Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 16 luglio 2001, n. 349
Regolamento recante: "Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanita' pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalita' ed ai nati affetti da malformazioni".

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e successive modificazioni;
Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative";
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, concernente: "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675";
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1978, recante: "Nuovo modello di certificato di assistenza al parto";
Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 1999, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni, e di obbligatorieta' del controllo per l'individuazione e il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica";
Visto il decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanita' pubblica 8 ottobre 1953, relativo all'"Approvazione dell'unito modello per la denuncia dei nati deformi";
Considerata l'importanza ai fini di sanita' pubblica, del rilevamento dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, dei nati affetti da malformazioni e dei nati morti, mediante la compilazione da parte delle ostetriche e del personale medico del certificato di assistenza al parto, quale strumento di tutela della salute dell'individuo e della collettivita';
Considerata la necessita' di modificare il certificato di assistenza al parto, individuando uno strumento omogeneo per la rilevazione dei dati di base relativi agli eventi di nascita, e dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti;
Considerata, altresi', la necessita' di apportare modifiche al modello per la denuncia di nato con malformazione congenita ed individuare uno strumento di base utile per la rilevazione dei dati specifici;
Considerato il determinante apporto tecnico di competenza dell'Istituto nazionale di statistica;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 27 ottobre 1999;
Visto il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nella seduta del 1 marzo 2000;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 4 giugno 2001;
Vista la prescritta comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 21 giugno 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' approvato il nuovo certificato di assistenza al parto, in seguito denominato "certificato", quale strumento utilizzabile ai fini statistici e di sanita' pubblica, secondo l'allegato schema esemplificativo di base che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Il certificato, che contiene almeno le informazioni riportate nello schema allegato, e' composto delle seguenti sezioni:
sezione generale;
sezione A: informazioni socio-demografiche sul/sui genitore/i;
sezione B: informazioni sulla gravidanza;
sezione C: informazioni sul parto e sul neonato;
sezione D: informazioni sulle cause di nati-mortalita';
sezione E: informazioni sulla presenza di malformazioni.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nel rispetto della normativa di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni, ulteriori informazioni da rilevarsi attraverso il certificato, fermo restando il suo contenuto informativo di base richiamato nel comma 2.
4. Il certificato viene redatto, non oltre il decimo giorno dalla nascita, a cura dell'ostetrica/o o del medico che ha assistito il parto o del medico responsabile dell'unita' operativa in cui e' avvenuta la nascita per le sezioni A, B e C, ed a cura del medico accertatore per le sezioni D ed E.
5. L'originale del certificato viene conservato presso la direzione sanitaria degli istituti di cura pubblici e privati in cui e' avvenuto il parto.
6. Nei casi di nascita avvenuta a domicilio o in struttura diversa da istituto di cura pubblico o privato, il certificato deve essere consegnato dall'ostetrica/o o dal medico che ha assistito il parto all'azienda USL di evento, non oltre il decimo giorno dall'evento nascita.
7. I direttori sanitari delle aziende ospedaliere autonome, dei policlinici universitari, degli I.R.C.C.S. trasmettono almeno trimestralmente le informazioni contenute nel certificato alle regioni e province autonome di appartenenza.
8. I direttori sanitari degli istituti di cura pubblici e privati trasmettono tempestivamente alle aziende USL di evento le informazioni contenute nei certificati.
9. Le aziende USL di evento inviano almeno trimestralmente alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza le informazioni contenute nel certificato.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono modalita' e tempi di trasmissione tempestiva delle informazioni contenute nel certificato all'azienda USL di residenza della puerpera, sia all'interno della stessa regione che in regione diversa dall'evento nascita.
11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver verificato la completezza, la congruenza e l'accuratezza delle informazioni rilevate, inviano almeno semestralmente al Ministero della sanita' - Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici, su supporto magnetico, secondo il tracciato record e le modalita' stabiliti nell'allegato, le informazioni rilevate attraverso il certificato, prive degli elementi identificativi diretti, che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale.
12. Il Ministero della sanita' trasmette all'ISTAT copia dell'archivio costituito, in applicazione del comma 11, privo degli elementi identificativi diretti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
(Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative), e' il seguente:
"2. E' fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla
dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 70 del regio
decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, come sostituito
dall'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al
parto previsto dall'art. 18, comma 2, del regio
decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed e' fatto divieto
agli ufficiali di stato civile di richiedere detto
certificato, che e' sostituito, ai fini della formazione
dell'atto di nascita, da una semplice attestazione
contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del
certificato di assistenza al parto, privo di elementi
identificativi diretti delle persone interessate ai
competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale,
secondo modalita' preventivamente concordate. L'Istituto
nazionale di statistica, sentito il Ministero della
sanita', determina nuove modalita' tecniche e procedure per
la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli
eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai
nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto
dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n.
675".
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 luglio 1999 (Atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni ed alle province autonome di
Trento e Bolzano in materia di accertamenti utili alla
diagnosi precoce delle malformazioni e di obbligatorieta'
del controllo per l'individuazione ed il tempestivo
trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della
fenilchetonuria e della fibrosi cistica), e' il seguente:
"Art. 1 (Accertamenti per la diagnosi precoce delle
malformazioni). - 1. I neonati sono sottoposti a visita
medica da parte del pediatra o del neonatologo allo scopo
di accertare eventuali malformazioni e di identificare
soggetti a rischio di difetti dello sviluppo, che dovranno
essere seguiti con maggiore attenzione, nei mesi successivi
alla nascita, in idonee strutture.
2. La visita medica deve essere eseguita, per i nati
vivi, entro le prime ore dalla nascita e ripetuta prima
della dimissione. Per i nati morti devono essere eseguiti
gli esami autoptici, gli accertamenti anamnestici previsti
nella visita medica e, qualora ritenuti necessari, gli
esami strumentali e l'esecuzione di fotografie. La visita
medica comprende l'anamnesi familiare per difetti congeniti
e l'anamnesi materna, l'anamnesi del travaglio di parto e
dei primi momenti di adattamento alla vita extrauterina,
l'esame obiettivo dettagliato. L'esito degli accertamenti
anamnestici, obiettivi e strumentali, anche in caso di
risultato negativo deve essere registrato nella cartella
neonatale di tutti i nati, vivi o morti.
3. In caso di sospetto di difetti congeniti o patologia
malformativa, formulato dal pediatra o dal neonatologo, il
neonato viene inviato, per le ulteriori indagini, ai centri
di riferimento individuati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano nella struttura ospedaliera
che comprende:
a) centri specialistici con competenze di genetica
medica;
b) centri specialistici per indagini strumentali di
specifici organi e apparati (cuore, rene, apparato
locomotore, sistema nervoso, apparato visivo, apparato
uditivo, etc.).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con il contributo dell'Osservatorio epidemiologico
territoriale, attuano programmi di ricerca epidemiologica
sulle malformazioni congenite, afferendo a specifici
registri regionali, interregionali e delle province
autonome; i relativi dati confluiscono in un registro
nazionale sulle malformazioni congenite, tenuto presso
l'Istituto superiore di sanita'.".



