizzazione, per il periodo decorrente dal 2 marzo 1992;
Considerato che la predetta richiesta e' stata inoltrata all'Ufficio regionale del lavoro e massima occupazione di Napoli, come dichiarato dallo stesso in data 21 ottobre 1993, ben oltre, quindi, il termine di presentazione disposto dall'art. 7 della legge n. 164/1975;
Viste le successive istanze aziendali di proroga semestrali di CIGS per riorganizzazione, presentate al predetto Ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, in data 26 ottobre 1992 per il periodo dal 21 settembre 1992 al 21 marzo 1993, in data 22 aprile 1993, per il periodo dal 21 marzo 1993 al 21 settembre 1993 in data 21 e 22 ottobre 1993 per il periodo 21 settembre 1993 al 27 novembre 1993, e poi in data 24 dicembre 1993 per il periodo 27 novembre 1993 al 31 dicembre 1993;
Considerato che il piano di riorganizzazione aziendale, prevedeva interventi da realizzare nell'arco di ventiquattro mesi, decorrenti dal 2 marzo 1992;
Vista la citata delibera CIPI del 24 marzo 1988, lettera b), che all'ultimo capoverso dispone: "I processi riorganizzativi avranno di norma una durata non superiore ai ventiquattro mesi ridotti a dodici se la riorganizzazione segue ad una crisi o ristrutturazione;
Considerato che la societa' A.T.I. S.p.a. aveva gia' usufruito del trattamento CIGS per ristrutturazione aziendale nel periodo antecedente, relativamente al periodo dal 28 dicembre 1987 al 29 febbraio 1992;
Viste la nota del locale Servizio ispettivo del 16 marzo 1994, riguardante il piano di riorganizzazione della societa' di cui trattasi;
Considerato che dalle dette verifiche ispettive, risultano effettuati interventi di riorganizzazione a decorrere dal 1 gennaio 1994;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, non si puo' dar corso alla richiesta della societa' S.p.a. A.T.I. Azienda tabacchi italiani, con sede in Roma, unita' di Battipaglia (Salerno) e Pontecagnano (Salerno), riguardante la concessione del trattamento di CIGS per riorganizzazione aziendale, da questa presentata in data 21 ottobre 1993, ben oltre il termine di presentazione disposto dall'art. 7 legge n. 164/1975.
 
Art. 2.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, non e' approvato il programma di riorganizzazione aziendale, per il restante periodo dal 1 settembre 1992, sulla base di quanto disposto dalla delibera del CIPI del 24 marzo 1988, lettera b), e delle verifiche ispettive i cui contenuti sono stati richiamati nel preambolo.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale entro rispettivamente centoventi o sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2001
Il Ministro: Maroni
 
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