Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2001 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
COMUNICATO
Regolamento dell'albo dei depositari dell'AGEA

Art. 1.
Istituzione
L'albo dei depositari dell'AGEA, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia, viene istituito e disciplinato con le disposizioni del presente regolamento, secondo le specifiche categorie merceologiche di cui alla allegata tabella A, con effetto fino al 31 dicembre 2004.
 
Art. 2.
C o m p i t i
L'albo dei depositari e' utilizzato per l'attuazione dei compiti attribuiti all'AGEA e definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, nonche' degli altri compiti, di rilievo nazionale, gia' attribuiti all'ex AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari:
gestire l'intervento nazionale e comunitario sul mercato e provvedere alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;
curare le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonche' alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione;
svolgere gli altri compiti, di rilievo nazionale, gia' attribuiti all'ex AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari.
L'iscrizione all'albo e' condizione preliminare necessaria per l'affidamento e l'espletamento dell'incarico di depositario per le operazioni di cui al presente articolo.
 
Art. 3.
T e n u t a
E' istituito, nell'ambito dell'area amministrativa, un apposito ufficio preposto alla tenuta anche informatizzata dell'albo dei depositari, nonche' all'istruttoria di tutte le procedure connesse a tale funzione.
La struttura operera' applicando la normativa di cui al presente regolamento nonche' le norme vigenti in materia, anche in riferimento al disciplinare, che rappresenta lo schema-tipo di contratto cui attenersi nella stipula dei contratti di deposito, nei settori merceologici di riferimento riportati nella tabella A.
L'istruttoria, in ordine alle domande presentate per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nell'albo dei depositari, avra' riguardo ai seguenti requisiti che condizionano la positiva definizione dell'istruttoria stessa:
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9;
affidabilita' e solidita' finanziaria;
idoneita' tecnica delle strutture poste a disposizione dell'AGEA;
esistenza dei suddetti requisiti alla data delle domande di iscrizione o di variazione.
Per la verifica dei requisiti tecnici, la struttura dell'AGEA, responsabile dell'albo dei depositari, potra' avvalersi di esperti individuati dall'amministrazione.
I costi delle verifiche, per le iscrizioni o le variazioni, dovranno essere anticipati dai richiedenti l'iscrizione o la variazione solo se sara' possibile preventivarne l'entita'; altrimenti potranno essere anticipati dall'AGEA e dovranno essere rimborsati, entro trenta giorni dalla richiesta, dai soggetti sottoposti a verifica. In caso di accertamento di situazioni di non idoneita', sanabili in tempi brevi, si potra' procedere ad una successiva verifica con le medesime modalita' della prima.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento di iscrizione all'albo o variazione di iscrizione all'albo dovra' concludersi entro il termine di centoventi giorni, salvo i casi di interruzione o sospensione previsti dalla normativa vigente.
Responsabile dei procedimenti relativi alla tenuta dell'albo e' il responsabile della struttura preposta alla tenuta dell'albo dei depositari.
I depositi di proprieta' e gestione diretta pubblica o gestiti dalle dogane si considerano iscritti d'ufficio all'albo dei depositari, previa l'acquisizione dei dati tecnici necessari da immettere nel sistema informatico dell'AGEA.
 
Art. 4.
Affidamento degli incarichi
All'affidamento dei singoli incarichi di deposito, ed alla vigilanza sul loro espletamento, sono preposte, secondo regole comuni predefinite, le unita' organizzative di commercializzazione dell'organismo pagatore o, per la parte nazionale, l'unita' organizzativa aiuti nazionali; gli atti terminali delle procedure innanzi indicate sono di competenza - rispettivamente - della direzione dell'organismo pagatore e della direzione generale dell'AGEA.
Per il compimento delle operazioni esecutive connesse agli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli, disciplinati da norme nazionali e/o dell'Unione europea nei settori merceologici per i quali esiste una organizzazione comune di mercato, il servizio esecutivo e' affidato dall'AGEA agli operatori iscritti all'albo dei depositari nell'ambito del contratto ed in funzione delle esigenze dei bacini di utenza interessati.
I bacini di utenza, ferme restando le prerogative del consiglio di amministrazione di cui al comma 7, lettera d), art. 47, del regolamento di amministrazione e contabilita', sono in una prima fase individuati nelle regioni in cui e' effettuata la produzione, nonche' nelle regioni limitrofe.
L'AGEA puo', a suo insindacabile giudizio, trasferire il prodotto ad altro depositario.
 
Art. 5.
Richiesta di iscrizione
Per ottenere l'iscrizione all'albo dei depositari, i soggetti interessati - nell'ambito e con l'osservanza delle norme relative ai requisiti soggettivi ed oggettivi, alla idoneita' tecnica necessaria, alle modalita' di iscrizione secondo le specifiche categorie merceologiche riportate nella tabella A - dovranno presentare domanda, in carta semplice, diretta all'AGEA, direzione area amministrativa, ufficio albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184 Roma, contenente le indicazioni riportate all'art. 9 del presente regolamento.
La presentazione della domanda di iscrizione all'albo dei depositari implica l'accettazione di tutte le norme della presente regolamentazione e del disciplinare contenente le regole generali dei contratti di deposito.
 
Art. 6.
Approvazione delle iscrizioni e tenuta dell'albo
Possono essere iscritti all'albo, con delibera del consiglio di amministrazione dell'AGEA, gli operatori che ne fanno richiesta secondo le specifiche categorie merceologiche riportate nella successiva tabella A, previo riconoscimento della loro idoneita' a svolgere tutte le operazioni di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo relative alla gestione del servizio di deposito.
Il consiglio di amministrazione dell'AGEA delibera anche sulle eventuali variazioni della categoria merceologica e delle capacita' ricettive per cui l'iscrizione e' stata disposta.
Le iscrizioni e le variazioni all'albo dei depositari sono comunicate a mezzo Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La struttura provvede alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo, istituendo per ciascun iscritto una scheda, anche informatizzata, contenente, oltre ai dati soggettivi, l'ubicazione della capacita' ricettiva richiesta ed ammessa, l'ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'AGEA, al fine di consentirne una corretta individuazione nella fase dei controlli.
 
Art. 7.
Operativita' delle iscrizioni
L'iscrizione all'albo diviene operativa a decorrere dalla data della delibera del consiglio d'amministrazione.
 
