| Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 27 luglio 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, unita' di Brugnato. (Decreto n. 30162). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                  del Dipartimento per le politiche                       sociali e previdenziali
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio  di  cui  al  com-ma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;  Vista  l'istanza  della societa' Consorzio Liguria inoltrata presso il  competente  ufficio  della  Direzione generale della previdenza e assistenza  sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 18 maggio   2001,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta'  per riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  8  maggio  2001 stabilisce  per  un  periodo  di  ventiquattro mesi, decorrente dal 5 aprile  2001,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del settore  industria  tessile  applicato, a 25,50 ore medie settimanali nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 84 unita' su un organico complessivo di 202 unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 2001 al 4 aprile 2002, la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, con sede  in  Brugnato (La Spezia), unita' di Brugnato (La Spezia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40  ore settimanali a 25,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  84  unita',  su un organico complessivo di 202 unita'.  |  
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