Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 8 giugno 2001
Modalita' e criteri di accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave, localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, di cui all'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis);
Visto il regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del citato regolamento CE n. 70/2001;
Visto l'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni per il sostegno di programmi di particolare valenza e qualita' finalizzati all'ottimale ripristino ambientale e all'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni, mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro, nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosita' potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori;
Visto l'art. 114, comma 6, della stessa legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone vengano definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale le modalita' e i criteri di accesso alle agevolazioni di cui al citato art. 114, comma 4, della legge n. 388/2000;
Considerato che e' necessario pertanto definire le modalita' di gestione dello strumento agevolativo, nonche' stabilire i criteri per l'ammissibilita' e la valutazione dei programmi;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Con il presente decreto vengono stabiliti, ai sensi dell'art. 114, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le modalita' e i criteri di accesso alle agevolazioni finalizzate all'ottimale ripristino ambientale e all'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni, mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro in particolari siti di cava previsti dall'art. 114, comma 4, della stessa legge n. 388/2000.
2. Tali agevolazioni sono riferite a siti di cava localizzati in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosita' potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Per i fini di cui all'art. 1 si intende:
a) giacimento di calcare metamorfico: calcare compatto cristallino o semi cristallino, in funzione del grado di metamorfismo, utilizzato per la produzione di pietre ornamentali;
b) sito di cava: luogo di lavoro con quota media del piazzale di cava esistente, sia all'aperto sia in sotterraneo, ovvero del ciglio superiore del fronte di cava, superiore a 300 metri, caratterizzato da una situazione dell'ammasso roccioso che, per sistemi di fratturazione e per elevate pendenze interessanti i luoghi di lavoro ed i versanti limitrofi circostanti, puo' determinare rischi per i lavoratori, connessi a fenomeni di instabilita' dell'ammasso roccioso stesso e/o dei fronti di scavo.
 
Art. 3.
Programmi agevolabili e ambito d'applicazione
1. Per l'ottimale ripristino ambientale e l'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro di cui all'art. 2, le disponibilita' finanziarie previste sono destinate al sostegno di programmi di particolare valenza e qualita' - mirati prioritariamente al miglioramento delle condizioni di stabilita' dell'ammasso roccioso e/o dei fronti di scavo - ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune interessato, in conformita' al parere dell'A.S.L. competente.
2. Gli interventi agevolabili possono riguardare sia singoli siti di cava che insiemi di siti contigui senza soluzione di continuita' ed interessanti lo stesso giacimento di minerale.
 
Art. 4.
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 1, i seguenti soggetti:
a) societa' di persone o di capitali, imprese individuali e societa' cooperative titolari di autorizzazione, nel seguito definiti operatori, esercenti attivita' estrattive negli ambienti di lavoro di cui all'art. 2;
b) associazioni temporanee dei soggetti di cui alla lettera a) e/o consorzi titolari di autorizzazione, nel seguito definite associazioni di operatori, esercenti attivita' estrattive negli ambienti di lavoro di cui all'art. 2.
 
Art. 5.
Interventi ammissibili alle agevolazioni
1. Per essere ammessi al contributo, i programmi degli interventi di cui all'art. 3 devono essere ricompresi in uno dei seguenti assi:
a) risanamento ambientale;
b) miglioramento dell'ambiente e della sicurezza.
2. Nell'asse per il risanamento ambientale ricadono gli interventi riferiti ai progetti esecutivi o ai lavori per la bonifica ambientale ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro.
3. L'asse per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza e' riservato alle piccole e medie imprese; nello stesso ricadono gli interventi riferiti a:
a) sviluppo di sistemi di gestione aziendale integrata per la tutela ambientale e per la sicurezza;
b) lavori e tecnologie mirati al miglioramento della sicurezza nel luogo di lavoro, anche attraverso azioni pilota dimostrative;
c) sistemi di monitoraggio per la prevenzione e/o protezione dei rischi.
 
Art. 6.
Aiuti per il risanamento ambientale
1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, il contributo in conto capitale puo' essere concesso fino al 65% delle spese ammissibili di cui all'art. 8, secondo le modalita' del regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).
2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non puo' superare 100.000 euro su un periodo di tre anni.
 
