| Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  
| COMUNICATO  |  
| Accordi nazionali 3 novembre 2000 e successivi accordi integrativi 19 dicembre  2000  per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito stipulati - con identico contenuto e separatamente   -   tra   l'Ufficio   Italiano   Cambi   (UIC)  e  le Organizzazioni  Sindacali  FISAC-CGIL, FIBA-CISL e UILCA-UIL; FALBI e SIBC;   UGL;  SINDIRETTIVO  BANCA  CENTRALE,  valutati  idonei  dalla Commissione  di  Garanzia  con  deliberazione  n. 01/38 del 10 maggio 2001. |  
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Il giorno 3 novembre 2000 l'Amministrazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi e la FISAC-CGIL la FIBA-CISL la UILCA-UIL la FALBI il SIBC la UGL Credito il SINDIRETTIVO BANCA CENTRALE hanno stipulato - separatamente - il seguente accordo per adeguare la disciplina  pattizia  attuativa  nell'Ufficio  della  legge  146/1990 (recante  norme  sull'esercizio  del  diritto di sciopero nei servizi pubblici  essenziali  e  sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente  tutelati) alle nuove previsioni in materia di cui alla L. 11.4.2000, n. 83. Protocollo  d'accordo negoziale tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e le Organizzazioni  Sindacali  presenti  nell'Ufficio, ai sensi e per gli effetti  della  legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche, recante  norme  sull'esercizio  del  diritto  di sciopero nei servizi pubblici  essenziali  e  sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 1.  Al  fine  di  garantire  le  prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche per la  tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificita' del  servizio  assicurato  dall'Ufficio  Italiano  dei Cambi, saranno assicurate, nell'ambito di ogni mese, tutte le prestazioni lavorative nella    Divisione   Operazioni   delle   Pubbliche   Amministrazioni funzionalmente  preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai  cittadini  residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente connesse  indicate  al  successivo  punto  3,  nei periodi di seguito indicati: - durante la prima decade una giornata lavorativa; - durante la seconda decade una giornata lavorativa; -  durante la terza decade una giornata lavorativa nei mesi dispari e due giornate lavorative nei mesi pari. Dichiarazione a verbale Le  parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1 - pur senza fissare precisi intervalli tra uno sciopero e l'altro - consentono di raggiungere  le  finalita'  perseguite con le previsioni dell'art. 2, comma  2,  della  legge  146/1990  e  successive modifiche in tema di intervalli  minimi tra scioperi (cosiddetta "rarefazione oggettiva"), considerato   che   dette   disposizioni   assicurano  l'operativita' dell'Ufficio  in  un  prestabilito  numero minimo di giornate in ogni mese. 2.  Durante  le  giornate di operativita' di cui al precedente punto, possono   essere   indette  astensioni  dal  lavoro  per  un  periodo antimeridiano pari o inferiore ad un'ora purche' non siano articolate "a  scacchiera"  tra i settori interessati. Nel caso di pluralita' di proclamazioni  da  parte  dei sindacati sara' considerata validamente indetta  la  prima  proclamazione  di  cui  l'Ufficio  abbia ricevuto formale comunicazione. Ogni  astensione  dal  lavoro  riguardante le strutture soggette alla presente  disciplina  deve  essere  portata a conoscenza dell'Ufficio (con formale comunicazione al Servizio Personale) con un preavviso di almeno   10  giorni,  con  indicazione  della  data  e  della  durata (precisando  l'inizio  e il termine), delle modalita' di attuazione e delle   motivazioni   della   stessa   astensione,   per   consentire all'Amministrazione di predisporre le misure previste dalla legge. Le  Organizzazioni  Sindacali  comunicheranno  altresi'  all'Ufficio, senza   indugio,   eventuali  scioperi  proclamati  con  il  previsto preavviso dalle Confederazioni o Federazioni di appartenenza ai quali intendano aderire. Il  Servizio  Personale,  ricevuta  notizia  di  scioperi,  ne  dara' immediata.  formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali ai  fini  del  rispetto  delle  giornate di operativita' previste dal presente accordo. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva comunicazione,  nei  modi  sopra indicati, delle eventuali revoche di scioperi. Prima  della  programmazione  di astensione dal lavoro riguardanti le strutture   soggette  alla  presente  disciplina  vanno  esperite  le procedure  di  raffreddamento  e  di  conciliazione.  A  tal  fine le Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente all'Ufficio (Servizio Personale) l'intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la richiesta di attivazione delle preventive procedure di raffreddamento e di conciliazione precisando i motivi oggetto delle controversie. L'Ufficio (Servizio Personale) convoca i sindacati interessati per un incontro  conciliativo  da  tenersi  entro i cinque giorni lavorativi successivi  alla  ricezione  della  richiesta  di  attivazione  della procedura.  Tenuto  tale  incontro si riterra' adempiuto l'obbligo di attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione. Resta  fermo quanto previsto dall'art. 2, comma, della legge 146/1990 e  successive  modifiche,  secondo cui, "se non intendono adottare le procedure  previste  da  accordi  o  contratti  collettivi,  le parti possono  richiedere  che  il tentativo preventivo di conciliazione si svolga" presso le autorita' competenti ivi indicate. Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni Sindacali  dovranno  precisare l'avvenuto esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione. Le   parti   convengono   sull'opportunita',   ove  ne  ricorrano  le condizioni.  di  incontrarsi  al  fine di tentare la composizione del conflitto  durante  il  periodo  di  preavviso  richiesto dalla legge 146/1990 e successive modifiche. 3.  