Art. 8.
Variazioni
Gli iscritti all'albo debbono comunicare preventivamente al-l'AGEA tutte le variazioni dei loro requisiti rilevanti ai fini dell'iscrizione: la mancata o tardiva comunicazione di dette variazioni nei termini citati comporta la sospensione dall'albo.
Le istanze relative alle variazioni da apportare all'albo, ivi comprese le riduzioni e gli ampliamenti della capacita' ricettiva messa a disposizione dell'AGEA, dovranno essere prodotte in carta semplice ed indirizzate all'AGEA, direzione area amministrativa, ufficio albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184 Roma.
Tutte le variazioni richieste dal depositario, ed in linea con i requisiti richiesti dall'Agenzia e dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, incidono sulla operativita' dell'iscrizione dalla data della relativa delibera del consiglio d'amministrazione dell'AGEA.
Entro il mese di aprile di ciascun anno il depositario operante dovra' presentare all'ufficio albo dei depositari dell'AGEA un'attestazione, rilasciata da una societa' accreditata alla certificazione dei processi, sulla conformita' delle operazioni svolte per la ottimale conservazione del prodotto AGEA, tenuto anche conto delle caratteristiche d'impianto descritte nella relazione tecnica di cui al punto 9), paragrafo III, del successivo art. 9. In assenza della citata attestazione, l'AGEA effettuera' le verifiche per accertare che le strutture poste a disposizione, sia per quanto riguarda l'entrata, l'uscita, che la conservazione del prodotto, presentino caratteristiche di sicurezza, di idoneita' e di conformita' alle prescrizioni comunitarie, tenuto anche conto delle osservazioni sinora rappresentate dai servizi dell'Unione europea in sede di controlli presso i depositari.
Unitamente alla suddetta attestazione, dovra' essere trasmesso all'AGEA il bilancio aziendale, relativo all'esercizio precedente, certificato o approvato dai competenti organi statutari.
 
Art. 9.
Contenuti della richiesta di iscrizione
Per l'iscrizione all'albo occorre presentare all'AGEA, direzione area amministrativa, ufficio albo dei depositari, domanda sottoscritta dal richiedente con firma autenticata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come riportato nell'allegato 1.
I - La domanda deve indicare:
1) per gli imprenditori individuali: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio; per gli organismi associativi: denominazione e/o ragione sociale, sede legale, cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita del legale rappresentante del consiglio direttivo e dei soci iscritti nel libro soci;
2) il numero di codice fiscale e della partita IVA;
3) il settore economico in cui il richiedente svolge la sua attivita';
4) la categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione;
5) la capacita' ricettiva totale di prodotto che si e' in grado di ricevere e conservare per il settore interessato; per ciascun magazzino deve essere indicato il titolo di disponibilita' (di durata di almeno tre anni e di un tempo necessario al trasferimento del prodotto fino ad un massimo di sei mesi) e la capacita' di movimentazione in entrata ed in uscita nelle 24 ore;
6) numero, ubicazione precisa dei singoli magazzini (l'indirizzo del singolo magazzino deve essere esposto in modo tale da potersi individuare con precisione la via, il numero civico, il chilometro e altre indicazioni idonee all'identificazione. I magazzini con indirizzo vago od impreciso non saranno accettati);
7) per ogni magazzino principale, di cui al precedente punto 6), dovranno essere indicati con precisione su apposita planimetria:
a) la quantita' dei sottomagazzini (ossia le unita' di deposito, come: singoli magazzini piani, o perimetrazioni, siti nell'interno della struttura principale, ecc.);
b) la quantita' e la capacita' delle localizzazioni (ossia le sottounita' di deposito contenenti la stessa qualita' di prodotto, come: le singole celle frigorifere, i singoli silos, botti, serbatoi, cisterne o vasche posti all'interno di ogni singolo sottomagazzino, ecc.).
Tali indicazioni dovranno coincidere con i dati riportati negli allegati di cui al punto 9) del successivo paragrafo III.
Gli operatori richiedenti dovranno dimostrare che i magazzini messi a disposizione dell'AGEA sono idoneamente protetti e collocati in edifici esclusivamente destinati a tale fine, ovvero caratterizzati da autonomia strutturale, operativa e funzionale non compresi in complessi immobiliari destinati all'esercizio di attivita' imprenditoriale e/o di deposito in proprio o per conto terzi.
II - Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti o le autocertificazioni ammesse dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) per gli organismi associativi:
1) copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornati alla data di presentazione della domanda;
2) certificato della cancelleria del competente tribunale contenente l'indicazione dei legali rappresentati, degli amministratori dell'ente, nonche' degli eventuali soci con responsabilita' personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attivita';
3) certificati anagrafici di cui al n. 1) della successiva lettera b) riguardanti, oltre al direttore tecnico, tutti i soci delle societa' in nome collettivo, gli accomandatari delle societa' in accomandita semplice e, per gli altri tipi di societa' o azioni, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
b) per le imprese individuali:
1) certificati di nascita, residenza, stato di famiglia e cittadinanza, nonche' certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti concernenti il titolare dell'impresa, o, se il direttore tecnico e' persona diversa dal titolare i certificati relativi ad entrambi;
2) certificato della cancelleria del competente tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo.
III - Inoltre per tutti i richiedenti dovra' essere allegata la seguente documentazione:
1) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato, con indicazione dell'attivita' specifica dell'impresa;
2) certificato degli uffici territorialmente competenti dell'I.N.P.S. relativo agli ultimi due anni, con indicato il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale dipendente;
3) copia autentiche delle denunce I.V.A. dell'ultimo biennio;
4) copia autenticata degli avvenuti versamenti all'erario delle imposte dirette riferite all'ultimo biennio;
5) copia autentica delle denunce dei redditi degli ultimi due anni;
6) copia autenticata dei bilanci aziendali relativi agli ultimi due anni con relative delibere di approvazione degli organismi associativi competenti; per i soggetti non tenuti all'obbligo dell'approvazione del bilancio da parte degli organi competenti i bilanci di cui sopra devono essere corredati da relazione economico-contabile di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale; l'AGEA si riserva il diritto di acquisire ai propri atti anche copie autenticate dei bilanci di cui sopra, per gli ulteriori precedenti tre anni;
7) idonee referenze bancarie o altri documenti bancari o di pubbliche amministrazioni che comprovino la potenzialita' economica e la capacita' finanziaria del richiedente;
8) dichiarazione concernente il possesso o la disponibilita' di un sistema di elaborazione dati dotato delle potenzialita' elaborative e della memoria di massa sufficienti per la registrazione, l'elaborazione, e la trasmissione all'AGEA di eventuali informazioni.
Nella dichiarazione deve essere garantito espressamente che: le informazioni possono essere trasferite attraverso procedure automatiche su supporti magnetici strutturati secondo i parametri stabiliti dall'AGEA; i sistemi sono predisposti per la trasmissione online delle informazioni al centro elaborazione dati dell'AGEA secondo gli standard che verranno comunicati dall'Agenzia;
9) una relazione tecnica con allegata planimetria ed identificazione dei dati catastali di riferimento che descriva le strutture (magazzini, sottomagazzini, localizzazioni) e le attrezzature messe a disposizione dell'AGEA (considerate le caratteristiche proprie del settore merceologico indicate nella successiva tabella A) con i relativi disegni e planimetrie, debitamente quotati, aggiornati e datati, il tutto redatto da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
10) titolo che dimostri la piena e diretta disponibilita' giuridica, materiale nonche' gestionale del richiedente da non meno di un anno e per un ulteriore triennio (piu' sei mesi) delle attrezzature di cui al precedente punto 9);
11) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal comando VV.FF. competente per territorio e certificato di agibilita' rilasciato dal competente ente territoriale;
12) certificazione, rilasciata dalla A.S.L. di zona per ogni magazzino, relativa alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione infortuni sul lavoro. Qualora la certificazione della A.S.L. non possa essere prodotta, per motivi non addebitabili al richiedente l'iscrizione, in fase istruttoria vengono considerate valide anche idonee certificazioni igienico-sanitarie rilasciate da altre pubbliche amministrazioni e certificazioni di prevenzione infortuni sul lavoro conformi alle seguenti norme:
autocertificazione di valutazione dei rischi come da decreto legislativo n. 626/1994;
attestazione rilasciata dalla ditta che ha effettuato i lavori di messa a terra in relazione alla legge n. 46/1990;
controllo installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e decreto ministeriale 22 febbraio 1965).
I soggetti per i quali e' applicabile il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dovranno trasmettere all'AGEA anche copia dell'autocertificazione resa in conformita' al suddetto decreto legislativo ed alla circolare 7 agosto 1998, n. 11, e gia' presentata all'autorita' sanitaria competente per territorio.
In qualsiasi momento l'AGEA puo' disporre, direttamente o con propri incaricati, ispezioni presso i magazzini iscritti all'albo o per i quali e' stata richiesta l'iscrizione: pertanto il depositario (o il richiedente) e' tenuto a collaborare con i soggetti incaricati dall'AGEA alle verifiche.
A discrezione dell'Agenzia puo' essere immesso nei prodotti stoccati un tracciante per eventuali riconoscimenti futuri delle merci.
Per essere iscritti all'albo per piu' categorie merceologiche occorre presentare distinta e specifica domanda con relativa documentazione tecnica per ciascuna di esse.
In caso di eventualita' di presentazione contestuale di domande di iscrizioni per piu' categorie merceologiche, la documentazione prevista ed inerente i certificati di Stato e la contabilita' della ditta, puo' essere presentata in un unico esemplare.
 
