| Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |  
| DECRETO 5 giugno 2001 |  
| Sicurezza nelle gallerie stradali. |  
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                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
    Visto  l'art.  13  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "nuovo   codice   delle   strada",   e  successive  modificazioni  ed integrazioni;  Vista  la  circolare  del  Ministero dei lavori pubblici 6 dicembre 1999,  n.  7938,  inerente  la  "Sicurezza  della  circolazione nelle gallerie   stradali   con  particolare  riferimento  ai  veicoli  che trasportano materiali pericolosi";  Considerato  che  l'indagine conoscitiva svolta, in applicazione di quanto  previsto  nella suddetta circolare, tesa alla acquisizione di ogni  utile  elemento  circa  lo stato delle gallerie, ha evidenziato notevoli difficolta' attuative;  Considerate   le  difficolta'  evidenziate,  sono  sia  di  profilo strettamente  tecnico,  per  le  conseguenze  indotte sulla sicurezza della   circolazione   dalla  installazione  simultanea  di  numerosi cantieri  di  lunga  durata,  necessari  per i lavori di adeguamento, spesso  su  arterie  fortemente  congestionate  da volumi di traffico normalmente superiori a quelli previsti in fase di progettazione, sia di natura finanziaria, per il reperimento delle relative risorse;  Considerato  che  un  organico piano di intervento, per la messa in sicurezza    delle   gallerie   stradali,   presuppone   un'opportuna modulazione  temporale  degli interventi attraverso la definizione di piani  pluriennali  di  adeguamento da parte degli enti proprietari e concessionari delle strade;  Considerato  che,  per  converso,  e'  possibile effettuare a breve scadenza,   interventi  che  non  arrecano  rilevanti  disturbi  alla circolazione,  che  non richiedono investimenti al di fuori dei piani di  manutenzione  ordinaria  e  che  consentono di ottenere sensibili miglioramenti delle attuali condizioni di sicurezza;  Visti  i  pareri  del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del CNR  sullo  schema  di norme tecniche inerenti il miglioramento della sicurezza  della circolazione nelle gallerie stradali, predisposto da un apposito gruppo di lavoro interministeriale;  Considerato che nei suddetti pareri, pur valutandosi necessaria una revisione  dei  criteri  per  la definizione dell'analisi del rischio connesso  all'esercizio  delle  gallerie,  ai  fini della definizione degli  standard  minimi,  si  ravvisa,  comunque,  l'opportunita'  di emanare,   nelle   more   della   emanazione  delle  norme  tecniche, disposizioni  per  l'attuazione  di interventi di miglioramento della sicurezza nelle gallerie;  Ritenuta  pertanto,  la  necessita'  di  emanare  disposizioni  per l'attuazione  di  interventi  di  miglioramento della sicurezza nelle gallerie  in  un  quadro di programmazione dei lavori che tenga conto delle  indicazioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici  6  dicembre  1999,  n.  7938,  che  deve  intendersi con il predetto atto, per la parte non richiatata, integralmente superata;                              Decreta:                               Art. 1.  1. Gli enti proprietari o concessionari di strade provvedono, entro 6  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto, alla ricognizione  delle gallerie in esercizio, alla data di pubblicazione del  presente  decreto,  con  la  compilazione  della  scheda  di cui all'allegato  1  della  circolare  6 dicembre 1999, n. 7938, anche in formato elettronico.  2.  Gli enti proprietari o concessionari di strade, in relazione ai cantieri  stradali  per  lavori  o  per interventi di manutenzione da realizzare  all'interno  delle  gallerie  stradali, debbono tenere in conto  l'assoluta  necessita'  che  il  loro segnalamento avvenga con congruo  anticipo  rispetto  all'imbocco  della  galleria e che siano realizzati   prima  dell'imbocco  della  galleria  stessa,  eventuali restringimenti  o  cambi  di carreggiata, mediante un idoneo piano di segnalamento;  qualora  il  susseguirsi  di  piu'  gallerie non renda disponibile  uno  spazio sufficiente per il segnalamento, questo puo' essere  realizzato  anche in galleria con ogni piu' opportuna cautela e,  comunque,  con  un  adeguato  miglioramento  delle  condizioni di visibilita'.  |  
|   |                                 Art. 2.  1. Gli enti proprietari o concessionari di strade provvedono, entro 12   mesi   dalla   data   di  pubblicazione  del  presente  decreto, all'attuazione dei provvedimenti connessi con:    a) la  verifica  puntuale  della  corretta  apposizione  e  stato d'efficienza  di  tutti  i  dispositivi  di  segnaletica orizzontale, verticale  e  complementare  prevista  dal  codice  della  strada con particolare  riferimento  alla  segnaletica  indicante la presenza di gallerie   stradali  (art.  135  -  fig. II  316,  reg.  C.d.S.),  al tracciamento  di zebrature di colore bianco di raccordo in dipendenza di  variazioni  di  larghezza  della piattaforma stradale tra zone di approccio  e zone di galleria (fig. II 470, art. 175, reg. C.d.S.) ed al  collocamento  dei  delineatori  di margine e di galleria (fig. II 463,  art. 173 e fig. II 464, art. 174, reg. C.d.S.), i cui interassi dovranno rispettare gli spaziamenti previsti;    b) l'effettuazione   delle   verifiche   tecniche  relative  alla distanza  di  visuale  libera  e,  ove necessario, determinazione dei relativi  limiti  di  velocita' anche in corrispondenza delle zone di approccio alla galleria;    c) la   segnalazione   ai   prefetti  interessati,  nel  caso  si rendessero  necessari  provvedimenti  di  divieto  di  transito per i veicoli  che  trasportano  talune  categorie di materiali pericolosi, affinche'  individuino l'esistenza di eventuali percorsi alternativi, il  livello  di rischio degli stessi e, conseguentemente, adottino ai sensi dell'art. 6 del codice della strada i relativi provvedimenti;    d) il mantenimento delle pareti laterali delle gallerie di colore chiaro  (colorazione  bianca) fino ad un'altezza minima di 2,0 metri, con particolare attenzione alle zone di imbocco.  |  
|   |                                 Art. 3.  1. Gli enti proprietari e concessionari di strade devono predispone entro il 31 dicembre 2002, il programma di adeguamento degli impianti di  illuminazione  delle  gallerie  alle  indicazioni contenute nelle istruzioni tecniche CIE 88-1990.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Le  modalita'  di  attuazione  degli altri adempimenti previsti nella  circolare  6  dicembre  1999,  n.  7938, nonche' gli ulteriori interventi  per  il  miglioramento  della  sicurezza, ivi compresa la definizione  dei  criteri per l'analisi del rischio e gli adempimenti conseguenti  all'art.  8/bis  della  legge  13  luglio  1999, n. 226, saranno contenuti in una specifica normativa tecnica.    Roma, 5 giugno 2001                                                    Il Ministro: Nesi Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2001 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 370  |  
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