Art. 7.
Aiuti per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza
1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 3, il contributo in conto capitale, riferito all'investimento in immobilizzazioni materiali ed immateriali, e' concesso secondo le modalita' del regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del citato regolamento CE n. 70/2001.
2. L'aiuto, calcolato in percentuale delle spese di investimento ammissibili di cui all'art. 8, ha una intensita' lorda non superiore:
a) al 15% per le piccole imprese;
b) al 7,5% per le medie imprese.
3. Per gli investimenti effettuati nelle aree depresse rientranti nelle fattispecie dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, definite ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, la misura dell'aiuto, riferita alle spese di investimento ammissibili di cui all'art. 8, e' elevabile secondo lo schema riportato nella seguente tabella:
Piccole imprese Medie imprese
-- -- Molise ed Abruzzo fino al 30% fino al 30% Centro-Nord fino al 18% fino al 14%

4. Per gli investimenti effettuati nelle regioni rientranti nelle fattispecie dell'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, la misura dell'aiuto, riferita alle spese di investimento ammissibili di cui all'art. 8, e' elevabile secondo lo schema riportato nella seguente tabella:
Piccole e medie imprese
-- Calabria fino al 65% Campania, Puglia, Basilicata,
Sicilia, Sardegna fino al 50%

5. Per la quota parte d'investimento ammissibile riferito a servizi forniti da consulenti esterni, il contributo in conto capitale e' riconoscibile fino al 50% dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, ne' essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.
6. L'investimento deve essere conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e l'apporto finanziario di mezzi propri da parte del beneficiario non deve essere inferiore al 25% delle spese d'investimento ammissibili.
7. Gli aiuti esentati in virtu' del citato regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato CE, ne' con altre misure di sostegno comunitario e in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensita' d'aiuto superiore al livello fissato dallo stesso regolamento.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa comunque riferimento alle disposizioni del citato regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.
 
Art. 8.
Spese ammissibili
1. Per le diverse tipologie d'intervento previste per entrambi gli assi indicati nell'art. 5, comma 1, sono concesse agevolazioni per i costi sostenuti successivamente alla data della domanda e riguardanti:
a) spese per servizi relative a studi ambientali, geotecnici e tecnologici, indagini geognostiche, geomeccaniche, geofisiche ed ambientali, progettazione di sistemi e metodi;
b) spese di investimento per lavori relative a progettazione esecutiva e opere, compresa la relativa direzione dei lavori, di movimento terra e di scavo, infrastrutturali interne ai siti di cava, di presidio idraulico e di rinaturazione, strettamente connesse agli interventi.
2. Sono escluse le spese generali ed amministrative dell'impresa e tutte le spese riconducibili al funzionamento dell'attivita', nonche' all'acquisto di macchine operatrici e di mezzi di trasporto.
3. Le spese di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili solo se riferite a servizi forniti da consulenti esterni. Possono essere altresi' considerate ammissibili le spese sostenute dal soggetto beneficiario con risorse proprie, da rendicontare per mezzo di commesse interne di lavorazione, relativamente al comma 1, lettera b).
4. Per gli interventi ricadenti nell'asse per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sono ammissibili altresi' le spese di investimento per l'acquisto di tecnologie, attrezzature e dispositivi elettronici, nonche' software specificamente destinati agli interventi.
5. Tutti i pagamenti non possono essere regolati per contanti.
6. Dal totale delle spese ammissibili dovranno essere detratti i ricavi derivanti dalla eventuale commercializzazione del minerale abbattuto, sia in blocchi che come materiale tal quale.
 
Art. 9.
Modalita' di gestione
1. Gli interventi agevolativi sono attuati con l'adozione di procedura valutativa e procedimento a graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Le agevolazioni ai programmi approvati dal comune competente, in conformita' al parere dell'A.S.L., sono concesse ed erogate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
Art. 10.
Durata dei programmi
1. I programmi hanno una durata non superiore a tre anni dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione di cui all'art. 12, salvo casi particolari per i quali, in relazione alla particolare complessita' e difficolta' tecnica, su richiesta del soggetto beneficiario, e previa approvazione del comune competente, in conformita' al parere dell'A.S.L., il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, per una sola volta, una proroga non superiore a 12 mesi.
 
