Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 1 agosto 2001 |
Contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano di cui alla legge n. 388/2000, art. 45, comma 36. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, ed in particolare l'art. 29; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, in particolare l'art. 2, comma 1, che ha istituito il Ministero per le politiche agricole; Vista la legge del 27 dicembre 1997, n. 449, concernente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"; Considerato che per l'attuazione dell'art. 17, comma 34, della legge sopra citata, e' stata prevista l'emanazione di un apposito decreto per l'erogazione dei contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano; Vista la legge del 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare l'art. 145, comma 36, che ha previsto uno stanziamento di lire 50 miliardi per l'anno 2001 e 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 2002 e 2003, per il finanziamento delle azioni di cui al citato art. 17, comma 34, della legge n. 449/1997; Visto il regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 18 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo G.U. C.28/2-2000); Sentita la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 22 marzo 2001; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti obiettivi: a) contribuire allo svecchiamento del parco agro-meccanico al fine di: ridurre i fenomeni derivanti dalla obsolescenza tecnica e gli effetti negativi sull'ambiente; migliorare il grado di sicurezza delle macchine e le caratteristiche ergonomiche; ridurre i consumi di combustibile; ridurre i tassi di inquinamento gassoso ed acustico; ridurre i costi di manutenzione e di riparazione; b) contribuire allo svecchiamento delle attrezzature fisse relative alle strutture produttive del settore primario anche al fine di aumentare la sicurezza dei luoghi di lavoro e diminuire gli effetti negativi sull'ambiente; migliorare l'utilizzazione delle risorse idriche. |
| Art. 2. 1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistino macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semi-portate e attrezzature fisse, nuove di fabbrica, e ne consegnino, per rottamazione, una che al momento della richiesta del contributo risulti acquistata, immatricolata o fabbricata da piu' di dieci anni, e' riconosciuto un contributo statale del 10% sul prezzo di acquisto, desunto dalla fattura di acquisto, al netto di IVA, sempre che sia previsto dal venditore almeno un analogo sconto, sul prezzo di listino, IVA esclusa, depositato, da parte del costruttore o dell'importatore, presso la Camera di commercio competente per territorio e in vigore all'atto della stipula del contratto di acquisto o, in assenza del contratto di acquisto, della emissione della fattura di vendita. 2. Il requisito decennale non e' richiesto nel caso di acquisti finalizzati all'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 3. Il contributo statale e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. L'IVA si applica sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo statale ed al netto dello sconto del venditore. 4. Il contributo statale di cui al comma 1, per le macchine agricole per la difesa delle colture, dal 1 luglio 2002, puo' ammontare ad un massimo: a) del 10% del prezzo di acquisto per le macchine dotate di certificazione volontaria, che attesti le caratteristiche funzionali e la rispondenza ai requisiti di sicurezza ambientale vigenti; b) dell'8% per le macchine non certificate. Dal 1 gennaio 2003, il contributo statale per le macchine agricole per la difesa delle colture non certificate puo' ammontare ad un massimo del 6% del prezzo di acquisto. |
| Art. 3. 1. Per le macchine agricole di cui al comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' per le attrezzature agricole portate e semi-portate, il contributo statale e' corrisposto per la sostituzione di una macchina con un'altra appartenente alla stessa categoria secondo quanto riportato nell'alle-gato A. 2. Per le attrezzature fisse il contributo statale e' concesso per la sostituzione di un'attrezzatura con un'altra appartenente alla stessa categoria secondo quanto riportato nell'allegato A. 3. Sono ammessi a contributo anche eventuali accessori, purche' montati o forniti direttamente dalla ditta costruttrice e specificati in fattura. 4. Per attrezzature fisse si intendono quelle che sono funzionali al ciclo produttivo e all'ordinamento colturale dell'azienda agricola risultanti dalla documentazione di iscrizione al registro delle imprese. Restano comunque escluse tutte quelle che possono godere degli incentivi finanziari previsti dal regolamento (CE) 1257/99 - titolo II, capo VII, cosi' come disciplinati nei piani di sviluppo rurale regionali 2000-2006 e nei programmi operativi 2000-2006 per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo 1. |