 
Art. 2.
1. In caso di nati morti a cura del medico accertatore viene compilata la sezione D del certificato, comunque integrata - quando siano state riscontrate anche malformazioni - dalla compilazione della sezione E.
 
Art. 3.
1. In presenza di nati vivi con malformazioni congenite viene compilata, da parte del medico accertatore, la sezione E del certificato, che sostituisce il "modello 51 sanita' pubblica", concernente la denuncia di nato con malformazioni congenite, quale strumento di base utile per la rilevazione dei dati essenziali.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalita' per garantire che le informazioni dei certificati dei nati con malformazioni pervengano ai registri per le malformazioni congenite di competenza territoriale, ai quali afferiscono anche i dati raccolti ai sensi dell'articolo 1, punto 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 1999.



Nota all'art. 3:
- Per l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 luglio 1999 vedasi il testo riportato nella
corrispondente nota alle premesse.



 
Art. 4.
1. I dati idonei ad identificare anche indirettamente i soggetti interessati sono comunque trattati nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 3, comma 4 e comma 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.
2. Le strutture pubbliche e private coinvolte nel flusso dei dati relativi al certificato individuano al loro interno i soggetti responsabili e incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ed adottano le misure minime di sicurezza individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 3, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni
integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti
pubblici) e' il seguente:
"4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o
mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di
altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei
dati trattati, permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessita'.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro
dato persone trattato per finalita' che non richiedano il
loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con
le modalita' di cui al comma 4 anche quando detti dati non
sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non
sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati.".
- Gli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n.
675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali) recano rispettivamente i
testi seguenti:
"Art. 8 (Responsabile). - 1. Il responsabile, se
designato, deve essere nominato tra soggetti che per
esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i
dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle
istruzioni del titolare o del responsabile.".
Art. 19 (Incaricati del trattamento). - 1. Non si
considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da
parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le
operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile,
e che operano sotto la loro diretta autorita'.".



