| Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 18 settembre 2001, n. 347 |  
| Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure finalizzate alla stabilizzazione della spesa sanitaria, sulla base di quanto   stabilito   nell'accordo  Stato-regioni  approvato  in  data 8 agosto  2001  dalla  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro  dell'economia  e delle finanze e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per  l'innovazione  e le tecnologie e con il Ministro per la funzione pubblica;                              E m a n a                     il seguente decreto-legge:                               Art. 1.                     Patto di stabilita' interno  1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi    comunitari   della   Repubblica   ed   alla   conseguente realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio 2002-2004  il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2002, al netto  delle  spese  per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi  comunitari e delle spese relative all'assistenza sanitaria delle regioni a statuto ordinario non puo' superare l'ammontare degli impegni  a tale titolo relativi all'esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al   tasso  di  inflazione  programmato  indicato  dal  documento  di programmazione  economico  finanziaria.  L'ammontare  delle spese per l'assistenza  sanitaria  resta  regolato  sino  al  2004  nei termini stabiliti  dall'accordo Stato-regioni approvato l'8 agosto 2001 dalla Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.  2.  In  deroga  a  quanto  previsto dal comma 1, le regioni possono prevedere  ulteriori  spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni  statali  ad  esse  trasferite  a decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.  3.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1, si applicano  al  complesso  dei  pagamenti  per  spese  correnti,  come definite  dai  commi  1  e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio 2000.  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di  Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il  livello  delle  spese  correnti  e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.  5.  All'articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "risorse  pubbliche"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3".  |  
|   |                                 Art. 2.       Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario  1.  Le  regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinche'  le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni e   servizi,   aderiscano   alle   convenzioni   stipulate  ai  sensi dell'articolo 26   della   legge   23 dicembre   1999,   n.   488,  e dell'articolo 59  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, ovvero ad altri  strumenti  di contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE,  su  parere  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome. Le regioni prevedono, inoltre,  l'individuazione  e l'irrogazione di sanzioni nei confronti degli  amministratori che non si adeguino. Le regioni, in conformita' alle direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle  finanze,  adottano  le  opportune  iniziative  per favorire lo sviluppo  del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.  2.  Le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere possono decidere di non aderire  alle  convenzioni  solo per singoli acquisti per i quali sia dimostrata  la  non convenienza. Tali provvedimenti sono trasmessi al collegio  sindacale  ed  alla regione territorialmente competente per con   sentire   l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e  di controllo.  3.  Le  regioni,  attraverso  le  proprie  strutture  ed  unita' di controllo, attivano sistemi informatizzati per la raccolta di dati ed informazioni  riguardanti  la  spesa  per beni e servizi, realizzano, entro  il  31 dicembre  2001,  l'Osservatorio regionale dei prezzi in materia  sanitaria,  rendendo  disponibili  i  relativi  dati  su  un apposito sito internet.  4.  Nel  monitoraggio  della  spesa sanitaria relativa alle singole regioni si attribuisce separata evidenza:    a) agli  acquisti  effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento;    b) alla  spesa complessiva per il personale del comparto sanita', ivi  compreso il personale dirigente, superiore al livello registrato nell'anno  2000,  fatti  salvi  gli  incrementi  previsti dai rinnovi contrattuali.  5.  All'articolo 87  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:  "6-bis.  Le regioni adottano le necessarie iniziative per attivare, nel  proprio  territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche,  specialistiche  ed  ospedaliere previsto dal presente articolo,    assicurando    la    tempestiva   disponibilita'   delle informazioni,  anche  per via telematica, ai Ministeri della salute e dell'economia  e delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.  6-ter.  Le  regioni  garantiscono  la  standardizzazione dei dati e l'interoperabilita'  delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle che  verranno  definite  nell'ambito  del  nuovo  sistema informativo nazionale del Ministero della salute.  6-quater.  Le  regioni determinano le modalita' e gli strumenti del monitoraggio.   Le  regioni  determinano,  inoltre,  le  sanzioni  da applicare  a  carico  dei soggetti che abbiano omesso gli adempimenti connessi  al  monitoraggio  o  che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al livello appropriato.".  6.  All'articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) le  parole:  "A  decorrere dal 1 gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1 gennaio 2003";    b) le   parole:  "dal  1  gennaio  2003"  sono  sostituite  dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2004".  |  