Art. 10.
Sospensione dall'albo
L'efficacia dell'iscrizione all'albo puo' essere sospesa, per un periodo massimo di due anni, oltre che nel caso previsto nel comma 1 dell'art. 8, quando nei confronti del depositario si verifichi uno o piu' dei seguenti casi:
1) sia in corso procedura per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo;
2) sia in corso un procedimento penale a carico del titolare dell'impresa o dei soggetti di cui al precedente art. 9, lettera a), n. 3), per reati finanziari o fiscali o di tale natura e gravita' da escludere il requisito della moralita' e correttezza professionale;
3) siano in corso misure di prevenzione di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 55, e sue successive modifiche ed integrazioni;
4) irregolarita' o negligenza nello svolgimento del servizio di deposito cosi' come specificato nel relativo contratto, anche considerando le specifiche previste nei precedenti articoli e nella successiva tabella A;
5) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle norme della legislazione sociale o di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con il personale dipendente;
6) inosservanza degli obblighi stabiliti dal precedente art. 8;
7) accertata indisponibilita' delle strutture messe a disposizione dell'Agenzia;
8) mancata consegna all'AGEA, nei termini previsti, di copia delle quietanze di avvenuto pagamento integrale del premio di copertura assicurativa prevista dal contratto;
9) mancata consegna all'AGEA, nei termini previsti, delle certificazioni di cui agli ultimi due paragrafi del precedente art. 8 o di presentazione degli stessi con riserva delle societa' di revisione, ancorche' trasmessi nei termini;
10) insorgenza di contenzioso tra l'ente depositario e l'AGEA;
11) il depositario sia sottoposto ad accertamenti su fatti che, a giudizio dell'Agenzia o per fatti notori, siano ritenuti incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione e/o con le norme previste nel contratto;
12) accertata mancata diligenza nell'esercizio del controllo atto a precludere la sottrazione della merce stoccata nei magazzini iscritti all'albo.
Nel periodo di sospensione il depositario dovra' attuare le operazioni necessarie all'ottimale conservazione del prodotto gia' stoccato.
In caso di inottemperanza a tali disposizioni si applichera' il disposto di cui al punto 4) del successivo art. 11.
Per quei depositari che operano in qualita' di coordinatori di singoli soggetti, il provvedimento di sospensione sara' comminato alla singola struttura periferica, salvo nei casi contestabili direttamente al depositario medesimo.
 