Sono  da  ritenere  funzionalmente  connessi all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art.  1,  comma  1,  della  legge  146/1990  i  seguenti  Servizi dell'Ufficio: - Servizio Operazioni in Cambi; - Servizio Applicazioni e Strumenti Informatici; - Servizio Organizzazione e Servizi Generali. L'operativita'  delle strutture suddette sara' limitata alle funzioni ed   alle   persone   strettamente  necessarie  alla  garanzia  delle prestazioni  indispensabili,  secondo  quanto specificato nell'elenco allegato. Dette   persone   saranno  individuate  con  congruo  anticipo  dalle Direzioni  dei  rispettivi Servizi tra quelle addette in possesso dei necessari   requisiti   di   professionalita',  seguendo  criteri  di rotazione basati sulla maggiore anzianita' di servizio, nel senso che la  rotazione  iniziera'  a  partire  da  quelle  da piu' lungo tempo addette alle funzioni interessate. 4.  Il  dipendente  che  si  astenga  dal  lavoro  in adesione ad uno sciopero  proclamato  senza  regolare  preavviso  o senza indicazione della  durata  o  delle modalita' di attuazione o delle motivazioni o che   -  nelle  giornate  di  operativita'  -  non  presti  attivita' lavorativa  nella  struttura  di  cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attivita' lavorativa ai sensi del punto 3, non ottemperi, e' soggetto  a  sanzioni  disciplinari  -  proporzionate  alla  gravita' dell'infrazione  -  ai  sensi  del Titolo X, Parte I^ e del Titolo XI Parte II^, del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure estintive del rapporto (destituzione). Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga dal  lavoro  in  adesione  a  uno  sciopero proclamato senza regolare preavviso  o  senza  indicazione  della  durata  o delle modalita' di attuazione  o  delle  motivazioni  e' inflitta, con provvedimento del Direttore  Generale  la  sanzione  della  multa pari a quattro ore di trattamento   economico   giornaliero,   senza   riflessi  di  ordine normativo. Al  dipendente  che  per  la  prima volta nel corso del biennio nelle giornate  di  operativita'  non  presti  attivita'  lavorativa  nella struttura  di  cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attivita' lavorativa  ai  sensi  del  punto  3, non ottemperi, e' inflitta, con provvedimento  del  Direttore  Generale, la sanzione della multa pari all'intero  trattamento  economico  giornaliero,  senza  riflessi  di ordine normativo. Ai  fini  dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei  dipendenti,  la  sanzionabilita'  dei  comportamenti individuali conseguenti  e  coerenti  alle  modalita' di esercizio dello sciopero predeterminate  nella  programmazione  sindacale  e' subordinata alla valutazione  negativa,  da  parte  della  commissione di garanzia del comportamento dell'Organizzazione Sindacale proclamante. 5.  Le  previsioni  del  presente  accordo  non si applicano nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della legge 146/1990.
                      OPERATIVITA' DELLE STRUTTURE                       FUNZIONALMENTE CONNESSE           ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABIL1                   (ART. 1, comma 1o L. 146/1990)
  SERVIZIO OPERAZIONI IN CAMBI Direzione: 1 dirigente Divisione Analisi e Contrattazione in Cambi e Titoli Esteri Titolare o sostituto + 30% degli addetti Ufficio Posizioni e Regolamenti Internazionali Titolare o sostituto + 30% degli addetti
  SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI Direzione: 1 dirigente Divisione Sistemi Titolare o sostituto + 30% degli addetti Divisione Sviluppo e Informatica d'Utente Titolare o sostituto + 30% degli addetti Ufficio Sicurezza e Collegamenti Telematici Titolare o sostituto + 30o/o degli addetti
  SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI Direzione: 1 dirigente Divisione Servizi Generali Settore Portineria: Titolare o sostituto + 30% degli addetti Settore  Accettazione e Apertura Corriere: Titolare o sostituto + 30% degli addetti Divisione Approvvigionamenti, Appalti e Manutenzione Titolare o sostituto + 30% degli addetti  |  
|   |                                                               Allegato            NOTA INTEGRATIVA DELL'ACCORDO SULL'ESERCIZIO                       DEL DIRITTO DI SCIOPERO Il giorno 19 dicembre 2000 l'Amministrazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi e la FISAG-CGIL la FIBA-CISL la UILCA-UIL la FALBI il SIBC la UGL Credito il SINDIRETTIVO BANCA CENTRALE -   considerato  che  l'art.  2  comma  2  della  legge  n.  146/1990 sull'esercizio   del   diritto   di  sciopero  nei  servizi  pubblici essenziali    e   di   salvaguardia   dei   diritti   della   persona costituzionalmente  tutelati,  come modificato dalla legge n.83/2000, stabilisce  che  nella disciplina pattizia attuativa delle previsioni di legge in materia vengano previste procedure di raffreddamento e di conciliazione,  obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero; -  tenuto  conto che, in adempimento di tale previsione di legge, gli accordi  negoziali  del 3 novembre u.s. prevedono l'esperimento di un incontro  conciliativo  tra  le  parti, preventivo alla proclamazione dell'astensione dal lavoro; -  tenuto  conto  altresi'  che  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  319/1998 l'ordinamento  del  personale  dell'Ufficio  Italiano  dei  Cambi (di seguito:  Ufficio)  e'  disciplinato  dal  Consiglio  in  conformita' dell'ordinamento  stabilito  per  i  dipendenti della Banca d'Italia, fatte salve le specificita' organizzative dello Ufficio stesso, e che quindi  solo  con  riferimento  alle  materie  riconducibili  a  tali specificita' il medesimo dispone di autonomia negoziale, si  danno  reciprocamente atto che la procedura di conciliazione e di raffreddamento   prevista  dai  menzionati  accordi  verra'  attivata unicamente  con  riferimento  a controversie su materie riconducibili alle  specificita'  organizzative dell'Ufficio, per le quali soltanto sussiste l'autonomia negoziale delle parti.  |  
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