Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 agosto 2001
Contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano di cui alla legge n. 388/2000, art. 45, comma 36.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, ed in particolare l'art. 29;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, in particolare l'art. 2, comma 1, che ha istituito il Ministero per le politiche agricole;
Vista la legge del 27 dicembre 1997, n. 449, concernente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
Considerato che per l'attuazione dell'art. 17, comma 34, della legge sopra citata, e' stata prevista l'emanazione di un apposito decreto per l'erogazione dei contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano;
Vista la legge del 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare l'art. 145, comma 36, che ha previsto uno stanziamento di lire 50 miliardi per l'anno 2001 e 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 2002 e 2003, per il finanziamento delle azioni di cui al citato art. 17, comma 34, della legge n. 449/1997;
Visto il regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 18 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo G.U. C.28/2-2000);
Sentita la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 22 marzo 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) contribuire allo svecchiamento del parco agro-meccanico al fine di:
ridurre i fenomeni derivanti dalla obsolescenza tecnica e gli effetti negativi sull'ambiente;
migliorare il grado di sicurezza delle macchine e le caratteristiche ergonomiche;
ridurre i consumi di combustibile;
ridurre i tassi di inquinamento gassoso ed acustico;
ridurre i costi di manutenzione e di riparazione;
b) contribuire allo svecchiamento delle attrezzature fisse relative alle strutture produttive del settore primario anche al fine di aumentare la sicurezza dei luoghi di lavoro e diminuire gli effetti negativi sull'ambiente; migliorare l'utilizzazione delle risorse idriche.
 
Art. 2.
1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistino macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semi-portate e attrezzature fisse, nuove di fabbrica, e ne consegnino, per rottamazione, una che al momento della richiesta del contributo risulti acquistata, immatricolata o fabbricata da piu' di dieci anni, e' riconosciuto un contributo statale del 10% sul prezzo di acquisto, desunto dalla fattura di acquisto, al netto di IVA, sempre che sia previsto dal venditore almeno un analogo sconto, sul prezzo di listino, IVA esclusa, depositato, da parte del costruttore o dell'importatore, presso la Camera di commercio competente per territorio e in vigore all'atto della stipula del contratto di acquisto o, in assenza del contratto di acquisto, della emissione della fattura di vendita.
2. Il requisito decennale non e' richiesto nel caso di acquisti finalizzati all'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
3. Il contributo statale e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. L'IVA si applica sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo statale ed al netto dello sconto del venditore.
4. Il contributo statale di cui al comma 1, per le macchine agricole per la difesa delle colture, dal 1 luglio 2002, puo' ammontare ad un massimo:
a) del 10% del prezzo di acquisto per le macchine dotate di certificazione volontaria, che attesti le caratteristiche funzionali e la rispondenza ai requisiti di sicurezza ambientale vigenti;
b) dell'8% per le macchine non certificate.
Dal 1 gennaio 2003, il contributo statale per le macchine agricole per la difesa delle colture non certificate puo' ammontare ad un massimo del 6% del prezzo di acquisto.
 
Art. 3.
1. Per le macchine agricole di cui al comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' per le attrezzature agricole portate e semi-portate, il contributo statale e' corrisposto per la sostituzione di una macchina con un'altra appartenente alla stessa categoria secondo quanto riportato nell'alle-gato A.
2. Per le attrezzature fisse il contributo statale e' concesso per la sostituzione di un'attrezzatura con un'altra appartenente alla stessa categoria secondo quanto riportato nell'allegato A.
3. Sono ammessi a contributo anche eventuali accessori, purche' montati o forniti direttamente dalla ditta costruttrice e specificati in fattura.
4. Per attrezzature fisse si intendono quelle che sono funzionali al ciclo produttivo e all'ordinamento colturale dell'azienda agricola risultanti dalla documentazione di iscrizione al registro delle imprese. Restano comunque escluse tutte quelle che possono godere degli incentivi finanziari previsti dal regolamento (CE) 1257/99 - titolo II, capo VII, cosi' come disciplinati nei piani di sviluppo rurale regionali 2000-2006 e nei programmi operativi 2000-2006 per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo 1.
 