| Art. 4. 1. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati rispettivamente negli anni 2001, 2002 e 2003, nel limite dei rispettivi importi, purche' siano rispettati i criteri del presente decreto e a condizione che: a) le macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, consegnate per la rottamazione siano intestate, antecedentemente al 1 gennaio 2001, allo stesso soggetto intestatario della macchina agricola nuova o a familiari conviventi alla data di acquisto della stessa; b) le macchine agricole di cui al comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, se non immatricolate, le macchine agricole operatrici trainate, le attrezzature agricole portate, semi-portate e le attrezzature fisse consegnate per la rottamazione risultino dichiarate di proprieta', antecedentemente al 1 gennaio 2001, allo stesso soggetto intestatario della nuova attrezzatura o a familiari conviventi alla data di acquisto della medesima. Sono assimilati ai familiari conviventi le persone fisiche componenti di comunioni tacite o cointestazioni, che hanno proceduto alla regolarizzazione in societa' semplice, ai sensi dell'art. 3, comma 75, della legge n. 662/1996, o alla trasformazione in ditte individuali, ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 140/1997; c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che le macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le attrezzature agricole portate, semi-portate e le attrezzature fisse consegnate sono destinate alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale concesso. 2. nel caso in cui l'acquirente, a seguito di costituzione di nuova societa', di eredita', di donazioni tra vivi o altro atto, sia proprietario solo di una parte del valore della macchina da rottamare, il contributo e' corrisposto in analoga percentuale. |
| Art. 5. 1. Le macchine agricole ed attrezzature di cui all'art. 2, comma 1, da rottamare devono essere consegnate dall'acquirente al venditore entro la data di consegna della nuova macchina o attrezzatura. Entro quindici giorni dalla data di consegna delle macchine ed attrezzature da rottamare, il venditore che le prende in carico ha l'obbligo di demolirle, presso la propria sede se autorizzato, o di consegnarle ad un demolitore autorizzato. Il bene, prima della sua demolizione, deve essere sottoposto a "cancellazione legale". 2. Ai fini della cancellazione legale, di cui al comma 1, il proprietario del bene da rottamare deve provvedere alla: a) cancellazione dai registri tenuti dagli uffici regionali ex UMA (Utenti motori agricoli) o da quelli degli enti locali delegati dalle regioni, se ivi iscritto; b) consegna al venditore, contestualmente al bene da rottamare, di una copia del documento con il quale gli uffici prima menzionati attestano la cancellazione del bene, "in quanto destinato alla demolizione"; c) consegna al venditore dei documenti di circolazione e dell'eventuale targa, in presenza di macchine agricole immatricolate o dotate di certificazione di idoneita' tecnica alla circolazione stradale; d) consegna al venditore della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprieta' del bene destinato alla rottamazione in tutti gli altri casi non rientranti nelle precedenti lettere a), b) e c). 3. Sempre ai fini della cancellazione legale di cui al comma 1, il venditore provvede: a) alla presentazione dei documenti di cui alla lettera c), del comma 2, all'ufficio provinciale del Ministero dei trasporti e della navigazione. La suddetta presentazione deve essere fatta nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) al rilascio, dopo aver assolto a quanto previsto al precedente comma, al proprietario del bene consegnato per la demolizione, di un certificato dal quale debbono risultare i dati di cui al comma 4 dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. |
| Art. 6. 1. Le misure previste dal presente decreto devono essere conformi ai requisiti fissati negli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo al punto 4.1 (aiuti agli investimenti nelle aziende agricole). 2. Il volume delle agevolazioni, espresso in percentuale del volume di investimento, derivato dall'applicazione del presente decreto, e' massimo del 10%, che, cumulato con altri eventuali aiuti al medesimo investimento, non puo' comunque superare l'aliquota del 50% nelle zone svantaggiate e del 40% in tutte le altre zone. Le due aliquote citate sono aumentate rispettivamente al 55% ed al 45% nel caso che si tratti di giovani imprenditori. L'aiuto e' cumulabile con gli interventi previsti da altre norme nazionali o regionali, purche' non vengano superate le richiamate percentuali. 3. Gli interventi previsti dal presente decreto, riguardando la razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni colturali sono ammesse per i seguenti settori: ortofrutta, patate, cereali, florovivaismo, foraggio, lino e canapa, oleaginose, olio di oliva, viticoltura, bieticoltura, tabacco. Nel settore zootecnico gli interventi ammessi riguardano i seguenti settori: bovino da carne, suino, ovino da carne, avicunicoli, struzzo, uova, bovino e bufalino da latte (previa verifica dell'esistenza di sbocchi di mercato), ovicaprino da latte, secondo quanto riportato nello specifico allegato della decisione comunitaria relativa alla "estensione della programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca", che fa riferimento all'aiuto di stato n. 729/2000, notificata con lettera prot. SG/2201D/286847 del 13 marzo 2001. 