Art. 11.
Presentazione della domanda
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con bando di gara da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, individua annualmente i limiti temporali per la presentazione delle domande e definisce le risorse disponibili per il relativo esercizio finanziario, nonche' le modalita' di calcolo dei punteggi della graduatoria. Nel bando vengono definiti altresi' il modello delle domande di contributo e la relativa documentazione, nonche' le istruzioni per la redazione del programma e dei relativi costi.
2. La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere presentata, completa della documentazione prevista, dal soggetto di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero dal soggetto delegato nel caso di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione, al comune ed all'A.S.L. competenti entro e non oltre il termine fissato dal bando di gara di cui al comma 1, pena la decadenza della domanda.
 
Art. 12.
Istruttoria dei programmi e concessione delle agevolazioni
1. Ai fini dell'ammissibilita' dei programmi il comune competente, in conformita' al parere dell'A.S.L., entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, effettua l'istruttoria e comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'approvazione o la reiezione dei programmi presentati, sulla base della documentazione prodotta dal soggetto richiedente con domanda formalmente completa.
2. Per lo svolgimento degli adempimenti di cui al comma 1, il comune competente, avvalendosi degli enti facenti parte delle conferenze di servizi per le attivita' estrattive, ove previste, valuta la compatibilita' del piano di coltivazione ordinario con il programma presentato, affinche' l'intervento non venga inficiato dalla coltivazione ordinaria.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla conclusione delle istruttorie, acquisiti i relativi atti istruttori e verificatone l'esito, previo parere della commissione consultiva di cui al comma 4, formula la graduatoria dei programmi agevolabili secondo i seguenti criteri di priorita':
a) iniziative in ambienti di lavoro con sospensione dell'attivita' per provvedimenti dell'autorita' di vigilanza;
b) indice infortunistico accertato dall'I.N.A.I.L. dell'area nella quale ricade l'iniziativa;
c) numero delle unita' lavorative complessive direttamente interessate dall'intervento.
4. Per la verifica della conformita' dei programmi presentati agli obiettivi della legge e per la ammissibilita' e congruita' delle relative spese esposte, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si avvale del parere di una commissione consultiva composta da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui uno con funzione di presidente, da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante di ogni regione interessata.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i successivi trenta giorni, emana il decreto di concessione dell'agevolazione, determinandone l'entita' per ciascun intervento.
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresi' specificati gli impegni del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, ai tempi e alle modalita' di realizzazione del programma, gli adempimenti a suo carico, i preventivi di spesa ammessi, le condizioni ed il piano delle erogazioni, nonche' la revoca o l'interruzione dei benefici e l'applicazione di penali in caso di inadempienza.
 
Art. 13.
Variazione del programma dei lavori
1. In casi particolari, le variazioni dei programmi dei lavori delle attivita' ammesse a contributo, operate in base a motivate scelte tecniche, che non mutino gli obiettivi dei programmi approvati e non comportino aumenti della spesa complessiva, sono autorizzate su richiesta del soggetto beneficiario, e previa approvazione del comune competente, in conformita' al parere dell'A.S.L., dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
Art. 14.
Erogazione delle agevolazioni
1. L'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 5 e' effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale puo' concedere su richiesta dell'interessato, all'avvio dell'iniziativa, un'anticipazione fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa. Il relativo saldo e' effettuato successivamente all'accertamento di spesa dell'intervento.
2. Entro novanta giorni dalla data di completamento del programma il beneficiario trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione tecnica finale concernente la realizzazione dell'intervento. Copia della relazione tecnica finale e' trasmessa al comune interessato ed all'A.S.L. competente, che entro i successivi sessanta giorni esprimono, per gli aspetti di rispettiva competenza, un parere sulla conformita' del programma realizzato al progetto approvato e sul raggiungimento degli obiettivi di sicurezza previsti.
 
Art. 15.
Accertamenti e revoche
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma con le modalita' e i criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni sull'andamento dei programmi agevolati, avvalendosi delle competenti autorita' di vigilanza.
3. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca dei benefici concessi in caso di:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero verifica di documentazione irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili ai sensi dell'art. 75 e per gli effetti dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mancato rispetto dei termini temporali previsti dall'art. 10 per la realizzazione del programma;
c) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa e della relazione tecnica finale entro i termini di cui all'art. 14, comma 2;
d) mancata o parziale realizzazione del programma;
e) mancata restituzione di quanto erogato e non dovuto.
4. In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma 3, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 308
 
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