Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 luglio 2001
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, unita' di Palermo. (Decreto n. 30160).

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare l'art. 5, commi 1 e 10 nonche' l'art. 7, comma 7;
Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive proroghe;
Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Visto l'art. 78, comma 15, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disposto, fino al 31 dicembre 2001, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennita' di mobilita' di cui al sopracitato art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995;
Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 28 maggio 2001, con il quale sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art. 78, comma 15, lettera a), della legge n. 388/2000, registrato dalla Corte dei conti il 25 giugno 2001, registro n. 4, foglio n. 362;
Vista l'istanza della societa' S.p.a. Emanuele Fiorentino, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 25 gennaio 2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 29 dicembre 2000, stabilisce per un periodo di undici mesi, decorrente dal 1 gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,30 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore commercio applicato, a 30,84 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasei unita', su un organico complessivo di sessantaquattro unita';
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Acquisito il parere dell' ufficio regionale del lavoro competente per territorio;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 novembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, con sede in Palermo, unita' di Palermo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per undici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,30 ore settimanali a 30,84 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasei unita', su un organico complessivo di sessantaquattro unita'.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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