 
Art. 5.
1. Il decreto ministeriale 19 aprile 1978 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 luglio 2001
Il Ministro: Sirchia Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 171
 
Allegato
----> Vedere allegato da pag. 11 a pag. 14 della G.U. <----

DEFINIZIONE E CODIFICA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLO SCHEMA
ESEMPLIFICATIVO DEL CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO.

Sezione generale

Regione.
La regione o provincia autonoma e' identificata dal medesimo codice utilizzato nei modelli di rilevazione delle attivita' gestionali ed economiche delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1986 e successive modificazioni ed mtegrazioni. Il codice e' costituito da 3 caratteri. Istituto/azienda ospedaliera.
L'istituto e' identificato dallo stesso codice utilizzato nei modelli di rilevazione delle attivita' gestionali ed economiche delle aziende USL e delle aziende ospedaliere (HSP11 e HSP 11-bis). Il codice e' costituito da 5 caratteri dei quali i primi tre sono costituiti da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale e i rimanenti due costituiscono un ulteriore progressivo che individua le singole strutture del complesso ospedaliero, secondo quanto previsto nel modello HSP 11-bis.
Omettere il campo nel caso in cui il parto non sia avvenuto all'interno di un istituto di cura. Azienda USL.
Indicare il codice dell'azienda USL nella quale e' avvenuto l'evento parto. Il codice, a tre caratteri, e' lo stesso utilizzato nei modelli di rilevazione delle attivita' gestionali ed economiche delle aziende USL e delle aziende ospedaliere. Comune di evento.
Per la codifica del comune di evento utilizzare il codice ISTAT, nel quale i primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi tre un progressivo all'interno di ciascuna provincia che identifica il singolo comune. Cognome della puerpera.
Indicare il cognome da nubile della puerpera. Si ammette un massimo di 20 caratteri.
In caso di donna che vuole partorire in anonimato (figlio non riconosciuto o di filiazione ignota) indicare il codice 999 per "Donna che non vuole essere nominata".
Deve essere comunque assicurato un raccordo tra il certificato di assistenza al parto privo dei dati idonei ad identificare la donna che non consente di essere nominata con la cartella clinica custodita presso il luogo dove e' avvenuto il parto. Nome della puerpera.
Indicare il nome della puerpera. Si ammette un massimo di 20 caratteri.
Il nome della puerpera non va riportato in caso di donna che non vuole essere nominata.
In caso di "Donna che non vuole essere nominata" vale quanto precisato alla voce "Cognome della puerpera". Codice sanitario individuale della puerpera.
Il codice sanitario individuale, per i cittadini italiani, e' costituito dal codice fiscale (legge n. 412/1991) ed e' composto da 16 caratteri.
In caso di "Donna che non vuole essere nominata" il codice sanitario individuale non va riportato; vale, comunque, quanto precisato alla voce "Cognome della puerpera".

