Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 8 agosto 2001 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia Cash and Carry, unita' di Venezia - Mestre. (Decreto n. 30219). |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, Registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista l'istanza della societa' S.p.a. Metro Italia Cash and Carry per l'unita' di Venezia - Mestre inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 9 aprile 2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento; Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 marzo 2001 stabilisce per un periodo di diciannove mesi, decorrente dal 2 aprile 2001, la riduzione dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di 132 unita', di cui 27 con contratto part-time, su un organico complessivo di 139 dipendenti, secondo la seguenti modalita': lavoratori full-time: percentuale di riduzione sull'orario medio settimanale pari al 7,1%; lavoratori part-time a 20 ore: riduzione della prestazione lavorativa di 117 ore; lavoratori part-time a 24 ore: riduzione della prestazione lavorativa di 140 ore; lavoratori part-time a 28 ore: riduzione della prestazione lavorativa di 164 ore; lavoratori part-time a 30 ore: riduzione della prestazione lavorativa di 175 ore; Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego; .ce: Decreta: Art. 1. E' autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 2001 al 1 aprile 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia Cash and Carry con sede in Cinisello Balsamo (Milano), unita' di Venezia - Mestre (Venezia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'. Il citato contratto stabilisce, per diciannove mesi, la riduzione dell'orario di lavoro, nei confronti di un numero massimo di 132 unita', di cui 27 con contratto part-time, su un organico complessivo di 139 dipendenti, secondo le seguenti modalita': lavoratori full-time: percentuale di riduzione sull'orario medio settimanale pari al 7,1%; lavoratori part-time a 20 ore: riduzione della prestazione lavorativa di 117 ore; lavoratori part-time a 24 ore: riduzione della prestazione lavorativa di 140 ore; lavoratori part-time a 28 ore: riduzione della prestazione lavorativa di 164 ore; lavoratori part-time a 30 ore: riduzione della prestazione lavorativa di 175 ore; |
| Art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia Cash and Carry, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996. n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2001 Il direttore generale: Daddi |
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