| Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 27 luglio 2001 |  
| Disciplina  concernente  le  deroghe alle caratteristiche di qualita' delle  acque  destinate  al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lombardia. |  
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              IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
    Visti  gli  articoli  16,  17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  pubblicato  nel  supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;  Vista la motivata richiesta avanzata dalla regione Lombardia;  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in data 20 dicembre 2000;  Ritenuto  che  per  il  completamento  e/o  la realiz-zazione degli interventi  atti  a  riportare  a  norma  la  situazione possa essere consentito un ulteriore tempo per la concessione delle deroghe;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Le  deroghe  ai  requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo  umano che possono essere disposte dalla regione Lombardia ai sensi  degli  articoli  17  e  18  del  decreto  del Presidente della Repubblica  24  maggio  1988,  n. 236, non possono superare il valore massimo  ammissibile  (VMA)  indicato  nel successivo art. 2 e devono tenere  conto  delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.  2.  Possono  essere  concesse  deroghe  per i parametri: Ammoniaca, Ferro, Magnesio, Manganese e Solfati.  3.  Le  deroghe  di  cui al comma 1 non possono essere disposte per acque  destinate  al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte,  da  captazioni  che  entrino  in  funzione  dopo  la  data di pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  I  parametri,  con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative  osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24 maggio  1988,  n.  236, sono i seguenti:
                               Valore massimo Parametri ed espressione      ammissibile     dei risultati               (VMA)              Osservazioni           -                       -                     - Ammoniaca (mg/l)                  10    NH(in base 4)                                                  Il   VMA   indicato                                                  puo'         essere                                                  raggiunto      solo                                                  quando  si  accerti                                                  che  l'ammoniaca e'                                                  di          origine                                                  geologica   e   che                                                  l'acqua  in origine                                                  non presenta indici                                                  di   contaminazione                                                  biologica. Tale VMA                                                  a'    ridotto    al                                                  valore  di  4  mg/l                                                  quando      l'acqua                                                  subisca          un                                                  trattamento      di                                                  disinfezione    con                                                  cloro     o    suoi                                                  derivati,     fatta                                                  eccezione       del                                                  biossido di cloro.
  Ferro (mg/l) Fe                    1                                                  Il  VMA puo' essere                                                  raggiunto        in                                                  presenza         di                                                  particolari                                                  situazioni                                                  idrogeologi     che                                                  relative  al bacino                                                  di    alimentazione                                                  delle acque.
  Magnesio (mg/l) Mg               100                                                  Il  VMA puo' essere                                                  raggiunto        in                                                  presenza         di                                                  particolari                                                  situazioni                                                  idrogeologiche                                                  relative  al bacino                                                  di    alimentazione                                                  delle acque, sempre                                                  che  il  valore dei                                                  solfati  (SO4)  non                                                  sia superiore a 400                                                  mg/l.
  Manganese (mg/l) Mn               0,2                                                  Il  VMA puo' essere                                                  raggiunto        in                                                  presenza         di                                                  particolari                                                  situazioni                                                  idrogeologiche                                                  relative  al bacino                                                  di    alimentazione                                                  delle acque.