Art. 4.
1. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati rispettivamente negli anni 2001, 2002 e 2003, nel limite dei rispettivi importi, purche' siano rispettati i criteri del presente decreto e a condizione che:
a) le macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, consegnate per la rottamazione siano intestate, antecedentemente al 1 gennaio 2001, allo stesso soggetto intestatario della macchina agricola nuova o a familiari conviventi alla data di acquisto della stessa;
b) le macchine agricole di cui al comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, se non immatricolate, le macchine agricole operatrici trainate, le attrezzature agricole portate, semi-portate e le attrezzature fisse consegnate per la rottamazione risultino dichiarate di proprieta', antecedentemente al 1 gennaio 2001, allo stesso soggetto intestatario della nuova attrezzatura o a familiari conviventi alla data di acquisto della medesima.
Sono assimilati ai familiari conviventi le persone fisiche componenti di comunioni tacite o cointestazioni, che hanno proceduto alla regolarizzazione in societa' semplice, ai sensi dell'art. 3, comma 75, della legge n. 662/1996, o alla trasformazione in ditte individuali, ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 140/1997;
c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che le macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le attrezzature agricole portate, semi-portate e le attrezzature fisse consegnate sono destinate alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale concesso.
2. nel caso in cui l'acquirente, a seguito di costituzione di nuova societa', di eredita', di donazioni tra vivi o altro atto, sia proprietario solo di una parte del valore della macchina da rottamare, il contributo e' corrisposto in analoga percentuale.
 
Art. 5.
1. Le macchine agricole ed attrezzature di cui all'art. 2, comma 1, da rottamare devono essere consegnate dall'acquirente al venditore entro la data di consegna della nuova macchina o attrezzatura. Entro quindici giorni dalla data di consegna delle macchine ed attrezzature da rottamare, il venditore che le prende in carico ha l'obbligo di demolirle, presso la propria sede se autorizzato, o di consegnarle ad un demolitore autorizzato. Il bene, prima della sua demolizione, deve essere sottoposto a "cancellazione legale".
2. Ai fini della cancellazione legale, di cui al comma 1, il proprietario del bene da rottamare deve provvedere alla:
a) cancellazione dai registri tenuti dagli uffici regionali ex UMA (Utenti motori agricoli) o da quelli degli enti locali delegati dalle regioni, se ivi iscritto;
b) consegna al venditore, contestualmente al bene da rottamare, di una copia del documento con il quale gli uffici prima menzionati attestano la cancellazione del bene, "in quanto destinato alla demolizione";
c) consegna al venditore dei documenti di circolazione e dell'eventuale targa, in presenza di macchine agricole immatricolate o dotate di certificazione di idoneita' tecnica alla circolazione stradale;
d) consegna al venditore della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprieta' del bene destinato alla rottamazione in tutti gli altri casi non rientranti nelle precedenti lettere a), b) e c).
3. Sempre ai fini della cancellazione legale di cui al comma 1, il venditore provvede:
a) alla presentazione dei documenti di cui alla lettera c), del comma 2, all'ufficio provinciale del Ministero dei trasporti e della navigazione. La suddetta presentazione deve essere fatta nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) al rilascio, dopo aver assolto a quanto previsto al precedente comma, al proprietario del bene consegnato per la demolizione, di un certificato dal quale debbono risultare i dati di cui al comma 4 dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 
Art. 6.
1. Le misure previste dal presente decreto devono essere conformi ai requisiti fissati negli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo al punto 4.1 (aiuti agli investimenti nelle aziende agricole).
2. Il volume delle agevolazioni, espresso in percentuale del volume di investimento, derivato dall'applicazione del presente decreto, e' massimo del 10%, che, cumulato con altri eventuali aiuti al medesimo investimento, non puo' comunque superare l'aliquota del 50% nelle zone svantaggiate e del 40% in tutte le altre zone. Le due aliquote citate sono aumentate rispettivamente al 55% ed al 45% nel caso che si tratti di giovani imprenditori.
L'aiuto e' cumulabile con gli interventi previsti da altre norme nazionali o regionali, purche' non vengano superate le richiamate percentuali.
3. Gli interventi previsti dal presente decreto, riguardando la razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni colturali sono ammesse per i seguenti settori: ortofrutta, patate, cereali, florovivaismo, foraggio, lino e canapa, oleaginose, olio di oliva, viticoltura, bieticoltura, tabacco. Nel settore zootecnico gli interventi ammessi riguardano i seguenti settori: bovino da carne, suino, ovino da carne, avicunicoli, struzzo, uova, bovino e bufalino da latte (previa verifica dell'esistenza di sbocchi di mercato), ovicaprino da latte, secondo quanto riportato nello specifico allegato della decisione comunitaria relativa alla "estensione della programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca", che fa riferimento all'aiuto di stato n. 729/2000, notificata con lettera prot. SG/2201D/286847 del 13 marzo 2001.
4. Le aziende agricole che possono beneficiare dell'aiuto sono quelle che dimostrino un reddito netto, calcolato secondo lo schema allegato C, che sia uguale o superiore al valore del contributo concesso.
5. Le aziende agricole che possono beneficiare degli aiuti sono quelle che soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, secondo quanto riportato in allegato D.
6. Possono usufruire delle agevolazioni previste dal presente decreto gli imprenditori agricoli che abbiano sufficiente capacita' professionale.
La capacita' professionale e' presunta per la persona che:
abbia esercitato per almeno due anni attivita' agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure
sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario; di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In questo caso la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno dieci anni.
La capacita' professionale e' richiesta al legale rappresentante dell'impresa agricola o alla persona preposta alla direzione dell'impresa stessa.
7. I giovani agricoltori che presentano domanda possono raggiungere i requisiti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo entro tre anni a decorrere dalla data di acquisto della macchina agricola;
8. Per i beneficiari non imprenditori agricoli, si applicano i limiti previsti dal regolamento CE n. 69/01 del 12 gennaio 2001, riguardante gli aiuti "de minimis".
L'importo "de minimis" e' fissato a 100.000 ecu, per gli aiuti provenienti da qualunque fonte e nel quadro di qualunque regime, ottenuti nell'arco di tre anni.
9. Ciascun beneficiario non imprenditore agricolo puo' conseguire un aiuto massimo complessivo pari a: 10% per gli investimenti fino a 400 milioni di lire, 5% per gli investimenti eccedenti i 400 milioni di lire.
10. Per l'accertamento dei requisiti sopra indicati, il beneficiario e' tenuto a presentare autocertificazione dalla quale risulti: il volume complessivo degli investimenti; il valore delle altre eventuali agevolazioni.
 
