Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 27 luglio 2001 |
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.E., unita' di Roma. (Decreto n. 30165). |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto il decreto ministeriale datato 23 dicembre 1995 con il quale e' stato approvato il programma di crisi aziendale della S.p.a. C.A.E., con sede e stabilimento in Roma, soltanto per i primi sei mesi ed e' stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994; Vista l'istanza tendente ad ottenere la proroga del suddetto trattamento per il periodo successivo dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994; Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000 con il quale e' stato approvato il programma del successivo semestre dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994; Visto il decreto direttoriale del 17 ottobre 2000, n. 29040, con il quale e' stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 5 marzo 1994 e sino all'11 luglio 1994, e non gia' dal 12 gennaio 1994, come richiesto dalla societa' di cui trattasi, in quanto e' stata applicata la decurtazione per tardiva presentazione dell'istanza medesima, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 164/1975; Considerato che, pur essendo stata, detta istanza presentata fuori termine per quanto stabilito dall'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998, la decurtazione non e' applicabile in ottemperanza a quanto recentemente deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2491 a cui questa amministrazione ha stabilito di uniformarsi, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia; Ritenuto, pertanto, di annullare il decreto direttoriale 17 ottobre 2000, n. 29040, e di concedere la proroga del citato trattamento per l'intero periodo semestrale; Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.E., con sede in Roma, unita' di Roma, per un massimo di 72 unita' lavorative, per il periodo dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1994 con decorrenza 12 gennaio 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 ottobre 2000, n. 29040. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2001 Il direttore generale: Daddi |
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