Sezione A - Informazioni socio-demografiche sul/sui genitore/i

Data di nascita della madre.
La data di nascita va riportata, riempiendo tutti gli otto caratteri previsti: i primi due caratteri indicano il giorno, i successivi due il mese, gli ultimi quattro l'anno.
In caso di "Donna che non vuole essere nominata" indicare solo l'anno di nascita e non il giorno ed il mese. Cittadinanza della madre.
Per indicare la cittadinanza utilizzare il seguente codice a tre caratteri:
100 per la cittadinanza italiana;
codice Stato estero definito dal Ministero dell'interno (elenco A). Comune di nascita della madre.
Per la codifica del comune di nascita valgono le stesse indicazioni descritte per il comune di evento. Nel caso in cui la madre sia nata in un Paese straniero indicare il codice 999 al posto della provincia, seguito dal codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno per l'anagrafe della popolazione (elenco A).
In caso di "Donna che non vuole essere nominata" indicare solo i primi tre caratteri che individuano la provincia, secondo il codice ISTAT. Comune di residenza della madre.
Per la codifica del comune di residenza valgono le stesse indicazioni descritte per il comune di evento.
In caso di donna che vuole partorire in anonimato (figlio non riconosciuto o di filiazione ignota) indicare nei primi tre caratteri che individuano la provincia, secondo il codice ISTAT, il codice 999 per "Donna che non vuole essere nominata". Regione e azienda USL di residenza della madre.
Indicare il codice della regione e dell'azienda USL di residenza della madre. Ciascun codice, a tre caratteri, e' lo stesso utilizzato nei modelli di rilevazione delle attivita' gestionali ed economiche delle aziende USL e delle aziende ospedaliere. Titolo di studio della madre.
Codici da utilizzare:
laurea: 1;
diploma universitario o laurea breve: 2;
diploma di scuola media superiore: 3;
diploma di scuola media inferiore: 4;
licenza elementare o nessun titolo: 5. Condizione professionale/non professionale della madre.
Con la condizione professionale si intende rilevare la condizione professionale (occupato/non occupato), la posizione nella professione e il ramo di attivita' economica. Il codice, a tre cifre, e' cosi' costituito: 1a cifra - occupato: 1;
disoccupato: 2;
in cerca di prima occupazione: 3;
studente: 4;
casalinga: 5;
altra condizione (ritirato dal lavoro, inabile, ecc.): 6.
Se occupata compilare 2a (posizione nella professione) e 3a (ramo di attivita' economica) cifra: 2a cifra - imprenditore o libero professionista: 1;
altro lavoratore autonomo: 2;
lavoratore dipendente: dirigente o direttivo: 3;
lavoratore dipendente: impiegato: 4;
lavoratore dipendente: operaio: 5;
altro lavoratore dipendente (apprendista, lavoratore a domicilio, ecc.): 6. 3a cifra - agricoltura, caccia e pesca: 1;
industria: 2;
commercio, pubblici servizi, alberghi: 3;
pubblica amministrazione: 4;
altri servizi privati: 5. Stato civile della madre.
Indicare:
nubile: 1;
coniugata: 2;
separata: 3;
divorziata: 4;
vedova: 5. Data di matrimonio.
Se trattasi di donna coniugata indicare il mese e l'anno dell'unico o ultimo matrimonio. Precedenti concepimenti.
Indicare se la donna ha avuto, prima del presente parto, altri concepimenti. Numero parti precedenti.
Indicare il totale dei parti avuti dalla donna precedentemente al presente. Nati vivi.
Indicare il numero dei nati vivi. Nati morti.
Indicare il numero dei nati morti. Numero aborti spontanei.
Indicare il numero di eventuali aborti spontanei. Numero aborti IVG.
Indicare il numero di eventuali IVG. Tagli cesarei precedenti.
Indicare il numero dei tagli cesarei. Data ultimo parto.
Indicare la data dell'ultimo parto avuto dalla donna utilizzando il codice a otto caratteri: giorno, mese e l'anno. Data di nascita del padre.
La data di nascita va riportata, riempiendo tutti gli otto caratteri previsti: i primi due caratteri indicano il giorno, i successivi due il mese, gli ultimi quattro l'anno. Cittadinanza del padre.
Valgono le medesime considerazioni viste per la cittadinanza della madre. Comune di nascita del padre.
Valgono le medesime considerazioni viste per il comune di nascita della madre. Titolo di studio del padre.
Valgono le medesime considerazioni viste per il titolo di studio della madre. Condizione professionale/non professionale del padre.
Valgono le medesime considerazioni viste per la condizione professionale della madre. Consanguineita' tra madre e padre.
Nel caso di consanguineita' tra i genitori precisare se:
sono parenti di 4o grado (figli di fratelli/sorelle): 1;
sono parenti di 5o grado (coniuge sposato con figlia/figlio di un suo primo cugino): 2;
sono parenti di 6o grado (secondi cugini): 3.