Art. 7.
1. Le macchine ed attrezzature agricole di cui al precedente art. 5, non possono essere rimesse in circolazione o riutilizzate e sono consegnate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiale e della rottamazione.
 
Art. 8.
1. Le imprese costruttrici o importatrici delle macchine agricole nuove, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione inviata dal venditore ed idonea per ottenere il recupero del contributo, rimborsano allo stesso venditore la somma equivalente al contributo statale e beneficiano di un credito di imposta di pari importo, utilizzabile secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
 
Art. 9.
1. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, per ciascun acquirente beneficiario, la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, con la specificazione degli eventuali accessori, di cui al comma 3 dell'art. 3;
b) copia del documento di circolazione, o, se la macchina e' sprovvista del suddetto documento, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la proprieta' da parte del possessore, delle macchine agricole di cui all'art. 5, comma 2;
c) copia del documento attestante l'avvenuta cancellazione legale di cui all'art. 5, comma 2, lettera b);
d) copia del documento di cessazione dalla circolazione per demolizione della macchina agricola usata, rilasciata dall'ufficio provinciale del Ministero dei trasporti e della navigazione, di cui all'art. 5, comma 3, lettera a);
e) copia del certificato dal quale debbono risultare i dati di cui al comma 4, dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 5;
f) autocertificazione dello stato di famiglia nel caso previsto all'art. 4, punto a);
g) copia della documentazione dell'avvenuto rimborso ai venditori;
h) ogni altra dichiarazione necessaria per l'ottenimento dell'agevolazione;
i) foto del mezzo sottoposto a rottamazione.
 
Art. 10.
1. Ai fini della verifica della disponibilita' delle risorse finanziarie e dell'effettuazione di eventuali controlli, i costruttori e gli importatori interessati invieranno, con cadenza settimanale, a partire dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, copia degli elenchi, loro trasmessi dai venditori secondo lo schema riportato nell'allegato B, con relativo riepilogo dal quale sia possibile desumere i dati relativi ai beneficiari e l'importo dello sconto effettuato per ognuno di essi ed in totale, a mezzo fax (n. 06/484419) o e-mail (g.serino@politicheagricole.it) e successiva raccomandata al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale per le politiche strutturale e lo sviluppo rurale ex divisione V.
2. I venditori comunicheranno settimanalmente ai costruttori o importatori interessati, a mezzo fax o posta elettronica e successiva raccomandata, gli elenchi delle vendite effettuate corredate dalla relativa fattura e dall'indicazione dell'importo del contributo.
3. Il Ministero dara' comunicazione degli elenchi sopra indicati alle regioni.
4. Per ogni esercizio, raggiunta l'utilizzazione dell'80% dell'importo di cui al comma 36 dell'art. 145 della legge n. 388/2000, sara' data immediata comunicazione anche tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Il Ministero autorizzera' l'utilizzazione del restante 20% con comunicazione ai singoli venditori, e/o associazioni, in rapporto all'ordine cronologico dei contratti stipulati e notificati al Ministero medesimo.
 
