Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 agosto 2001
Revoca e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cugini Clapis Compensati, unita' di Robbio. (Decreto n. 30215).

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. l-sexies dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cugini Clapis Compensati, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, n. 29375, con il quale e' stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta per il periodo dal 4 settembre 2000 al 3 settembre 2001;
Visto il decreto direttoriale datato 3 gennaio 2001, n. 29388 con il quale e' stato concesso il trattamento di CIGS per il suddetto periodo;
Considerato che la societa' in questione, in data 29 gennaio 2001 e' stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, con sentenza n. 122/01 del tribunale di Vigevano (Pavia);
Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 gennaio 2001 al 14 gennaio 2002;
Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 2001 che ha revocato il suddetto programma di crisi aziendale limitatamente al periodo dal 29 gennaio 2001 al 3 settembre 2001;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto, pertanto, di revocare la corresponsione del citato trattamento per il periodo dal 29 gennaio 2001 al 3 settembre 2001, gia' disposto con il decreto direttoriale del 3 gennaio 2001, n. 29388, e di poter provvedere, contestualmente alla concessione del predetto trattamento, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 223/1991, come modificato dall'art. 7, comma 8, della legge 19 luglio 1993, n. 236, solo a decorrere dalla data di ammissione al concordato preventivo cessio bonorum e cioe' dal 29 gennaio 2001;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, ed a seguito del decreto ministeriale del 7 agosto 2001 e' revocata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con il decreto direttoriale del 3 gennaio 2001, n. 29388, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cugini Clapis Compensati con sede in Robbio (Pavia), unita' di Robbio (Pavia), per un massimo di 57 unita' lavorative limitatamente al periodo dal 29 gennaio 2001 al 3 settembre 2001.
 
Art. 2.
E' conseguentemente autorizzata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 gennaio 2001 al 14 gennaio 2002 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cugini Clapis Compensati con sede in Robbio (Pavia), unita' di Robbio (Pavia), per un massimo di 57 unita' lavorative.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale, entro rispettivamente centoventi o sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.
Roma, 7 agosto 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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