Sezione B - Informazioni sulla gravidanza

Visite di controllo in gravidanza.
Specificare se la partoriente ha effettuato durante la gravidanza:
nessuna visita di controllo: 1;
fino a 4 visite di controllo (minori o uguali a 4): 2;
piu' di 4 visite di controllo: 3. Prima visita di controllo in gravidanza.
Specificare il numero di settimane compiute nella quale e' avvenuta la prima visita (di accertamento e controllo) della gravidanza. Numero di ecografie.
Specificare il numero di ecografie effettuate in gravidanza. In caso di un numero maggiore di 9, indicare 9. Indagini prenatali.
Per ciascuna indagine in elenco indicare se e' stata effettuata o meno con:
si: 1;
no: 2. Decorso della gravidanza.
Indicare se la gravidanza ha avuto un decorso fisiologico oppure patologico:
fisiologico: 1;
patologico: 2.
Per gravidanza a decorso patologico s'intende la gravidanza in cui si sia verificata morbilita' materno-fetale. Difetto di accrescimento fetale.
Per difetto di accrescimento fetale si intende il rallentato accrescimento intrauterino (valori inferiori al 10o percentile) diagnosticato in fase pre-natale.
Indicare:
si: 1;
no: 2. Concepimento con tecnica di procreazione medico-assistita.
Indicare se il concepimento ha avuto luogo con l'applicazione di una tecnica di procreazione medico-assistita:
si: 1;
no: 2. Metodo di procreazione medico-assistita.
Nel caso il concepimento sia avvenuto attraverso l'utilizzo di tecniche di riproduzione medicoassistita specificare il metodo seguito:
solo trattamento farmacologico per induzione dell'ovulazione: 1;
IUI (Intra Uterine Insemination) metodica di procreazione medico-assistita consistente nel trasferimento di gameti maschili nella cavita' uterina: 2;
GIFT (Gamete IntraFallopian Transfer) metodica di procreazione medico-assistita consistente nel trasferimento di gameti (maschili e femminili) nelle tube di Falloppio, generalmente per via laparoscopica: 3;
FIVET (Fertilization in Vitro and Embryo Trasnsfer) metodica di procreazione medico-assistita che prevede la fecondazione in vitro ed il trasferimento degli embrioni cosi' ottenuti nell'utero: 4;
ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) metodica di procreazione medico-assistita che prevede la fecondazione in vitro tramite iniezione di uno spermatozoo nel citoplasma di un ovocita ed il trasferimento degli embrioni cosi ottenuti nell'utero: 5;
Altre tecniche: 6. Eta' gestazionale.
Specificare il numero di settimane compiute di amenorrea.

Sezione C - Informazioni sul parto e sul neonato

Sezione C1 - Informazioni sul parto

Luogo del parto.
Indicare:
se il parto e' avvenuto in un istituto di cura pubblico o privato: 1;
se il parto e' avvenuto in un'abitazione privata: 2;
se il parto e' avvenuto in un'altra struttura di assistenza: 1;
se il parto e' avvenuto altrove (strada, mezzi di trasporto, ecc.): 4. Modalita' del travaglio.
Indicare se il travaglio e' avvenuto in modo:
spontaneo: 1;
indotto: 2. Tipo induzione.
Indicare se il travaglio e' stato indotto:
con metodo farmacologico: 1;
amnioressi: 2. Presentazione del neonato.
Indicare:
vertice: 1;
podice: 2;
fronte: 3;
bregma: 4;
faccia: 5;
spalla: 6. Modalita' del parto.
Indicare se il parto e' avvenuto:
in modo spontaneo: 1;
con taglio cesareo d'elezione: 2;
con taglio cesareo in travaglio: 3;
con uso di forcipe: 4;
con uso di ventosa: 5;
in altro modo: 6. Data del parto.
Indicare la data con codice a 12 cifre (giorno, mese, anno, ora, minuti). Genere del parto.
Indicare se trattasi di:
parto semplice: 1;
parto plurimo: 2. Numero nati maschi.
Nel caso di parto plurimo precisare il numero dei nati di sesso maschile. Numero nati femmine.
Nel caso di parto plurimo precisare il numero dei nati di sesso femminile. Personale sanitario presente al parto.
Per ciascuna professionalita' in elenco segnalare la presenza/ assenza con:
si: 1;
no: 2. Presenza in sala parto.
Indicare se durante il parto era presente una tra le persone indicate:
padre del neonato: 1;
altra persona di famiglia della partoriente: 2;
altra persona di fiducia della partoriente: 3. Profilassi Rh.
Indicare l'effettuazione o meno dell'immunoprofilassi:
si: 1;
no: 2.

Sezione C2 - Informazioni sul neonato

In caso di parto plurimo tale sezione va compilata per ogni nato. Sesso del neonato.
Indicare:
maschio: 1;
femmina: 2. Tipo genitali esterni.
Indicare il tipo di genitali:
maschili: 1;
femminili: 2;
indeterminati: 3. Numero d'ordine del nato nel presente parto.
Nel caso di parto plurimo indicare l'ordine di nascita. Considerare anche i nati morti. Peso.
Indicare il peso in grammi. Lunghezza.
Indicare la lunghezza in centimetri. Circonferenza cranica.
Indicare la circonferenza cranica in centimetri. Vitalita'.
Specificare se trattasi di:
nato vivo: 1;
nato morto: 2. Punteggio Apgar.
Indicare il punteggio attribuito al neonato dopo 5 minuti secondo il metodo di Apgar. Necessita' di rianimazione.
Indicare se si e' presentata la necessita' di rianimare il neonato:
si: 1;
no: 2. Presenza di malformazione.
Indicare:
si: 1;
no: 2.