Art. 11.
1. Il Ministero e le regioni vigileranno sulla corretta applicazione delle norme previste dal presente decreto, anche attraverso l'effettuazione di controlli a campione su minimo il 5% dei beneficiari.
 
Art. 12.
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono essere stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.
Il presente decreto, previa autorizzazione dell'Unione europea, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 agosto 2001

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 179
 
Allegato A
CATEGORIE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE
Il presente elenco comprende 79 categorie di macchine agricole, ripartite in 16 gruppi. La sostituzione di macchine obsolete con altre nuove e' ammessa solamente nell'ambito della medesima categoria.
Macchine motrici per l'agricoltura
01 Trattrici agricole e forestali
02 Motocoltivatori, motozappatrici, motofalciatrici, motoagricole
Macchine per la lavorazione del terreno
03 Aratri, coltivatori rotativi, vangatrici, trinciasarmenti, trinciastocchi, altre macchine per la lavorazione del terreno
Macchine per la semina, il trapianto e la concimazione
04 Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici
05 Spandiconcime, spandiletame, spandiliquame
06 Altre macchine per la semina, il trapianto e la concimazione
Macchine per la protezione delle colture
07 Irroratrici, impolveratrici, nebulizzatrici e diserbatrici: a spalla
08 Irroratrici, impolveratrici, nebulizzatrici e diserbatrici: portate, trainate e semoventi
09 Macchine diverse per la protezione delle colture (macchine per le fumigazioni, macchine per i trattamenti del terreno, macchine per i trattamenti aerei, lanciafiamme, attrezzature antibrina e antigrandine, pacciamatrici, etc.)
Macchine per l'irrigazione (escluse quelle da giardino)
10 Impianti completi per l'irrigazione
11 Pompe per sollevamento acqua, pompe per irrigazione
12 Tubi per irrigazione
13 Irrigatori, gocciolatori e accessori per impianti d'irrigazione
14 Macchine e dispositivi vari per l'irrigazione
Macchine per la raccolta
15 Falciatrici, macchine da fienagione, falciacaricatrici, falcia-condiziona-andanatrici, caricaforaggio; raccoglitrinciacaricatrici e falciatrinciacaricatrici portate e trainate; fasciatrici per balle
16 Raccoglitrinciacaricatrici e falciatrinciacaricatrici "retroverse" e semoventi
17 Rimorchi e carri autocaricanti e falciaautocaricanti; caricaballe: rimorchi per trasporto di balle
18 Mietitrebbiatrici
19 Dispositivi raccoglitori per mietitrebbiatrici
20 Raccoglitrici di granturco
21 Falciaschiacciatrici-andanatrici
22 Raccogli-imballatrici
23 Altre macchine per la raccolta di foraggi e semi
24 Macchine per la raccolta di patate, barbabietole, pomodoro e tabacco
25 Macchine per la raccolta di prodotti agricoli vari
26 Vendemmiatrici, potatrici e legatrici per vigneto
27 Carri e piattaforme idrauliche per raccolta di frutta e potatura
28 Macchine semoventi per la raccolta, per qualsiasi prodotto (1)
Macchine per la prima lavorazione dopo la raccolta
29 Trebbiatrici, imballatrici (presse) fisse, altre macchine per la trebbiatura e la pressatura; macchine per la pulitura, la selezione e la calibratura di grano e altri semi; macchine per il trattamento dei semi
30 Pulitrici, calibratrici e selezionatrici per patate e prodotti vari
31 Macchine per la pulitura e selezione degli ortaggi
32 Compressori per foraggio
33 Sili per foraggio
34 Sili per cereali
35 Macchine per lo scarico dei sili
36 Macchine per la disidratazione del foraggio
37 Macchine per l'essiccazione dei semi
38 Macchine per la lavorazione del riso
39 Macchine per il confezionamento dei prodotti
40 Macchine per la prima lavorazione del tabacco
41 Macchine per la prima lavorazione della frutta secca
42 Attrezzature refrigerate per la conservazione dei prodotti
Macchine per gli allevamenti
43 Macchine per la preparaziorne dei mangimi; alimentatori per mangiatoie, macchine per la distribuzione di foraggio, macchine per l'abbeveraggio e l'alimentazione
44 Carrelli distributori di mangime: carri miscelatori-distributori e carri trinciamiscelatori-distributori
45 Macchine per gli allevamenti avicoli, per la coniglicoltura e per l'apicoltura
46 Attrezzature da stalla; attrezzature per l'asportazione delle deiezioni; attrezzature zootecniche; attrezzature per l'igienizzazione delle stalle ed il conforto del bestiame
47 Attrezzature per acquacoltura
Macchine per la lavorazione del latte
48 Impianti fissi per la mungitura
49 Impianti mobili per la mungitura
50 Macchine per lavaggio e sterilizzazione di impianti per la mungitura; macchine varie per la mungitura; macchine per il condizionamento e la lavorazione del latte
51 Macchine casearie ------
(1) In deroga alla sostituzione di macchine nell'ambito della medesima categoria, nel caso di macchine per la raccolta semoventi e' possibile sostituire quella da rottamare con una di altra categoria (ad esempio: macchina semovente per la raccolta di barbabietole con vendemmiatrice semovente; mietitrebbiatrice con raccoglitrice semovente di pomodoro, etc.).

