| Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 31 luglio 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  fallimento,  art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. General Avia, unita' di Passignano. (Decreto n. 30187). |  
  |  
 |  
                        IL DIRETTORE GENERALE                  del Dipartimento per le politiche                       sociali e previdenziali
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;  Vista  la  sentenza  n.  66701  del 16 maggio 2001, pronunciata dal tribunale  di  Roma,  che  ha  dichiarato  il fallimento della S.r.l. General Avia;  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 16 maggio 2001;  Acquisito il prescritto parere;  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;                              Decreta:  In  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. General Avia, con sede  in  Roma,  unita' in Passignano (Perugia), per un massimo di 53 unita'  lavorative,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  dal 16 maggio 2001, al 15 maggio 2002.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, e' autorizzato a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 31 luglio 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
|   |  
 
 | 
 |