Sezione D - Informazioni sulle cause di nati-mortalita'

Le informazioni di carattere clinico interessanti il feto, la madre, il padre, ecc. devono essere specificate per esteso e codificate utilizzando le voci ed i codici della Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche ICD 9 CM e successivi aggiornamenti.
In generale assegnare il codice a 5 caratteri della classificazione. Solo quando cio' non e' possibile utilizzare codici a 4 caratteri. Per la descrizione sono disponibili 40 caratteri. Malattia o condizione morbosa principale del feto.
Indicare la condizione morbosa principale del feto utilizzando il codice a 5 caratteri della predetta Classificazione. Altra malattia o condizione morbosa del feto.
Indicare altra malattia o condizione morbosa del feto utilizzando il codice a 5 caratteri della predetta Classificazione. Malattia o condizione morbosa principale della madre interessante il feto.
Indicare la principale condizione morbosa della madre interessante il feto utilizzando il codice a 5 caratteri della predetta Classificazione. Altra malattia o condizione morbosa della madre interessante il feto.
Indicare altra malattia o condizione morbosa della madre interessante il feto utilizzando il codice a 5 caratteri della predetta Classificazione. Altra circostanza rilevante.
Indicare altra condizione che, a giudizio del medico, pur non rientrando nelle voci precedenti risulta rilevante ai fini del decesso. Utilizzare il codice a 5 caratteri. Momento della morte.
Indicare:
se la morte e' avvenuta prima del travaglio: 1;
se la morte e' avvenuta durante il travaglio: 2;
se la morte e' avvenuta durante il parto: 3;
se il momento della morte e' sconosciuto: 4. Esecuzione esami strumentali in caso di nati morti con malformazioni.
Indicare se sono stati effettuati o meno esami strumentali:
si: 1;
no: 2. Esecuzione fotografie in caso di nati morti con malformazioni.
Indicare se sono state effettuate o meno fotografie:
si: 1;
no: 2. Riscontro autoptico.
Indicare:
se la causa di morte individuata e' stata confermata dall'autopsia: 1;
se il risultato dell'autopsia sara' disponibile in seguito: 2;
se l'autopsia non e' stata effettuata: 3.

Sezione E - Informazioni sulla presenza di malformazioni

Malformazioni diagnosticate.
Utilizzare i codici di malformazione congenita della Classificazione delle malattie, dei traumatismi degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche ICD 9 CM e successivi aggiornamenti.
E' possibile indicare al massimo 3 malformazioni. Cariotipo del nato.
Specificare per esteso la diagnosi citogenetica effettuata al fine di identificare anomalie cromosomiche numeriche e strutturali. Eta' gestazionale alla diagnosi di malformazione.
Indicare l'eta' di gestazione, in settimane compiute, in cui e' stata diagnosticata la malformazione. Eta' neonatale alla diagnosi di malformazione.
Indicare l'eta' neonatale, in giorni compiuti, in cui e' stata diagnosticata la malformazione. Eventuali malformazioni in famiglia.
Indicare la presenza/assenza di malformazioni nei familiari in elenco:
si: 1;
no: 2. Malattie insorte in gravidanza.
Utilizzare il codice ICD 9 CM per indicare le malattie rilevanti insorte durante la gravidanza. Sono previste 2 possibilita' di codifica.

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MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI DATI CONTENUTI NEI CERTIFICATI DI ASSISTENZA AL PARTO DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME AL MINISTERO
DELLA SANITA' (TRACCIATO RECORD).
Si riporta di seguito il tracciato record che indica il formato dei dati che devono essere trasmessi dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della sanita'.

