Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 maggio 2001
Riconoscimento dell'associazione nazionale denominata "Frantoiani d'Italia", in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agrolimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge n. 88/1988 relativa alla norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 92242 del 1 dicembre 2000 con il quale si definiscono le finalita', le procedure e le condizioni per l'ottenimento del riconoscimento da parte delle organizzazioni nazionali dei frantoiani oleari;
Visto l'atto del 14 dicembre 1999, per notaio dott. Alfio Grassi, repertorio n. 120329, con il quale viene costituita l'associazione nazionale denominata "Frantoiani d'Italia";
Vista la nota n. 32 del 7 maggio 2001 con la quale l'associazione nazionale "Frantoiani d'Italia" ha richiesto al MIPAF il riconoscimento ai sensi del suddetto decreto del ministro n. 92242 del 1 dicembre 2000;
Considerato che la documentazione allegata alla citata nota dimostra il possesso, da parte dell'associazione nazionale "Frantoiani d'Italia", dei requisiti, imposti dal ricordato decreto del Ministro, per l'ottenimento dei riconoscimento;
Ritenuto pertanto che esistono le condizioni per la concessione del riconoscimento;
Decreta:
Art. 1.
Ai fini di cui in premessa, viene riconosciuta l'associazione nazionale denominata "Frantoiani d'Italia", con sede in viale Parioli, 50 - Roma.
 
Art. 2.
Il predetto riconoscimento ha durata triennale e potra' essere rinnovato, per uguale periodo di tempo, a condizione che al termine di tale periodo, l'associazione possa dimostrare di possedere i requisiti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1 dicembre 2000.
 
Art. 3.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
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