4. Le aziende agricole che possono beneficiare dell'aiuto sono quelle che dimostrino un reddito netto, calcolato secondo lo schema allegato C, che sia uguale o superiore al valore del contributo concesso. 5. Le aziende agricole che possono beneficiare degli aiuti sono quelle che soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, secondo quanto riportato in allegato D. 6. Possono usufruire delle agevolazioni previste dal presente decreto gli imprenditori agricoli che abbiano sufficiente capacita' professionale. La capacita' professionale e' presunta per la persona che: abbia esercitato per almeno due anni attivita' agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario; di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In questo caso la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno dieci anni. La capacita' professionale e' richiesta al legale rappresentante dell'impresa agricola o alla persona preposta alla direzione dell'impresa stessa. 7. I giovani agricoltori che presentano domanda possono raggiungere i requisiti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo entro tre anni a decorrere dalla data di acquisto della macchina agricola; 8. Per i beneficiari non imprenditori agricoli, si applicano i limiti previsti dal regolamento CE n. 69/01 del 12 gennaio 2001, riguardante gli aiuti "de minimis". L'importo "de minimis" e' fissato a 100.000 ecu, per gli aiuti provenienti da qualunque fonte e nel quadro di qualunque regime, ottenuti nell'arco di tre anni. 9. Ciascun beneficiario non imprenditore agricolo puo' conseguire un aiuto massimo complessivo pari a: 10% per gli investimenti fino a 400 milioni di lire, 5% per gli investimenti eccedenti i 400 milioni di lire. 10. Per l'accertamento dei requisiti sopra indicati, il beneficiario e' tenuto a presentare autocertificazione dalla quale risulti: il volume complessivo degli investimenti; il valore delle altre eventuali agevolazioni. |
| Art. 7. 1. Le macchine ed attrezzature agricole di cui al precedente art. 5, non possono essere rimesse in circolazione o riutilizzate e sono consegnate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiale e della rottamazione. |
| Art. 8. 1. Le imprese costruttrici o importatrici delle macchine agricole nuove, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione inviata dal venditore ed idonea per ottenere il recupero del contributo, rimborsano allo stesso venditore la somma equivalente al contributo statale e beneficiano di un credito di imposta di pari importo, utilizzabile secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. |
| Art. 9. 1. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, per ciascun acquirente beneficiario, la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita, con la specificazione degli eventuali accessori, di cui al comma 3 dell'art. 3; b) copia del documento di circolazione, o, se la macchina e' sprovvista del suddetto documento, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la proprieta' da parte del possessore, delle macchine agricole di cui all'art. 5, comma 2; c) copia del documento attestante l'avvenuta cancellazione legale di cui all'art. 5, comma 2, lettera b); d) copia del documento di cessazione dalla circolazione per demolizione della macchina agricola usata, rilasciata dall'ufficio provinciale del Ministero dei trasporti e della navigazione, di cui all'art. 5, comma 3, lettera a); e) copia del certificato dal quale debbono risultare i dati di cui al comma 4, dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 5; f) autocertificazione dello stato di famiglia nel caso previsto all'art. 4, punto a); g) copia della documentazione dell'avvenuto rimborso ai venditori; h) ogni altra dichiarazione necessaria per l'ottenimento dell'agevolazione; i) foto del mezzo sottoposto a rottamazione. |
| Art. 10. 1. Ai fini della verifica della disponibilita' delle risorse finanziarie e dell'effettuazione di eventuali controlli, i costruttori e gli importatori interessati invieranno, con cadenza settimanale, a partire dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, copia degli elenchi, loro trasmessi dai venditori secondo lo schema riportato nell'allegato B, con relativo riepilogo dal quale sia possibile desumere i dati relativi ai beneficiari e l'importo dello sconto effettuato per ognuno di essi ed in totale, a mezzo fax (n. 06/484419) o e-mail (g.serino@politicheagricole.it) e successiva raccomandata al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale per le politiche strutturale e lo sviluppo rurale ex divisione V. 2. I venditori comunicheranno settimanalmente ai costruttori o importatori interessati, a mezzo fax o posta elettronica e successiva raccomandata, gli elenchi delle vendite effettuate corredate dalla relativa fattura e dall'indicazione dell'importo del contributo. 3. Il Ministero dara' comunicazione degli elenchi sopra indicati alle regioni. 4. Per ogni esercizio, raggiunta l'utilizzazione dell'80% dell'importo di cui al comma 36 dell'art. 145 della legge n. 388/2000, sara' data immediata comunicazione anche tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Il Ministero autorizzera' l'utilizzazione del restante 20% con comunicazione ai singoli venditori, e/o associazioni, in rapporto all'ordine cronologico dei contratti stipulati e notificati al Ministero medesimo. |