Sezione generale

Regione | AN 3 Codice Istituto/Azienda ospedaliera | AN 5 Azienda USL | AN 3 Comune di evento | AN 6 Codice sanitario individuale della puerpera | AN 16

Sezione A - Informazioni socio-demografiche sul/sui genitore/i

Data di nascita della madre | data 8 Cittadinanza della madre | AN 3 Comune di nascita della madre | AN 6 Comune di residenza della madre | AN 6 Regione e azienda USL di residenza della madre | AN 6 Titolo di studio della madre | AN 1 Condizione professionale/non professionale della madre | AN 3 Stato civile della madre | AN 1 Data di matrimonio | data 5 Precedenti concepimenti | AN 1 Numero parti precedenti | N 2 Nati vivi | N 2 Nati morti | N 2 Numero aborti spontanei | N 2 Numero IVG | N 2 Tagli cesarei precedenti | N 2 Data ultimo parto | data 8 Data di nascita del padre | data 8 Cittadinanza del padre | AN 3 Comune di nascita del padre | AN 6 Titolo di studio del padre | AN 1 Condizione professionale/non professionale del padre | AN 3 Consanguineità tra madre e padre | AN 1

Sezione B - Informazioni sulla gravidanza

Visite di controllo in gravidanza | AN 1 Prima visita in gravidanza | N 2 Numero di ecografie | N 1 Aminiocentesi | AN 1 Villi coriali | AN 1 Fetoscopia/funicolocentesi | AN 1 Ecografia > 22 settimane | AN 1 Decorso della gravidanza | AN 1 Difetto di accrescimento fetale | AN 1 Concepimento con tecnica di procreazione medico-assistita | AN 1 Metodo di procreazione medico-assistita | AN 1 Età gestazionale | N 2

Sezione C - Informazioni sul parto e sul neonato
Sezione C1 - Informazioni sul parto

Luogo del parto | AN 1 Modalità del travaglio | AN 1 Tipo induzione | AN 1 Presentazione del neonato | AN 1 Modalità del parto | AN 1 Data del parto | data 12 Genere del parto | AN 1 N. nati maschi | N 1 N. nati femmine | N 1 Ostetrica/o | AN 1 Ostetrico-ginecologo | AN 1 Pediatra/neonatologo | AN 1 Anestesista | AN 1 Altro personale sanitario | AN 1 Presenza in sala parto | AN 1

Sezione C2 - Informazioni sul neonato

Sesso neonato | AN 1 Tipo genitali esterni | AN 1 Numero d'ordine | AN 1 Peso | N 4 Lunghezza | N 2 Circonferenza cranica | N 2 Vitalità | AN 1 Punteggio Apgar | N 2 Necessità di rianimazione | AN 1 Presenza di malformazione | AN 1 Profilassi Rh | AN 1

Sezione D - Informazioni sulle cause di nati-mortalita'

Malattia principale del feto |AN 5 --------------------------------------------------------------------- Descrizione malattia principale del feto |AN 40 --------------------------------------------------------------------- Altra malattia del feto |AN 5 --------------------------------------------------------------------- Descrizione altra malattia del feto |AN 40 --------------------------------------------------------------------- Malattia principale della madre interessante il feto |AN 5 --------------------------------------------------------------------- Descrizione malattia principale della madre interessante il | feto |AN 40 --------------------------------------------------------------------- Altra malattia della madre interessante il feto |AN 5 --------------------------------------------------------------------- Descrizione altra malattia della madre interessante il feto |AN 40 --------------------------------------------------------------------- Altra circostanza rilevante |AN 5 --------------------------------------------------------------------- Descrizione altra circostanza rilevante |AN 40 --------------------------------------------------------------------- Momento della morte |AN 1 --------------------------------------------------------------------- Esecuzione esami strumentali in caso di malformazioni |AN 1 --------------------------------------------------------------------- Esecuzione fotografie in caso di malformazioni |AN 1 --------------------------------------------------------------------- Riscontro autoptico |AN 1

Sezione E - Informazioni sulla presenza di malformazioni

Malformazioni diagnosticata 1 | AN 5 Malformazioni diagnosticata 2 | AN 5 Malformazioni diagnosticata 3 | AN 5 Cariotipo | AN 40 Età gestazionale alla diagnosi di malformazione | N 2 Età neonatale alla diagnosi di malformazione | N 2 Malformazioni fratelli | AN 1 Malformazioni madre | AN 1 Malformazioni padre | AN 1 Malformazioni genitori madre | AN 1 Malformazioni genitori padre | AN 1 Malformazioni parenti madre | AN 1 Malformazioni parenti padre | AN 1 Malattie insorte in gravidanza 1 | AN 5 Descrizione malattie insorte in gravidanza 1 | AN 40 Malattie insorte in gravidanza 2 | AN 5 Descrizione malattie insorte in gravidanza 2 | AN 40

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ELENCO A (codici Paesi esteri)

