Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 28 giugno 2001
Integrazioni al decreto 11 ottobre 2000 concernente l'individuazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della sanita', competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto del Ministro della sanita' 11 ottobre 2000 recante "Individuazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della sanita' competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, regolamento recante "Norme di organizzazione del Ministero della sanita'";
Considerato che il citato decreto ministeriale 11 ottobre 2000 ha ritenuto competente per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nei casi previsti dall'art. 93, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 507/1999 il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, in relazione agli articoli 5 e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, in materia di pubblicita' dei medicinali per uso umano;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, spetta al dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della sanita' - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, la competenza in materia di pubblicita' sanitaria delle professioni e delle attivita' sanitarie nei casi previsti dall'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare l'elenco degli uffici ministeriali competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 delle legge 24 novembre 1991, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, individuati con il citato decreto 11 ottobre 2000;
Decreta:
Art. 1.
1. Il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento delle violazioni depenalizzate, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, deve essere presentato al dipartimento per l'orientamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della sanita' nelle materie relative alla pubblicita' sanitaria delle professioni e delle attivita' sanitarie in relazione all'applicazione della sanzione di cui all'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2001
Il Ministro: Sirchia
 
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