  Solfati (mg/l) SO4               400                                                  Il  VMA puo' essere                                                  raggiunto        in                                                  presenza         di                                                  particolari                                                  situazioni                                                  idrogeologiche                                                  relative  al bacino                                                  di    alimentazione                                                  delle acque.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 18 del decreto del  Presidente  della  Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Veneto  e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni  di  cui  agli  articoli  1  e  2,  e'  subordinato alla osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  18,  comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.  La  mancanza  di  conformita'  alle citate disposizioni comporta la decadenza della facolta' di deroga.  2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni  massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,  n. 236, devono prevedere  il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti  in  detti  piani devono avere inizio qualora non siano gia' iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avere termine entro il 25 dicembre 2003.  3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilita' di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.  4.  I  comuni  ed  i parametri, per i quali possono essere concesse deroghe nell'ambito dell'art. 2 sono i seguenti:  Provincia di Bergamo:    Castione  della  Presolana, San Giovanni Bianco e Valtorta per il parametro solfati.  Provincia di Brescia:    Acquafredda,  Gambara  e  Offlaga  per  i  parametri  Ammoniaca e Manganese;  Alfianello, Bassano Bresciano, Borgo San Giacomo, Cigole, Fiesse,  Gottolengo,  Leno,  Manerbio, Milzano, Orzinuovi, Pavone del Mella,   Pontevico,   Pralboino,   Quinzano   d'Oglio,  San  Gervasio Bresciano,  San  Paolo,  Seniga,  Verolanuova  e  Verolavecchia per i parametri ammoniaca, ferro e manganese;    Desenzano del Garda per il parametro Manganese;    Remedello e Soiano del Lago per i parametri ferro e manganese.  Provincia di Cremona:    Acquanegra   Cremonese,   Azzanello,  Bonemerse,  Bordolano,  Ca' d'Andrea,  Capergnanica,  Cappella de' Picenardi, Casaletto Ceredano, Castelvisconti,  Chieve,  Credera Rubbiano, Cremosano, Crotta d'Adda, Derovere,   Gabbioneta  Binanuova,  Gerre  de'  Caprioli,  Grontardo, Grumello  Cremonese,  Izano,  Montodine,  Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti,  Ripalta  Arpina, San Martino del Lago, Scandolara Ripa Oglio, Stagno Lombardo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco e Volongo per i parametri ammoniaca e manganese;    Bagnolo  Cremasco,  Crema,  Madignano  e  Ripalta  Guerina  per i parametri ferro e manganese;    Casalmaggiore,  Casteldidone, Castelverde, Cella Dati, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi, Cremona, Formigara, Martignana di Po, Motta Baluffi,  Paderno  Ponchielli,  Pieve  d'Olmi,  Robecco  d'Oglio, San Bassano,  San  Daniele  Po,  San  Giovanni in Croce, Sesto Cremonese, Solarolo  Rainerio,  Tornata,  Torre  de'  Picenardi  e Voltido per i parametri ammoniaca, ferro e manganese;    Dovera,   Gombito,   Monte  Cremasco,  Palazzo  Pignano,  Ripalta Cremasca, Soncino e Vaiano Cremasco per il parametro manganese.  Provincia di Lecco:    Annone Brianza per il parametro manganese.  Provincia di Mantova:    Acquanegra  sul  Chiese,  Asola,  Bagnolo  San  Vito,  Bigarello, Borgoforte,  Borgofranco sul Po, Canneto sull'Oglio, Carbonara di Po, Casalmoro,  Casaloldo,  Casalromano,  Castel d'Ario, Castel Goffredo, Castelbelforte,   Castellucchio,  Curtatone,  Dosolo,  Gazoldo  degli Ippoliti,  Gazzuolo,  Goito, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Mariana Mantovana,  Marmirolo,  Motteggiana,  Ostiglia,  Pegognaga,  Pieve di Coriano, Piubega, Pomponesco, Porto Mantovano, Quistello, Redondesco, Revere,  Rodigo,  Roncoferraro,  Sabbioneta,  San  Benedetto  Po, San Giorgio  di  Mantova,  Schivenoglia,  Serravalle  a  Po,  Sustinente, Suzzara,  Viadana,  Villa  Poma,  Villimpenta e Volta Mantovana per i parametri ammoniaca, ferro e manganese;  Commessaggio,  per  i  parametri  ammoniaca  e ferro; Moglia per il parametro magnesio;    Rivarolo Mantovano per il parametro ammoniaca.  Provincia di Pavia:    Bascape',  Copiano,  Gambolo', Lardirago, Pavia, Pieve del Cairo, San  Martino  Siccomario,  Santa Cristina e Bissone, Sant'Alessio con Vialone,  Travaco'  Siccomario  e  Vigevano  per  i parametri ferro e manganese;    Bressana  Bottarone, Pinarolo Po e Torre d'Isola per il parametro manganese;    Casatisma,  Castelletto  di  Branduzzo, Robecco Pavese e Verretto per il parametro magnesio.  |  
|   |                                 Art. 5.  1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi  nel  rispetto  delle  modalita'  previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.  2.  I  Ministeri  della  sanita' e dell'ambiente e della tutela del territorio  effettuano  congiuntamente una ricognizione annuale dello stato  di  attuazione  dei  piani  di  intervento  sulla  base  delle informazioni fornite dalla regione al 31 dicembre di ogni anno.  Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 27 luglio 2001
                                              Il Ministro della sanità                                                    Sirchia  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio           Matteoli  |  
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