EUROPA (UE Unione europea)

Austria 203
Belgio 206
Danimarca 212
Finlandia 214
Francia 215
Germania 216
Grecia 220
Irlanda 221
Lussemburgo 226
Paesi Bassi 232
Portogallo 234
Regno Unito 219
Spagna 239
Svezia 240

EX-URSS

Armenia 358
Azebaigian 359
Bielorussia 256
Estonia 247
Georgia 360
Kazakistan 356
Kirghizistan 361
Lettonia 248
Lituania 249
Moldavia 254
Russia 245
Tagikistan 362
Turkmenistan 364
Ucraina 243
Uzbekistan 357

ALTRI PAESI EUROPEI

Albania 201
Andorra 202
Bosnia-Erzegovina 252
Bulgaria 209
Repubblica Ceca 257
Cipro 315
Città del Vaticano 246
Croazia 250
Islanda 223
Jugoslavia (Serbia Montenegro) 224
Liechtenstein 225
Macedonia 253
Malta 227
Monaco 229
Norvegia 231
Polonia 233
Romania 235
San Marino 236
Slovacchia 255
Slovenia 251
Svizzera 241
Turchia 351
Ungheria 244

AFRICA

Algeria 401
Angola 402
Benin 406
Bostwana 408
Burkina Faso 409
Burundi 410
Camerun 411
Capo Verde 413
Centrafrica 414
Ciad 415
Comore 417
Congo 418
Costa d'Avorio 404
Egitto 419
Eritrea 466
Etiopia 420
Gabon 421
Gambia 422
Ghana 423
Gibuti 424
Guinea 425
Guinea Bissau 426
Guinea Equatoriale 427
Kenia 428
Lesotho 429
Liberia 430
Libia 431
Madagascar 432
Malawi 434
Mali 435
Marocco 436
Mauritania 437
Maurizio 438
Mozambico 440
Namibia 441
Niger 442
Nigeria 443
Ruanda 446
Sao Tomè e Principe 448
Seicelle 449
Senegal 450
Sierra Leone 451
Somalia 453
Sud Africa 454
Sudan 455
Swaziland 456
Tanzania 457
Togo 458
Tunisia 460
Uganda 461
Zaire 463
Zambia 464
Zimbawe 465

AMERICA

Antigua e Barbuda 503
Argentina 602
Bahamas 505
Barbados 506
Belize 507
Bolivia 604
Brasile 605
Canada 509
Cile 606
Colombia 608
Costarica 513
Cuba 514
Dominica 515
El Salvador 517
Equador 609
Giamaica 518
Grenada 519
Guyana 612
Guatemala 523
Haiti 524
Honduras 525
Messico 527
Nicaragua 529
Panama 530
Paraguay 614
Perù 615
Repubblica Dominicana 516
S. Christopher e Nevis 534
S. Vincent e Grenadine 533
Saint Lucia 532
Stati Uniti d'America 536
Suriname 616
Trinidad e Tobago 617
Uruguay 618
Venezuela 619

ASIA

Afganistan 301
Arabia Saudita 302
Barhein 304
Bangladesh 305
Bhutan 306
Brunei 309
Cambogia 310
Cina Popolare 314
Corea del Nord 319
Corea del Sud 320
Emirati Arabi Uniti 322
Filippine 323
Giappone 326
Giordania 327
India 330
Indonesia 331
Iran 332
Iraq 333
Israele 334
Kuwait 335
Laos 336
Libano 337
Maldive 339
Malesia 340
Mongolia 341
Myanmar (Birmania) 307
Nepal 342
Oman 343
Pakistan 344
Qatar 345
Singapore 346
Siria 348
Sri Lanka (Ceylon) 311
Taiwan 383
Thailandia 349
Vietnam 353
Yemen 354

AUSTRALIA E OCEANIA

Australia 701
Figi 703
Kiribati 708
Nauru 715
Nuova Zelanda 719
Papuasia-Nuova Guinea 721
Salomone 725
Samoa 727
Tonga 730
Tuvalu 731
Vanuatu 732
apolide 999

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SOMMARIO ALLEGATO
Schema esemplificativo di base certificato di assistenza al parto.
Definizione e codifica delle informazioni contenute nello schema esemplificativo di base del certificato di assistenza al parto.
Modalita' di trasmissione dei dati contenuti nei certificati di assistenza al parto dalle regioni e province autonome al Ministero della sanita' (tracciato record).
Elenco A (codici Paesi esteri).
 
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