Art. 11.
Cancellazione dall'albo
Sono cancellati dall'albo i depositari per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
1) fallimento, liquidazione o cessazione di attivita' di impresa;
2) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati di cui al punto 2) del precedente art. 10 a carico dei soggetti ivi indicati;
3) applicazione definitiva, a carico dei soggetti medesimi, di una delle misure di sicurezza comminate dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive integrazioni e modifiche, di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965, cosi' come sostituita dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni all'art. 19 della legge n. 646 del 1982 ed all'art. 2 della legge n. 936 del 1982;
4) grave negligenza o malafede nell'esecuzione del servizio di deposito cosi' come specificato nel relativo contratto anche considerando le specifiche del precedente articolato e della successiva tabella A;
5) recidiva o particolare gravita' nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) dell'articolo precedente;
6) certificazione, relativa agli ultimi due paragrafi del precedente art. 8 negativa, o inadempimento di quanto stabilito dall'AGEA nel provvedimento di sospensione di cui al precedente dell'art. 10.
La cancellazione dall'albo, che puo' essere disposta anche su richiesta dell'interessato per causa di forza maggiore, comporta in ogni caso l'addebito delle spese connesse alla cancellazione dall'albo, comprese quelle sostenute per il trasferimento del prodotto.
Per quei depositari che operano in qualita' di coordinatori di singoli soggetti il provvedimento di cancellazione sara' comminato alla singola struttura periferica, salvo i casi contestabili direttamente al depositario medesimo.
 
Art. 12.
Sanzioni
I provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'albo sono adottati dal consiglio di amministrazione dell'AGEA previa contestazione, da parte dell'ufficio dell'albo al depositario, dei fatti addebitati e fissazione del termine di venti giorni per le controdeduzioni da parte di quest'ultimo.
In caso di risposta insoddisfacente, o di mancato rispetto del suddetto termine di venti giorni, l'ufficio albo dei depositari dell'AGEA procede d'ufficio a proporre il provvedimento sanzionatorio al consiglio di amministrazione.
I provvedimenti di cui al precedente comma sono immediatamente comunicati all'interessato e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 13.
Norme transitorie
Dalla data di pubblicazione del presente regolamento tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda d'iscrizione.
I soggetti che attualmente svolgono l'incarico di assuntore potranno continuare ad esercitarlo fino al termine della campagna di commercializzazione in corso, momento in cui dovranno essere state regolarizzate le loro posizioni nell'albo dei depositari ed in cui dovra' essere stipulato un nuovo contratto di deposito.
Tali operatori dovranno, pertanto presentare nuova domanda di iscrizione secondo le modalita' previste dal presente provvedimento, qualora ne abbiano titolo ai sensi della presente delibera.
L'AGEA puo' sospendere l'iscrizione degli operatori che, pur essendo stati riconosciuti idonei in fase istruttoria, hanno controversie con l'Agenzia (e l'ex AIMA) in relazione ad elementi che possano mettere in discussione il rapporto fiduciario.
 
Art. 14.
Abrogazione
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate dall'ex AIMA in materia di albo degli assuntori.
 
