Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 31 agosto 2001 |
Recepimento della direttiva 2000/19/CE della Commissione del 13 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell'agricoltura e foreste, nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario; Vista la legge 8 agosto 1977 n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive della Comunita' europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977; Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, di recepimento della direttiva n. 2000/2/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 74/150/CEE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1989, recante, fra l'altro, le norme di attuazione della direttiva n. 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1993, recante, fra l'altro, le norme di attuazione della direttiva n. 89/682/CEE, che modifica la direttiva n. 86/298/CEE; Vista la direttiva n. 2000/19/CE della Commissione del 13 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 94 del 14 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 86/298/CEE del consiglio relativa ai dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. 1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572. 2. I capi da I a VI dell'allegato 2 al decreto ministeriale 18 maggio 1989, come modificati dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 aprile 1993, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. |
| Art. 2. 1. A decorrere dal 1 luglio 2001 non e' consentito: rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva n. 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, oppure; rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 18 maggio 1989 come da ultimo modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 non e' consentito: rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva n. 74/150/CEE per un tipo di trattore se detto trattore non e' conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale 18 maggio 1989 come da ultimo modificato dal presente decreto, oppure; accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non e' conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale 18 maggio 1989 come da ultimo modificato dal presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 agosto 2001
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno |
| Allegato I capi da I a IV e VI dell'allegato 2 al decreto ministeriale 18 maggio 1989, come modificati dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 aprile 1993, sono cosi' modificati: 1) al capo I, il punto 1 e' sostituito dal seguente: "1. Si applicano le disposizioni del punto 1 del codice 7 dell'OCSE [decisione C(87) 53 def. del 24 novembre 1987, modificata da ultimo il 3 marzo 1999], ad esclusione del punto 1.1."; 2) il capo II e' sostituito dal seguente: "Capo II Requisiti tecnici I requisiti tecnici necessari ai fini dell'omologazione di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montato posteriormente, sono quelli definiti al punto 3 del codice 7 dell'OCSE [decisione C(87) 53 def. del 24 novembre 1987, modificata da ultimo il 3 marzo 1999]. Tali requisiti non si applicano ai capitoli del punto 3 relativi al verbale di prova, alle modifiche di piccola entita' e all'identificazione."; 3) i capi III e IV sono soppressi; 4) al capo VI, il primo trattino e' sostituito dal seguente: "- da un rettangolo all'interno del quale si trova la lettera "e seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione: 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda;". |
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