Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2001
Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa della "Fondazione Italia in Giappone" nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorita', nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;
Considerata l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa della Fondazione Italia in Giappone 2001;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ed assumere la rappresentanza e la difesa della Fondazione Italia in Giappone 2001, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
Il presente decreto sara' sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato

Il Ministro della giustizia
Fassino

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
 
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