Tabella A Riferimenti identificativi.
Magazzino = ubicazione dell'impianto (indirizzo completo e/o riferimenti catastali), ossia unita' di deposito.
Sottomagazzino = sottounita' di deposito (magazzini piani o perimetrazioni siti nell'interno del magazzino).
Localizzazione = sottounita' di deposito contenente la stessa qualita' di prodotto (celle frigorifere, i singoli silos, botti, tini, serbatoi, cisterne o vasche poste all'interno di ogni singolo sottomagazzino).
Tutti gli impianti di deposito e conservazione dei prodotti devono soddisfare preliminarmente alle norme e prescrizioni previste dalle leggi vigenti in materia igienico-sanitario-ambientale e di sicurezza, oltre alle specifiche caratteristiche tecniche espressamente riportate per ciascuna delle categorie merceologiche di seguito elencate. I locali devono essere conformi alle norme edilizie ed urbanistiche ed essere muniti di certificati di agibilita'.
Ogni impianto di deposito e conservazione, che trovasi collocato al piano terra, dovra' essere sopraelevato dal terreno di almeno cm 50.
Ogni impianto di deposito e conservazione che non possieda tale requisito deve essere dotato di attrezzature ed opere ritenute idonee dall'Agenzia (es.: canalizzazioni e pompe di aspirazione) per evitare conseguenze dannose e, comunque adeguate per assicurare la conservazione del prodotto rispetto ad eventi atmosferici e/o a deterioramenti.
Ai soli depositari del settore alcolevinico e da frutta che, operando nell'invecchiamento di acquaviti o distillando anche da prodotti non vinosi, effettuino una distillazione diversificata comunque destinata all'intervento, e' consentito l'utilizzo di una parte delle capacita' iscritte all'albo, previa preventiva presentazione di un dettagliato programma. Tale programma, valido sino all'effettivo conferimento del prodotto AGEA, dovra' contenere l'indicazione specifica delle localizzazioni di cui si chiede l'utilizzo e dovra' essere inviato alla competente unita' organizzativa AGEA di commercializzazione e da questa autorizzato con apposito nulla osta.
Sempre nel medesimo settore dell'invecchiamento, in considerazione dell'atipicita' dei contenitori in legno pregiato utilizzati (botti e tini soggetti a rapido deterioramento se lasciati vuoti), e' ammesso il riempimento degli stessi anche con prodotto non di intervento senza operare miscele con quello oggetto d'intervento.
Tale deroga e' consentita per il solo periodo di mancata utilizzazione da parte dell'AGEA; i contenitori in questione dovranno comunque essere messi a disposizione dell'Agenzia al massimo entro tre giorni dalla richiesta della competente unita' organizzativa AGEA di commercializzazione.
Tutti i magazzini, posture, serbatoi, silos, ecc., dovranno essere identificati in loco, secondo la codifica indicata dall'AGEA, ed essere dotati di apposito cartello, stabilmente e visibilmente affisso alla struttura, con le seguenti indicazioni:
AGEA Denominazione depositario.
Matricola n. ....................
Locazione n. ....................
Magazzino n. ....................
Sottomagazzino n. ....................
Tipo prodotto (e varieta' ove occorra).
Campagna di commercializzazione e se comunitario o nazionale.
Quantita' (con relativa unita' di misura).
I prodotti relativi a varie campagne di commercializzazione dovranno essere stoccati per singola campagna (tranne per il settore alcolevinico).
Tutti i magazzini dovranno essere forniti di idonei impianti antincendio e di illuminazione, di opportuno piazzale per la movimentazione merci in relazione alla capacita' di stoccaggio del prodotto, nonche' di opportuno impianto antifurto o servizio di vigilanza.
L'AGEA provvede, direttamente o con propri incaricati, a sigillare le localizzazioni. I - Categoria cereali (compresi granella anche di leguminose destinata ad alimentazione del bestiame, nonche' semi oleosi da disoleare ed ogni altro prodotto similare da conservare alla rinfusa).
Magazzini piani o silos metallici di capacita' complessiva non inferiore a tonnellate 1.000 con capacita' di entrata ed uscita giornaliera non inferiore ad un ventesimo della capacita' totale (detta capacita' di movimentazione va specificata nella relazione tecnica).
Nei magazzini piani i cumuli di granella devono avere altezze tali da garantire l'areazione delle masse, ma non possono comunque superare i 5 metri e debbono essere spianati in superficie.
Le conseguenti cubature di detti magazzini saranno percio' definite in base ad un'altezza massima di metri 5.
Ogni magazzino dovra' essere fornito di adeguato numero di sonde termiche disposte sul fondo, al centro e sulla superficie delle masse di granella.
Ai fini dell'ottimale conservazione del prodotto nei magazzini piani, in cui non e' in funzione un impianto di refrigerazione delle masse o un sistema di movimentazione automatica, deve essere lasciata disponibile un'idonea area per lo spostamento delle masse stesse da non considerare nel computo del conteggio della effettiva capacita' ricettiva del magazzino.
Le operazioni di disinfestazione andranno comunicate all'AGEA almeno cinque giorni prima della loro effettuazione.
I magazzini dovranno avere la disponibilita' di strutture necessarie per le attivita' amministrative e laboratorio di analisi in grado di misurare, in particolare, il tasso di proteine e l'indice di caduta di Hagber.
Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovra' essere indicata, nella relazione tecnica, in unita' di peso ed in metri cubi. II - Categoria carni (comprendente carni bovine, suine ed ovine con o senza osso presentate in carcasse, mezzene o quarti).
I centri frigoriferi delle capacita' non inferiori a tonnellate 100 devono disporre di idonei locali ed attrezzature di ufficio, magazzini frigoriferi, per la conservazione delle carni a temperatura uguale o inferiore a meno 17 oC con strumenti di registrazione della temperatura stessa.
Inoltre le celle frigorifere dovranno essere collegate ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuita' tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilita' dovra' essere espressa nella relazione tecnica dell'impianto).
Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unita' di peso ed in metri cubi. Dovra' essere, inoltre indicato il piu' vicino centro convenzionato per il congelamento delle carni. III - Categoria olii vegetali (comprendente olio di oliva, nonche' ogni altro olio destinato ad uso alimentare).
Il magazzino, di capacita' complessiva non inferiore a tonnellate 200 di prodotto deve essere dotato di idonea recinzione esterna e separato dagli impianti di produzione, dalle posture e/o vasche interrate o sopraelevate, ovvero di serbatoi comunque ubicati all'interno del magazzino stesso, con ammissibilita' di serbatoi esterni solo per la conservazione di olio di sansa ed olii lampanti. Le capacita' relative agli olii di oliva extra e vergini, rispetto ad olii di diversa natura, andranno specificate in domanda e nella relazione tecnica (per gli olii extra e vergini potranno essere considerati idonei solo contenitori non esposti ad irraggiamento solare diretto).
Deve, inoltre, essere dotato di impianto di movimentazione non inferiore a tonnellate 25/ora, nonche' di un impianto di pesatura al pieno ed al vuoto per cisterna ed autocisterna.
Deve essere assicurata la disponibilita' per il magazzino di un laboratorio idoneo all'accertamento delle caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche del prodotto.
Le posture ed i serbatoi interrati vanno dettagliatamente quotati in planimetria e nei disegni tecnici per l'esatta definizione dei volumi.
Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unita' di peso e in metri cubi. IV - Categoria prodotti caseari (comprendente formaggi a pasta dura e a pasta molle stagionati).
Magazzino e connesse attrezzature, idonee ad assicurare le condizioni ambientali specie di temperatura ed umidita', necessarie alla buona conservazione e/o stagionatura del prodotto.
Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi. V - Categoria burro.
Magazzino frigorifero e relative attrezzature, ovvero celle frigorifere, idonei a conseguire il regime di temperatura necessaria per un lungo periodo di conservazione del prodotto e collegati ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuita' tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilita' dovra' essere esposta nella relazione tecnica dell'impianto).
Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi. VI - Categoria alcolevinico e da frutta (comprendente alcole buongusto con gradazione non inferiore a 95o, alcole etilico grezzo con gradazione non inferiore a 52o, alcole teste e code non inferiore a 90o idoneo allo stato in cui trovasi soltanto per la denaturazione).
Locale di conservazione dell'alcole e relativa attrezzatura, conformi ai requisiti prescritti dalle leggi finanziarie che disciplinano l'esercizio dei magazzini fiduciari e sussidiari di fabbrica, nonche' dei magazzini di invecchiamento. Non sono ammessi contenitori che possono provocare alterazioni organolettiche e/o della qualita' del prodotto in essi stoccato, fatta eccezione per i tini in legno destinati all'invecchiamento. I magazzini devono avere complessivamente una capacita' pari ad almeno Hl 3.000 e la possibilita' di movimentazione giornaliera pari a non meno di Hl 2.000.
Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unita' di volume ed in metri cubi. VII - Categoria tabacco (comprendente tabacco, anche delle varieta' subtropicali in foglia, condizionato, o no in colli).
Il magazzino deve contenere un locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di non meno di 150 tonnellate di tabacco in foglia presentato in balle provvisorie e/o a fascicoli di foglio, ovvero per il tabacco in colli di non meno di 150 tonnellate se presentato in balle o in ballette e di non meno di 300 tonnellate se presentato in botti; tali capacita' dovranno essere descritte nella relazione tecnica, in unita' di peso e metri cubi.
Deve contenere, inoltre, locali accessori ad uso di ufficio per la separazione e distinzione di colli da periziare, per l'isolamento dei campioni e per il deposito di materiali e sostanze per la lotta antiparassitaria.
Il magazzino deve essere, inoltre, dotato di idonee attrezzature per la regolazione della temperatura e dell'umidita' dell'ambiente, per la pesatura e la movimentazione della merce e per i trattamenti fitosanitari.
In particolare per la conservazione dei tabacchi delle varieta' sub tropicali, la superficie dei suddetti locali deve essere almeno mq 400 e le apparecchiature di termoidroregolazione devono poter realizzare una temperatura costante di 21/25o C ed una umidita' relativa dell'ambiente dell'85/90% (tali possibilita' dovranno essere esposte, nella relazione tecnica dell'impianto).
Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi. VIII - Categoria mangimi (comprendente farina e polvere di latte ed ogni altro mangime sotto forma farinosa allo stato specifico).
Il magazzino di conservazione, collegato con imprese di trasformazione, di capacita' non inferiore a tonnellate 100 di prodotto deve essere caratterizzato da basso grado di umidita' ambientale, e da sufficiente ventilazione con possibilita' di movimentazione giornaliera della merce pari a un decimo della capacita' del magazzino stesso.
Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi. IX - Categoria zucchero.
I silos ed i magazzini di conservazione del prodotto, sia allo stato sfuso che confezionato in colli di diversa natura, di capacita' non inferiore a tonnellate 2.000 debbono essere conformi ai requisiti prescritti all'art. 1 del regolamento CEE n. 2103/77. Inoltre le strutture adibite alla conservazione dello zucchero debbono essere esenti da infiltrazioni di polvere e di fumo, offerenti tutte le garanzie di tenuta alle intemperie e all'umidita' riservate esclusivamente alla conservazione dello zucchero, munite di idonea installazione di pesatura per la determinazione delle quantita' di prodotto stoccate, fornite di procedimenti di climatizzazione adatti ad assicurare la perfetta conservazione dello zucchero nel tempo.
Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi. X - Categoria ortofrutticoli e patate a conservazione naturale o frigoconservanti.
Magazzini piani in muratura in corpo unico o divisi in celle di capacita' non inferiore a tonnellate 100, dotati di attrezzature per lo stoccaggio dei prodotti che deve avvenire in maniera tale da consentire l'opportuna movimentazione ed areazione del prodotto stesso.
Le strutture murarie del magazzino devono essere tali da assicurare il mantenimento, all'interno del magazzino, di un buon grado di umidita'. Il magazzino deve inoltre essere dotato di attrezzature per la pesatura del prodotto, nonche' per la movimentazione di entrata e di uscita dello stesso che deve essere pari ad almeno un decimo della capacita' del magazzino stesso. Ove, per particolari prodotti, sia prevista l'utilizzazione di celle frigorifere, queste dovranno essere collegate ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuita' tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilita' dovra' essere esposta nella relazione tecnica dell'impianto).
Le capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi. Disciplinare permanente sulle condizioni generali del contratto di deposito relative alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato agricolo.
Art. 1. Inquadramento Gli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli sono disciplinati dalle leggi dello Stato, nonche', per i settori merceologici per i quali esiste una organizzazione comune di mercato, da regolamenti dell'Unione europea.
In relazione al presente disciplinare, si fa rinvio alle norme contenute nel regolamento di determinazione dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo dei depositari dell'AGEA.
Art. 2.
Affidamento incarichi
Per ciascun settore merceologico l'AGEA si avvale dei soggetti iscritti all'albo dei depositari, tenendo conto delle rispettive capacita' operative sul piano territoriale, entro i limiti derivanti dalle specifiche esigenze organizzative e strutturali dell'intervento.
Le associazioni e unioni riconosciute dei produttori agricoli, le cooperative e loro consorzi di produttori agricoli potranno ricevere in deposito solo il prodotto proprio o dei propri soci, tuttavia l'AGEA potra' richiedere alle stesse l'assenso e la disponibilita' dei magazzini per lo stoccaggio di produzioni provenienti da terzi.
Art. 3.
Obblighi del depositario
Dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio, il depositario e' tenuto a mettere a disposizione dell'AGEA, nell'ambito dei magazzini iscritti all'albo, le localizzazioni prescelte, salvo quanto diversamente espresso da AGEA. Il depositario e', altresi' tenuto a curare, in conformita' alle disposizioni ed alla presenza dell'AGEA o di suoi delegati, le operazioni di ricevimento, di conservazione e di uscita dei vari prodotti, nel rispetto pieno della corrispondente normativa comunitaria e nazionale per il settore merceologico, nei limiti quantitativi e qualitativi della merce e per i magazzini elencati nel contratto medesimo.