|   |                                 Art. 3. Disposizioni  in  materia  di equilibrio dei presidi ospedalieri e di                     sperimentazioni gestionali  1.  Dopo  il  comma 2  dell'articolo 19  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente:  "2-bis.   Non   costituiscono   principi   fondamentali,  ai  sensi dell'articolo 117   della   Costituzione,  le  materie  di  cui  agli articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis.".  2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie:    a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere di garantire l'equilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri;    b) per  individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di riequilibrio;    c) per  determinare  le  misure  a  carico dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.  3.  Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o dei provvedimenti adottati in applicazione dei commi 1 e 2, continuano ad applicarsi  tutte  le  disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente articolo.  4.   Nell'ambito  della  ristrutturazione  della  rete  ospedaliera prevista  dall'articolo 2,  comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni adottano lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui  l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.    Gli    esuberi    di   personale   risultanti   dalla ristrutturazione  sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare   la  sostituzione  del  personale  cessato  dal  servizio nell'ambito  della  stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici  domiciliari  per  malati cronici e terminali. Per le ulteriori  eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  5.   Gli   effetti   finanziari   positivi   o  negativi  derivanti dall'entrata  in  vigore  delle  leggi  o dei provvedimenti regionali adottati  ai sensi del presente decreto sono acquisiti o ricadono sui bilanci delle singole regioni.  6.  All'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) al comma 1 le parole: "La Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,  autorizza" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano";    b) al  comma 2 le parole: "e' proposto dalla regione interessata" sono  sostituite  dalle  seguenti: "e' adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata".  7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano trasmettono  ai  Ministeri  della  salute  e  dell'economia  e  delle finanze,  nonche'  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  copia  dei  programmi  di sperimentazione aventi ad oggetto i nuovi modelli gestionali adottati sulla  base  dell'articolo 9-bis  del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ovvero sulla  base  della normativa regionale o provinciale disciplinante la materia.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono   annualmente   ai   predetti   Ministeri,  nonche'  alla Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali,   una   relazione   sui   risultati   conseguiti   con  la sperimentazione, sia sul piano economico sia su quello della qualita' dei servizi.  |  
|   |                                 Art. 4.               Accertamento e copertura dei disavanzi  1.  Relativamente all'anno 2001, per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 83, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini della anticipazione  delle misure di copertura degli eventuali disavanzi di gestione,   l'accertamento  di  detti  disavanzi  e'  effettuato  con riferimento  ai  dati di preconsuntivo entro trenta giorni dalla data di   entrata   in   vigore   del   presente  decreto.  Le  risultanze dell'accertamento  sono comunicate entro i successivi dieci giorni al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.  2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo le regioni comunicano al Ministero  della  salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,  le  risultanze  dell'accertamento  dei conti consuntivi  della spesa sanitaria previsto dall'articolo 83, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  3.  Gli  eventuali  disavanzi  di gestione accertati o stimati, nel rispetto  dell'accordo Stato-regioni 2001, sono coperti dalle regioni con   le   modalita'  stabilite  da  norme  regionali  che  prevedano alternativamente o cumulativamente l'introduzione di:    a)  misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa l'introduzione  di  forme  di  corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa;    b) variazioni     dell'aliquota     dell'addizionale    regionale all'imposta  sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella normativa vigente;    c) altre   misure  idonee  a  contenere  la  spesa,  ivi  inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.  4.  Al  fine  di  assicurare la copertura della quota dei disavanzi relativi  all'anno  2000  di pertinenza regionale in base all'accordo tra  lo Stato e le regioni citato all'articolo 1, comma 1, le regioni sono  autorizzate  a  contrarre,  anche  in  deroga  alle limitazioni previste  dalle  vigenti  disposizioni,  mutui con oneri a carico dei rispettivi bilanci.  |  
|   |                                 Art. 5.                           Tetti di spesa  1.  A  decorrere  dall'anno  2002  l'onere  a  carico  del Servizio sanitario  nazionale  per  l'assistenza farmaceutica territoriale non puo'  superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per  cento  della spesa sanitaria complessiva. A tale fine le regioni adottano,   sentite  le  associazioni  di  categoria  interessate,  i provvedimenti  necessari ad assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente articolo.  |  
|   |                                 Art. 6.                        Livelli di assistenza  1.  Nell'ambito  della  ridefinizione  dei  Livelli  essenziali  di assistenza (LEA), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  la  Commissione  unica  del  farmaco, con proprio provvedimento,  individua  i  farmaci che, in relazione al loro ruolo non  essenziale,  alla  presenza  fra  i  medicinali  concedibili  di prodotti  aventi  attivita' terapeutica sovrapponibile ed un migliore rapporto   tra   costi   e  benefici,  possono  essere  totalmente  o parzialmente esclusi dalla rimborsabilita'.  2.  La  totale  o  parziale  esclusione  dalla  rimborsabilita' dei farmaci  di  cui  al  comma 1  e'  disposta,  anche con provvedimento amministrativo  della  regione,  tenuto  conto  dell'andamento  della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato.  |  