| Art. 11. 1. Il Ministero e le regioni vigileranno sulla corretta applicazione delle norme previste dal presente decreto, anche attraverso l'effettuazione di controlli a campione su minimo il 5% dei beneficiari. |
| Art. 12. 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono essere stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione delle presenti norme. Il presente decreto, previa autorizzazione dell'Unione europea, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 agosto 2001
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 179 |
| Allegato A CATEGORIE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE Il presente elenco comprende 79 categorie di macchine agricole, ripartite in 16 gruppi. La sostituzione di macchine obsolete con altre nuove e' ammessa solamente nell'ambito della medesima categoria. Macchine motrici per l'agricoltura 01 Trattrici agricole e forestali 02 Motocoltivatori, motozappatrici, motofalciatrici, motoagricole Macchine per la lavorazione del terreno 03 Aratri, coltivatori rotativi, vangatrici, trinciasarmenti, trinciastocchi, altre macchine per la lavorazione del terreno Macchine per la semina, il trapianto e la concimazione 04 Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici 05 Spandiconcime, spandiletame, spandiliquame 06 Altre macchine per la semina, il trapianto e la concimazione Macchine per la protezione delle colture 07 Irroratrici, impolveratrici, nebulizzatrici e diserbatrici: a spalla 08 Irroratrici, impolveratrici, nebulizzatrici e diserbatrici: portate, trainate e semoventi 09 Macchine diverse per la protezione delle colture (macchine per le fumigazioni, macchine per i trattamenti del terreno, macchine per i trattamenti aerei, lanciafiamme, attrezzature antibrina e antigrandine, pacciamatrici, etc.) Macchine per l'irrigazione (escluse quelle da giardino) 10 Impianti completi per l'irrigazione 11 Pompe per sollevamento acqua, pompe per irrigazione 12 Tubi per irrigazione 13 Irrigatori, gocciolatori e accessori per impianti d'irrigazione 14 Macchine e dispositivi vari per l'irrigazione Macchine per la raccolta 15 Falciatrici, macchine da fienagione, falciacaricatrici, falcia-condiziona-andanatrici, caricaforaggio; raccoglitrinciacaricatrici e falciatrinciacaricatrici portate e trainate; fasciatrici per balle 16 Raccoglitrinciacaricatrici e falciatrinciacaricatrici "retroverse" e semoventi 17 Rimorchi e carri autocaricanti e falciaautocaricanti; caricaballe: rimorchi per trasporto di balle 18 Mietitrebbiatrici 19 Dispositivi raccoglitori per mietitrebbiatrici 20 Raccoglitrici di granturco 21 Falciaschiacciatrici-andanatrici 22 Raccogli-imballatrici 23 Altre macchine per la raccolta di foraggi e semi 24 Macchine per la raccolta di patate, barbabietole, pomodoro e tabacco 25 Macchine per la raccolta di prodotti agricoli vari 26 Vendemmiatrici, potatrici e legatrici per vigneto 27 Carri e piattaforme idrauliche per raccolta di frutta e potatura 28 Macchine semoventi per la raccolta, per qualsiasi prodotto (1) Macchine per la prima lavorazione dopo la raccolta 29 Trebbiatrici, imballatrici (presse) fisse, altre macchine per la trebbiatura e la pressatura; macchine per la pulitura, la selezione e la calibratura di grano e altri semi; macchine per il trattamento dei semi 30 Pulitrici, calibratrici e selezionatrici per patate e prodotti vari 31 Macchine per la pulitura e selezione degli ortaggi 32 Compressori per foraggio 33 Sili per foraggio 34 Sili per cereali 35 Macchine per lo scarico dei sili 36 Macchine per la disidratazione del foraggio 37 Macchine per l'essiccazione dei semi 38 Macchine per la lavorazione del riso 39 Macchine per il confezionamento dei prodotti 40 Macchine per la prima lavorazione del tabacco 41 Macchine per la prima lavorazione della frutta secca 42 Attrezzature refrigerate per la conservazione dei prodotti Macchine per gli allevamenti 43 Macchine per la preparaziorne dei mangimi; alimentatori per mangiatoie, macchine per la distribuzione di foraggio, macchine per l'abbeveraggio e l'alimentazione 44 Carrelli distributori di mangime: carri miscelatori-distributori e carri trinciamiscelatori-distributori 45 Macchine per gli allevamenti avicoli, per la coniglicoltura e per l'apicoltura 46 Attrezzature da stalla; attrezzature per l'asportazione delle deiezioni; attrezzature zootecniche; attrezzature per l'igienizzazione delle stalle ed il conforto del bestiame 47 Attrezzature per acquacoltura Macchine per la lavorazione del latte 48 Impianti fissi per la mungitura 49 Impianti mobili per la mungitura 50 Macchine per lavaggio e sterilizzazione di impianti per la mungitura; macchine varie per la mungitura; macchine per il condizionamento e la lavorazione del latte 51 Macchine casearie ------ (1) In deroga alla sostituzione di macchine nell'ambito della medesima categoria, nel caso di macchine per la raccolta semoventi e' possibile sostituire quella da rottamare con una di altra categoria (ad esempio: macchina semovente per la raccolta di barbabietole con vendemmiatrice semovente; mietitrebbiatrice con raccoglitrice semovente di pomodoro, etc.).
