| Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| REGIONE TOSCANA |  
| ORDINANZA 8 giugno 2001 |  
| Emergenza  ambientale  nella  laguna di Orbetello. Approvazione della convenzione  tra  il  commissario  straordinario  e  la  Associazione temporanea  di  imprese  Palmieri  Fratelli  S.r.l., Metalcostruzioni S.r.l.,  ditta  Bevilotti  Vezio  per  la  definizione  dei  rapporti economici conseguenti il contratto per la realizzazione dei lavori di "Miglioramento  funzionale e adeguamento dell'impianto di depurazione di Orbetello capoluogo". (Ordinanza n. F/1017). |  
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                         IL VICE COMMISSARIO (art.  5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato  per  il  coordinamento  della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 e successive modifiche ed integrazioni)
     VISTA  l'ordinanza  DPC  n.  2807  del  14.7.1998  con la quale il Presidente  della  Regione  Toscana  e'  stato  nominato  commissario delegato  ai  sensi  dell'art.  5 della legge 24.2.1992 n. 225 per il completamento  degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili necessari  per  il  risanamento  ambientale della laguna di Orbetello nonche'   per  ricondurre  la  gestione  straordinaria  degli  stessi all'interno   delle  competenze  ordinarie  degli  enti  territoriali competenti;   CONSIDERATO  che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati  stanziati  ulteriori  22  miliardi  per  la  esecuzione  degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento   e   di  depurazione  dell'areale  Orbetello  -  Monte Argentario;   VISTA  la  ordinanza  DPC  n.  3037 del 9 febbraio 2000 con cui e' stato prorogato l'incarico commissariale al 31 dicembre 2001, termine entro  il  quale  e'  delegato a provvedere e completare le procedure degli  interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel   comprensorio   di  Orbetello  -  Monte  Argentario  nonche'  al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;   VISTA  l'ordinanza  commissariale  n.  F/859 del 10.05.2000 con la quale  il  sottoscritto e' stato confermato vice commissario ai sensi dell'art.   2  della  predetta  ordinanza  DPC  n.  2807/98  fino  al 31.01.2001;   VISTO  che a seguito della aggiudicazione della trattativa privata per  la  realizzazione  dei  lavori  di  "Miglioramento  funzionale e adeguamento  dell'impianto di depurazione di Orbetello capoluogo", il precedente Commissario delegato Minucci ha stipulato con la A.T.I. il relativo  contratto  in data 14/02/1996 rep. n. 142 per un importo di L.   572.052.840   e  successivo  atto  di  sottomissione  a  seguito dell'approvazione  di perizia suppletiva e di variante del 14/06/1996 rep. n. 480 per un importo di L. 624.957.728;   PRESO  ATTO che i lavori oggetto del contratto sono stati ultimati in  data  05/09/1996  come  indicato  dal  Direttore dei lavori nella relazione sul conto finale agli atti dell'Ufficio e che sono in corso le operazioni di collaudo:   CONSIDERATO  che  per  il  pagamento del credito derivante da tale contratto  per  L.  257.145.664  di  cui  L. 28.112.912 per interessi legali  e di mora fino al 15/05/1998 nonche' per interessi maturati e maturandi  successivamente,  la  A.T.I.  ha  ingiunto  al Commissario delegato di pagare con decreto n. 60/98 del 29/07/1998, notificato il 7/08/1998;   PRESO  ATTO  che  le  risorse  assegnate  al  Commissario Minucci, necessarie  tra l'altro per far fronte agli oneri di cui al contratto sopra  richiamato, sono state accreditate soltanto in data 17/07/1998 con quietanza di Tesoreria n. 1;   VISTO  che in data 3/08/1998 il Commissario procedeva al pagamento a  favore  della  A.T.I.  di  L.  251.850.980,  quale  quota capitale risultante  dalle  fatture  n.  519  del  23/12/96  e  successiva del 24/01/97;   VISTO  che la A.T.I. con atto di precetto notificato il 28/05/2001 ha richiesto il pagamento del proprio credito;   PRESO ATTO che l'atto di precetto ha quantificato erroneamente gli importi  dovuti  ed  e'  stato  conseguentemente opposto di fronte al Tribunale  di  Grosseto  da  parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;   CONSIDERATO  peraltro  opportuno,  al fine di definire il rapporto debitorio   con  la  A.T.I.,  di  addivenire  ad  una  determinazione convenzionale  a  saldo  di  ogni  onere  da  parte  di quest'ultima, riconoscendo  alla medesima la somma di L. 32.821.900 a saldo di ogni interesse  maturato  o  maturando,  spese  legali  o  quant'altro sul capitale  dovuto, e L. 3.027.018 a saldo dei lavori dell'approvazione del collaudo o la diversa cifra che verra' determinata in tale sede;   VISTA  la  convenzione sottoscritta il 4/06/2001 con la A.T.I. che recepisce tali accordi, agli atti dell'Ufficio;   RICHIAMATE  le  deroghe  alla  normativa  vigente utilizzabili dal commissario  delegato  previste  dalle  ordinanze  DPC  n.  2807/98 e 2975/99 e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000:
                                 ORDINA
     1.  di  prendere  atto della convenzione sottoscritta il 4/06/2001 con  la  Associazione temporanea di imprese Palmieri Fratelli S.r.l., Metalcostruzioni    S.r.l.,   Ditta   Bevilotti   Vezio   agli   atti dell'Ufficio,  con  la  quale  e'  stata  concordemente fissato in L. 32.821.900    (trentaduemilioniottocentoventunomilanovecento)   (Euro 16.951,10) l'importo da erogare alla A.T.I. a saldo di ogni interesse maturato  e maturando, spese legali o quant'altro sul capitale dovuto e  in L. 3.027.018 (tremilioniventisettemiladiciotto) (Euro 1.563,32) a  saldo  dei favori all'approvazione del collaudo o la diversa cifra che verra' determinata in tale sede;   2.  di  imputare i predetti importi ai fondi di cui alle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n.   3037/2000  nonche'  dall'art.  1  dell'ordinanza  del  Ministero dell'interno n. 3097 del 04.12.2000;   3.   di   liquidare   alla   A.T.I.  l'importo  di  L.  32.821.900 subordinandola  alla rinunzia alla prosecuzione dell'azione esecutiva di cui al precetto notificato il 28/05/2001, in ottemperanza a quanto concordato con la Convenzione sottoscritta lo scorso 4 giugno;   4.  di  liquidare  la  restante somma di L. 3.027.018 o la diversa cifra  che  venga  determinata  in sede di approvazione del collaudo, dopo che quest'ultimo sia stato approvato;   5.   di   trasmettere  la  presente  ordinanza  alla  Associazione temporanea   di  imprese  e  alla  Prefettura  di  Grosseto  per  gli adempimenti  di  competenza, nonche' di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
  Firenze, 8 giugno 2001
                                       Il vice commissario: GINANNESCHI  |  
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