L'eventuale e temporanea inagibilita' del magazzino o delle localizzazioni deve essere immediatamente comunicata dal depositario all'AGEA per le successive decisioni, indicandone le cause ed i tempi tecnici necessari al relativo ripristino, fermo restando la facolta' dell'AGEA di valutare la congruita' dei tempi indicati.
Qualora dopo la stipula del contratto tra l'AGEA e il depositario del servizio sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, il depositario e' tenuto ad osservarle in conformita' alle istruzioni dell'AGEA e se necessario, l'AGEA stessa procedera' all'adeguamento delle condizioni contrattuali, che il depositario dovra' accettare pena risoluzione del contratto stesso.
Art. 4.
Ammissibilita'
Per ciascun prodotto oggetto di intervento l'AGEA, sulla base della normativa vigente, fissa mediante apposito disciplinare che formera' parte integrante del contratto di deposito e sara' pubblicato prima dell'inizio delle operazioni di intervento, i requisiti qualitativi e merceologici in base ai quali il prodotto stesso e' ammissibile all'intervento nonche' le quantita' minime che possono essere conferite in ciascun centro territoriale di intervento.
Art. 5.
Conferimenti
Ogni offerta di conferimento di prodotto all'intervento e' oggetto di domanda, scritta secondo apposito modello predisposto dall'AGEA indirizzata all'AGEA stessa, con indicazione del depositario che gestisce i magazzini del centro territoriale di intervento piu' vicino nel limite territoriale del bacino d'utenza nel quale si trovano i quantitativi di prodotto oggetto dell'offerta.
La domanda, oltre all'indicazione del nome, cognome o denominazione sociale, codice fiscale e partita I.V.A. ed indirizzo dell'offerente, alla quantita' e qualita' della merce offerta in vendita all'intervento e del magazzino presso cui si intende conferirla, deve anche contenere l'esatta ubicazione del magazzino di giacenza della merce offerta, nonche' la documentazione comprovante il diritto dell'offerente a conferire all'intervento e l'origine della merce stessa. Spetta, comunque, all'AGEA l'individuazione del depositario e del magazzino e le localizzazioni presso cui conferire i prodotti di intervento.
La domanda puo' essere formulata ed inoltrata dai produttori anche per il tramite delle associazioni o cooperative cui il produttore aderisce.
L'AGEA puo' consentire a tale richiesta tenuto conto della capacita' di ricezione delle strutture cosi' individuate, con riferimento al bacino di utenza.
L'AGEA, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'offerta di conferimento, comunica al depositario incaricato ed al conferente l'accettazione dell'offerta, unitamente ai tempi ed alle modalita' di consegna del prodotto.
Qualora, per motivi di incapienza od inagibilita' del magazzino indicato dall'AGEA oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, il depositario non fosse in grado di prendere in consegna la merce, il depositario medesimo ne informa immediatamente l'AGEA che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.
La quantita' di prodotto da conferire deve, a cura del conferente, essere consegnata franco veicolo magazzino del depositario, non scaricata se alla rinfusa o, se specificata, consegnata alla banchina di detto magazzino.
Alle operazioni materiali di entrata della merce in magazzino deve provvedere il depositario in presenza del personale AGEA e del conferente o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.
Il verbale e' sottoscritto dal depositario, dal conferente e dall'AGEA.
In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualita', alle condizioni ed alle caratteristiche della merce offerta in vendita, saranno prelevati in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni o, se necessario, a seconda della merce, l'intera partita in contestazione, che verranno sottoposti ad un laboratorio di analisi designato dall'AGEA, nei modi precisati nel contratto di deposito. I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati secondo le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per i prodotti agricolo-alimentari approvati dal Ministero per le politiche agricole e forestali.
I risultati delle analisi sono vincolanti per le parti e le spese sono a carico della parte soccombente.
Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti richiesti il conferimento all'intervento non ha luogo e l'offerente e' obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento a suo carico delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonche' delle spese di sosta della merce a favore del depositario.
Alle operazioni di entrata ed alla fase del prelevamento dei campioni, ferme restando le competenze in precedenza previste, assiste di norma il personale dell'AGEA o suoi delegati che attesteranno la conformita' alle disposizioni vigenti delle suddette operazioni.
L'entrata in magazzino e' attestata da apposita bolletta di presa in consegna, redatta in tre esemplari con firme in originale su ogni esemplare, di cui uno deve essere trattenuto dal depositario presso il magazzino in cui e' stato preso in consegna il prodotto, uno dal conferente ed uno dall'AGEA.
Art. 6.
Copertura assicurativa
Il depositario del servizio provvede alla buona conservazione del prodotto acquistato dall'AGEA, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto stesso, ed e' obbligato a costituire la relativa copertura assicurativa nella misura determinata dal contratto di deposito.
Egli non risponde pero' delle perdite quantitative per cali e/o dispersioni, dovute a cause naturali, comprese entro il limite di tolleranza stabilito dalle normative comunitarie e nazionali per ciascun prodotto, nonche' delle alterazioni naturali derivanti dal decorrere del tempo, preventivamente comunicate all'Agenzia.
La copertura assicurativa del prodotto dovra' essere stipulata, in esclusivo riferimento alle polizze tipo, predisposte per ciascun prodotto dall'AGEA, che provvedera' a trasmetterle ai depositari prima della stipula del contratto di deposito.
Non potra' essere stipulato alcun contratto di deposito in assenza di regolare polizza sottoscritta dalle parti e redatta in conformita' allo schema tipo sopra specificato.
Il depositario, a dimostrazione della costituzione di copertura assicurativa, dovra' presentare all'AGEA, entro quindici giorni dal termine iniziale per il pagamento del premio, la quietanza di avvenuto pagamento integrale del relativo premio dovuto.
L'esclusivo beneficiario della polizza e' l'AGEA per la parte relativa al prodotto immagazzinato. Ogni danno non riconosciuto dalle compagnie assicuratrici, per qualsivoglia motivo, dovra' essere risarcito dal depositario direttamente all'AGEA.
Il depositario risponde del proprio operato e di quello dei suoi dipendenti per l'espletamento delle funzioni di deposito ed a tal fine deve rilasciare idonee garanzie.
Immediatamente dopo l'emissione della bolletta di presa in consegna, il depositario dovra' prestare, a favore dell'AGEA, una garanzia sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria (a prima richiesta e senza eccezioni, rilasciata da soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) di valore pari ad una percentuale del corrispettivo valore di acquisto della merce introdotta nel magazzino; detta percentuale verra' determinata, per campagna e per prodotto, dal consiglio di amministrazione dell'AGEA e, comunque, non potra' essere inferiore al 30% del valore della merce depositata e presa in consegna. Sono ammesse polizze fluttuanti.
Le quantita' acquistate debbono essere custodite nei magazzini impegnati con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per varieta' di prodotto e per campagna (come riportato nella tabella A del regolamento concernente l'albo dei depositari), al fine di consentire in ogni momento oltre che l'esecuzione delle necessarie misure di buona conservazione del prodotto, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto medesimo.
