Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 6 luglio 2001 |
Definizione dei posti di immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie per l'anno accademico 2001/2002 dell'Universita' degli studi di Ferrara. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e); Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree; Preso atto che l'Universita' degli studi di Ferrara ha provveduto a trasmettere il nuovo regolamento didattico di Ateneo contenente i progetti dei corsi di studio di primo e di secondo livello da attivare a decorrere dall'anno accademico 2001/2002; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46; Vista la nota in data 3 luglio 2001 con cui l'Universita' degli studi di Ferrara rende noto che le competenti autorita' accademiche hanno deliberato la disponibilita' dei posti per le immatricolazioni per l'anno accademico 2001/2002 al corso di laurea in scienze motorie; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Universita' degli studi di Ferrara e' determinato in centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dieci per gli studenti non comunitari residenti all'estero. 2. L'ammissione degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando. 3. L'efficacia del presente decreto e' subordinata alla approvazione del regolamento didattico di cui in premesse. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 2001 Il Ministro: Moratti |
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