Macchine enologiche
52 Trasportatori per uva, pigiatrici, diraspatrici, pompe per uva e mosto, sgrondatori, torchi e presse per enologia
53 Macchine per i trattamenti del vino e macchine ed attrezzature enologiche diverse
Macchine olearie
54 Frantoi e frangitori per olive; macchine per la pressatura della pasta di olive
55 Macchine per la filtratura dell'olio, serbatoi e macchine per il confezionamento dell'olio d'oliva
56 Impianti oleari completi
57 Macchine olearie varie
Macchine per la lavorazione dei prodotti agricoli
58 Trinciatrici e decorticatrici per frutta, macchine per l'estrazione dei succhi e macchine varie per l'estrazione e la lavorazione dei succhi
59 Macchine per la lavorazione di prodotti agricoli vari
Macchine per lo spostamento ed il trasporto
60 Trasportatori pneumatici, elevatori e trasportatori meccanici: macchine fisse lo spostamento a mezzo di benne a forche
61 Caricatori idraulici, gru' idrauliche ed elevatori a forche portati e trainati
62 Caricatori idraulici e gru idrauliche semoventi; carrelli elevatori a forche semoventi fuoristrada; caricatori telescopici
63 Rimorchi e carribotte
Macchine forestali
64 Motoseghe professionali e semiprofessionali
65 Macchine forestali per spostamento e trasporto
66 Macchine per i trattamenti del legname (sminuzzatrici, etc.)
67 Macchine forestali per l'impianto
68 Macchine forestali varie
Macchine per la messa a coltura e conservazione del terreno
69 Scarificatori e ripuntatori agricoli
70 Macchine per la spietratura
71 Attrezzature laser per livellamento
72 Macchine per il drenaggio, lo scavo di fossi, la pulizia dei fossi e la posa di tubi
73 Lame, pale caricatrici, ruspe, escavatori, sbancatori per usi agricoli
74 Macchine diverse per movimento di terra ad uso agricolo
Macchine agricole diverse
75 Trivelle
76 Banchi sega per trattrice
77 Macchine per la potatura
78 Macchine diverse
79 Attrezzature fisse diverse
 
Allegato B Da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - fax 06/484419 e-mail: g.serino@politicheagricole.it Costruttore/importatore ........ Codice fiscale o partita IVA ........ Ditta venditrice ........ Codice fiscale o partita IVA ........ Regione ........ Provincia ........ 1. N. fattura (1) ........ data ......... Beneficiario ........ Codice fiscale o partita IVA ........ Mezzo acquistato: Categoria (2) ........ Marca e modello ........ Prezzo di listino (3): L. ........ Prezzo di acquisto (3): L. ........ Importo contributo pubblico (3): L. ........ Mezzo rottamato e modello ........ 1. N. fattura (1) ........ data ......... Beneficiario ........ Codice fiscale o partita IVA ........ Mezzo acquistato: Categoria (2) ........ Marca e modello ........ Prezzo di listino (3): L. ........ Prezzo di acquisto (3): L. ........ Importo contributo pubblico (3): L. ........ Mezzo rottamato e modello ........ 1. N. fattura (1) ........ data ......... Beneficiario ........ Codice fiscale o partita IVA ........ Mezzo acquistato: Categoria (2) ........ Marca e modello ........ Prezzo di listino (3): L. ........ Prezzo di acquisto (3): L. ........ Importo contributo pubblico (3): L. ........ Mezzo rottamato e modello ........ ------
(1) Dopo il raggiungimento dell'80% delle risorse disponibili, indicare il numero del contratto.
(2) Indicare la categoria secondo l'elenco di cui all'allegato A.
(3) Senza IVA.
 
Allegato C
SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO NETTO AZIENDALE
----> Vedere allegato da pag. 36 a pag. 38 della G.U. <----
 
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