Il depositario deve dare comunicazione all'AGEA delle operazioni poste in essere per assicurare la buona conservazione della merce. Nell'apposita dettagliata relazione sono indicate in particolare le date di svolgimento delle relative operazioni.
In caso di negligenza o inadempimento nella esecuzione delle operazioni di stoccaggio, tali da compromettere la buona conservazione del prodotto, l'AGEA potra' procedere oltre che alla sospensione temporanea od alla cancellazione dall'albo dei depositari, alla risoluzione in danno del contratto, con accollo all'inadempiente di tutti i danni.
Art. 7.
Vendita del prodotto
La vendita del prodotto acquistato dall'AGEA e conservato dal depositario in esecuzione dell'incarico, e' disposta dall'Agenzia che provvede, direttamente o tramite propri incaricati, alla totale o parziale rimozione dei sigilli.
Le consegne del prodotto ceduto dall'AGEA sono effettuate alla condizione di merce resa caricata dal depositario sul veicolo dell'acquirente alla porta del magazzino di consegna, oppure, per le merci specificate, alla porta di detto magazzino.
Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto fanno carico al depositario.
Alle operazioni di consegna del prodotto, ferme restando le competenze in precedenza previste, assistono il personale dell'AGEA o suoi delegati, l'acquirente ed il depositario. Il verbale di uscita e' sottoscritto dall'AGEA, dal depositario e dall'acquirente.
Art. 8.
Documentazione
Il depositario e' obbligato a fornire all'AGEA, a richiesta, dati statistici e dimostrazioni documentali sull'andamento e sulla conclusione delle operazioni di intervento.
Un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base di modalita' definite dall'Agenzia, deve essere inviato all'AGEA, a cura del depositario, entro il 30 ottobre di ciascun anno per le operazioni svolte dal 1 ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno successivo.
Entro il mese successivo a quello di scadenza dei premi delle polizze assicurative il depositario e' tenuto ad inviare copia delle quietanze effettuate, a conferma dell'avvenuto pagamento.
Art. 9.
Compensi
Al depositario e' dovuto un compenso riferito al quantitativo di prodotto preso in carico ed effettivamente immagazzinato, nella misura unitaria che sara' stabilita nel contratto di affidamento in funzione della giacenza del prodotto stesso in magazzino.
Al depositario sono dovuti altresi' compensi omnicomprensivi delle spese di entrata fisica nelle localizzazioni del prodotto acquistato dall'Agenzia nonche' i compensi omnicomprensivi delle spese di uscita fisica dai magazzini del prodotto ceduto nelle misure unitarie stabilite nel contratto, determinate ai sensi del successivo comma.
L'importo dei predetti compensi verra' determinato in riferimento ai rimborsi effettuati dall'Unione europea per i vari prodotti giacenti e regolati da apposita O.C.M.
In caso di ammasso pubblico nazionale di prodotti non disciplinati da apposita O.C.M., i predetti compensi saranno determinati con riferimento a similare prodotto assistito da O.C.M.
Pertanto le modalita' di pagamento dei servizi di deposito terranno conto del principio della corresponsione di danaro dopo reso il servizio.
Art. 10.
Prodotto invenduto
Il prodotto invenduto al termine dell'esercizio e' trasferito contabilmente a quello successivo ed alla ulteriore gestione provvede lo stesso depositario del servizio. Sono fatti salvi diversi criteri di rendicontazione da inserire nei contratti di deposito.
Art. 11.
Ispezioni e controlli
L'AGEA puo' disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato al depositario. Inoltre, almeno una volta all'anno, l'AGEA effettuera' i controlli previsti dall'art. 4 del regolamento CE n. 2148/96 e per i quali il depositario dovra' fornire la massima collaborazione anche per quanto riguarda le attribuzioni specifiche demandategli dall'allegato III allo stesso regolamento.
Il depositario e' responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei verbali di entrata e di uscita. Qualora vengano riscontrate mancanze di prodotto e se queste superano il/i limite/i di tolleranza (indicati nei rispettivi contratti), tali mancanze vengono totalmente imputate al depositario come perdita non identificabile.
Qualora contesti i quantitativi mancanti, il depositario puo' esigere la pesatura o la misurazione del prodotto. In tal caso, le spese relative all'operazione saranno a suo carico; tuttavia se da essa risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti, oppure che lo scarto non superi il/i limite/i di tolleranza, la spesa di pesatura o di misurazione sono a carico dell'AGEA.
Tutti i documenti contabili ed i verbali redatti in applicazione del regolamento CE n. 2148/96, limitatamente a quelli per i quali e' richiesta anche la firma del depositario, possono essere consultati in qualunque momento dagli incaricati dall'Agenzia nonche', a norma del regolamento CEE n. 729/70 del Consiglio, ed in particolare all'art. 9, dagli agenti incaricati dalla Commissione, tanto presso il titolare dei magazzini quanto presso l'AGEA.
Nei singoli contratti di deposito verranno fissate le sanzioni, anche di carattere pecuniario, ivi compresa la sospensione temporanea o la cancellazione dall'albo dei depositari, connesse a casi di accertate irregolarita' o inadempienze.
E' vietata qualsiasi forma di subappalto o di affidamento gestionale a terzi delle strutture ed attrezzature di cui ai punti 9) e 10) del cap. III dell'art. 9 del regolamento concernente l'albo dei depositari.
E' fatto divieto di altre utilizzazioni delle localizzazioni oggetto di contratto di deposito messe a disposizione dell'AGEA, e dalla stessa sigillate, in quanto contenenti prodotto in ammasso pubblico; i sigilli possono essere apposti, tolti e riapposti esclusivamente da personale AGEA o suoi delegati; tali impropri utilizzi comporteranno il rigetto della domanda o la cancellazione dall'albo.
Nei contratti di deposito saranno stabiliti in maniera omogenea per ciascuna categoria merceologica i tempi strettamente necessari per ripristinare la perfetta disponibilita' e quindi la utilizzazione da parte dell'AGEA dei magazzini e delle localizzazioni iscritte all'albo dei depositari per i quali e' stata data in precedenza l'autorizzazione alla utilizzazione da parte del depositario.
Art. 12.
Rischi ed oneri
I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto delle presenti norme, sono a totale ed esclusivo carico del depositario del servizio.
Il Foro esclusivo, per qualsiasi controversia dovesse sorgere dall'applicazione del regolamento o del contratto di deposito, e' quello naturale dell'Agenzia, cioe' Roma.
Art. 13.
Ulteriori disposizioni
Nel corso della vigenza del contratto l'AGEA impartisce, se necessario, opportune disposizioni affinche' l'attivita' del depositario si svolga nel pieno rispetto delle norme comunitarie e nazionali.
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento a particolari specifiche normative vigenti in materia, nonche' alle disposizioni del codice civile sul "deposito regolare", e, in quanto applicabili, a quelle previste dal codice stesso e dalla normativa speciale sul "Deposito nei magazzini generali", fatte salve le eventuali eccezioni espressamente previste dalla normativa comunitaria.
Avvertenza: il regolamento e il disciplinare pubblicati nella presente Gazzetta Ufficiale, sono stati apportati con delibere del consiglio di amministrazione dell'AGEA, n. 54 del 30 luglio 2001.
 
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