| Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA DIFESA |  
| DECRETO 3 luglio 2001 |  
| Delega  di  funzioni  del  Ministro  al Sottosegretario di Stato alla Difesa, on. Filippo Berselli. |  
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                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
    Visto  l'art.  2  del  regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante  norme  sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;  Visto  il decreto del capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n.  17,  che  ha  riunito  in  un  unico  Ministero  (della Difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.  1478,  sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;  Vista  la legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed il relativo regolamento di attuazione;  Visto  il  decreto  legislativo  16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione  dell'area  centrale  del  Ministero della difesa, a norma  dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;  Visto  il  decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione  dell'area  tecnico-industriale  del Ministero della difesa,  a  norma  dell'art.  1,  comma 1,  lettera  c),  della legge 28 dicembre 1995, n. 549;  Visto  il  decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma  strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;  Vista  la  legge  31  marzo  2000,  n.  78,  in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri;  Vista  la  legge  14 novembre 2000, n. 331, in materia di norme per l'istituzione del servizio militare professionale;  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001, n. 215, recante le disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, concernente la nomina del Ministro della difesa;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001,   con  il  quale  l'on.  Filippo  Berselli  e'  stato  nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa;                              Decreta:                               Art. 1.  Il Sottosegretario di Stato l'on. Filippo Berselli e' delegato:    a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area europea ed americana;    per le problematiche relative alla dismissione degli immobili;    alla  trattazione  delle problematiche relative ai programmi piu' rilevanti di cooperazione internazionale nel campo degli armamenti;    alla    trattazione   delle   problematiche   relative   all'area industriale   per   la   Difesa,   ai   rapporti   con  il  Ministero dell'istruzione,    dell'universita'   e   della   ricerca   per   le problematiche  difesa-industria  e  difesa-ricerca  scientifica  ed a trattare le tematiche relative alle leggi numeri 808/1985, 644/1994 e 185/1990;    alla   trattazione  delle  problematiche  relative  all'Organismo congiunto  per  la cooperazione degli armamenti (OCCAR), alla lettera d'intenti  (LoI),  al  gruppo  europeo  occidentale per gli armamenti (WEAG)  e  alla riorganizzazione della base industriale europea della Difesa ed al rapporto transatlantico in questo settore;    all'assunzione di determinazioni su istanze di proscioglimento di ufficiali piloti di complemento dopo l'VIII anno e prima del XII anno per le esigenze delle compagnie aeree civili.  Al  Sottosegretario di Stato medesimo e' delegata altresi' la firma dei  decreti,  degli  atti  e  dei  provvedimenti  di  competenza del Ministro  della  difesa,  per  il  personale dell'arma aeronautica ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.  |  
|   |                                 Art. 2.  Ogni  iniziativa  di  rilevanza  politica  sulle materie delegate e sulle  questioni  riguardanti  la  Difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.  |  
|   |                                 Art. 3.  Sono  riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25:    gli atti normativi;    gli  atti  con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da  attuare,  ivi  compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;    gli  atti  e  i  provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle     Forze    armate    e    la    riorganizzazione    dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;    le determinazioni di indirizzo politico;    gli   atti,   comprese  le  circolari,  contenenti  direttive  di carattere generale;    gli  atti  che  devono  essere  sottoposti  per  le decisioni del Consiglio  dei  Ministri  e  dei  comitati interministeriali, nonche' l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;    gli  atti  di  nomina  degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria  e  di  controllo  degli  enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;    gli  atti  di  nomina  di rappresentanti ministeriali negli enti, societa',  commissioni  e  comitati, nonche' gli atti di nomina degli addetti    militari   presso   le   ambasciate,   e   gli   organismi internazionali;    i  conferimenti  di  incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;    gli  atti  relativi  alla  costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;    le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;    gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;    gli   atti   di   indirizzo  ed  i  provvedimenti  di  competenza ministeriali riguardanti il SISMI.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il   Sottosegretario   di  Stato,  ai  fini  dell'attuazione  degli indirizzi  indicati  dal  Ministro  ed in conformita' agli stessi, e' delegato  ad  intervenire  presso le Camere e le relative commissioni per  le attivita' richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva  delega  o  su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo  che  il  Ministro  non  ritenga  di  attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.  Il  presente  decreto  sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa   vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.    Roma, 3 luglio 2001                                                 Il Ministro: Martino Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 11 Difesa, foglio n. 154  |  
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