|   |                                 Art. 7.        Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione  1.  A  decorrere  dal  1  novembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica,  via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di  unita'  posologiche  e  dosi  unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu' basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale   ciclo   distributivo  regionale,  sulla  base  di  apposite direttive definite dalla regione.  2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo  superiore  al  minimo,  puo'  apporre  sulla ricetta adeguata indicazione  secondo la quale il farmacista all'atto della spedizione della  ricetta  non  puo'  sostituire  il  farmaco  prescritto con un medicinale   uguale   avente   un   prezzo   piu'   basso  di  quello originariamente prescritto dal medico stesso.  3.  Il  farmacista,  in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo  aver  informato  l'assistito,  consegna  allo stesso il farmaco avente   il   prezzo   piu'  basso,  disponibile  nel  normale  ciclo distributivo  regionale,  in  riferimento  a  quanto  previsto  nelle direttive regionali di cui al comma 1.  4.  Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2,  con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito  non  accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi  del  comma 3,  la  differenza  fra  il prezzo piu' basso ed il prezzo del farmaco prescritto e' a carico dell'assistito.  |  
|   |                                 Art. 8.  Particolari modalita' di erogazione di medicinali agli assistiti  1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facolta' di:    a) disporre che nel proprio territorio le categorie di medicinali che  richiedono  un  controllo  ricorrente del paziente siano erogate agli  assistiti dal Servizio sanitario nazionale direttamente tramite le  proprie  strutture  aziendali.  Nell'attuare  tale  modalita'  di erogazione deve essere garantita l'economicita' e la non difficoltosa reperibilita' dei farmaci;    b) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate,  pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi  dei  medicinali  di  cui  alla lettera a) anche presso le farmacie predette;    c) assicurare   l'erogazione   diretta  da  parte  delle  aziende sanitarie  dei  medicinali  necessari  al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;    d) disporre,  al  fine di garantire la continuita' assistenziale, che   la   struttura   pubblica   fornisca  direttamente  i  farmaci, limitatamente  al  primo  ciclo  terapeutico  completo, sulla base di direttive  regionali,  per  il periodo immediatamente successivo alla dimis  sione  del  ricovero  ospedaliero  o alla visita specialistica ambulatoriale.  |  
|   |                                 Art. 9.       Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal comma 12 dell'articolo 85 della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati  al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati  ai  sensi  dell'articolo 5,  comma 1,  lettere  a) e b), del decreto  legislativo  29 aprile  1998,  n. 124, e' limitata al numero massimo  di  tre pezzi per ricetta; la prescrizione non puo' comunque superare  i  sessanta  giorni  di  terapia. Sono abrogati il comma 6, dell'articolo 1,   del   decreto-legge   30 maggio   1994,   n.  325, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonche'  il  primo e il secondo periodo del comma 9, dell'articolo 3, del  decreto  legislativo  29 aprile  1998,  n. 124. Limitatamente ai medicinali  a  base  di  antibiotici  in  confezione  monodose  e  ai medicinali  somministrati esclusivamente per fleboclisi e' confermata la  possibilita'  di  prescrizione  fino  a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per  i  farmaci  analgesici  oppiacei,  utilizzati  nella terapia del dolore  di  cui  alla  legge 8 febbraio 2001, n. 12, e' consentita la prescrizione   in   un'unica  ricetta  di  un  numero  di  confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.  |  
|   |                             Art. 9-bis. (1)           (( Medicinali non soggetti a ricetta medica ))
    ((  1.  Le confezioni esterne dei medicinali non soggette a ricetta medica  immesse  sul mercato a partire dal 1 marzo 2002 devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da  parte  del consumatore; il bollino sara' definito con decreto non regolamentare  del  Ministro  della  salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. E' ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia. ))  |  
|   |                                Art. 10.    Introduzione sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto  il  Ministro  della salute, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento   e   di   Bolzano,  avvia  con  le  regioni  interessate  una sperimentazione  della  durata  di  sei  mesi  per l'introduzione del prezzo  di  rimborso di particolari categorie di farmaci in relazione alle due seguenti metodiche:    a) adozione  del  prezzo di riferimento dei farmaci per categorie terapeutiche omogenee;    b) riduzione  del  prezzo  del farmaco rimborsabile all'aumentare del fatturato relativo al farmaco medesimo.  |  
|   |                                Art. 11.             Percentuale di sconto a carico di farmacie  1.  A  decorrere dal 1 ottobre 2001, il terzo periodo del comma 40, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica nei confronti  delle  farmacie  che  presentano  un  fatturato  annuo non superiore a 500 milioni di lire.  |  
|   |                            Art. 11-bis. (1)                         (( Monitoraggio ))
    (( 1. Il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze  verificano  periodicamente l'attuazione del presente decreto con  particolare  riferimento all'andamento della spesa farmaceutica. ))  |  
|   |                                Art. 12.                            Norma finale  1.  I  principi desumibili dal presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.  |  
|   |                                Art. 13.                          Entrata in vigore  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 18 settembre 2001                               CIAMPI                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio                              dei Ministri                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e                              delle finanze                              Sirchia, Ministro della salute                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari                              regionali                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le                              tecnologie                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione                              pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli  |  
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