| Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 6 luglio 2001 |  
| Definizione  dei  posti  di  immatricolazioni  al  corso di laurea in scienze  motorie  per  l'anno  accademico  2001/2002 dell'Universita' degli studi di Ferrara. |  
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                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
    Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e);  Visto   il   regolamento   recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica  degli  atenei  di  cui  al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;  Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree;  Preso atto che l'Universita' degli studi di Ferrara ha provveduto a trasmettere  il  nuovo  regolamento  didattico di Ateneo contenente i progetti  dei  corsi  di  studio  di  primo  e  di secondo livello da attivare a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;  Vista  la  nota  in  data 3 luglio 2001 con cui l'Universita' degli studi  di  Ferrara rende noto che le competenti autorita' accademiche hanno  deliberato la disponibilita' dei posti per le immatricolazioni per  l'anno  accademico  2001/2002  al  corso  di  laurea  in scienze motorie;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per  le  immatricolazioni  al  corso  di  laurea  in  scienze motorie dell'Universita'   degli   studi   di   Ferrara   e'  determinato  in centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in  Italia  di  cui  all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e  dieci  per  gli  studenti  non comunitari residenti all'estero.  2.  L'ammissione  degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.  3.   L'efficacia   del   presente   decreto   e'  subordinata  alla approvazione del regolamento didattico di cui in premesse.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 6 luglio 2001                                                 Il Ministro: Moratti  |  
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