Macchine enologiche 52 Trasportatori per uva, pigiatrici, diraspatrici, pompe per uva e mosto, sgrondatori, torchi e presse per enologia 53 Macchine per i trattamenti del vino e macchine ed attrezzature enologiche diverse Macchine olearie 54 Frantoi e frangitori per olive; macchine per la pressatura della pasta di olive 55 Macchine per la filtratura dell'olio, serbatoi e macchine per il confezionamento dell'olio d'oliva 56 Impianti oleari completi 57 Macchine olearie varie Macchine per la lavorazione dei prodotti agricoli 58 Trinciatrici e decorticatrici per frutta, macchine per l'estrazione dei succhi e macchine varie per l'estrazione e la lavorazione dei succhi 59 Macchine per la lavorazione di prodotti agricoli vari Macchine per lo spostamento ed il trasporto 60 Trasportatori pneumatici, elevatori e trasportatori meccanici: macchine fisse lo spostamento a mezzo di benne a forche 61 Caricatori idraulici, gru' idrauliche ed elevatori a forche portati e trainati 62 Caricatori idraulici e gru idrauliche semoventi; carrelli elevatori a forche semoventi fuoristrada; caricatori telescopici 63 Rimorchi e carribotte Macchine forestali 64 Motoseghe professionali e semiprofessionali 65 Macchine forestali per spostamento e trasporto 66 Macchine per i trattamenti del legname (sminuzzatrici, etc.) 67 Macchine forestali per l'impianto 68 Macchine forestali varie Macchine per la messa a coltura e conservazione del terreno 69 Scarificatori e ripuntatori agricoli 70 Macchine per la spietratura 71 Attrezzature laser per livellamento 72 Macchine per il drenaggio, lo scavo di fossi, la pulizia dei fossi e la posa di tubi 73 Lame, pale caricatrici, ruspe, escavatori, sbancatori per usi agricoli 74 Macchine diverse per movimento di terra ad uso agricolo Macchine agricole diverse 75 Trivelle 76 Banchi sega per trattrice 77 Macchine per la potatura 78 Macchine diverse 79 Attrezzature fisse diverse |
| Allegato B Da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - fax 06/484419 e-mail: g.serino@politicheagricole.it Costruttore/importatore ........ Codice fiscale o partita IVA ........ Ditta venditrice ........ Codice fiscale o partita IVA ........ Regione ........ Provincia ........ 1. N. fattura (1) ........ data ......... Beneficiario ........ Codice fiscale o partita IVA ........ Mezzo acquistato: Categoria (2) ........ Marca e modello ........ Prezzo di listino (3): L. ........ Prezzo di acquisto (3): L. ........ Importo contributo pubblico (3): L. ........ Mezzo rottamato e modello ........ 1. N. fattura (1) ........ data ......... Beneficiario ........ Codice fiscale o partita IVA ........ Mezzo acquistato: Categoria (2) ........ Marca e modello ........ Prezzo di listino (3): L. ........ Prezzo di acquisto (3): L. ........ Importo contributo pubblico (3): L. ........ Mezzo rottamato e modello ........ 1. N. fattura (1) ........ data ......... Beneficiario ........ Codice fiscale o partita IVA ........ Mezzo acquistato: Categoria (2) ........ Marca e modello ........ Prezzo di listino (3): L. ........ Prezzo di acquisto (3): L. ........ Importo contributo pubblico (3): L. ........ Mezzo rottamato e modello ........ ------ (1) Dopo il raggiungimento dell'80% delle risorse disponibili, indicare il numero del contratto. (2) Indicare la categoria secondo l'elenco di cui all'allegato A. (3) Senza IVA. |
| Allegato C SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO NETTO AZIENDALE ----> Vedere allegato da pag. 36 a pag. 38 della G.U. <---- |
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