IL DIRETTORE GENERALE del   Dipartimento   per   l'ordinamento   sanitario,  la  ricerca  e l'organizzazione  del  Ministero  -  Direzione generale delle risorse                 umane e delle professioni sanitarie
    Vista  la  domanda  con  la  quale  la  sig.ra  Tomczyk  Barbara ha richiesto  il  riconoscimento del titolo di "Pielegniarki" conseguito in  Polonia,  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitati  all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Acquisito   il   parere  della  conferenza  dei  servizi,  prevista dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1. Il titolo di "Pielegniarki" rilasciato nel 1983 dal liceo medico di  Stalowa  Wola  (Polonia)  alla  sig.ra  Tomczyk  Barbara  nata  a Kolbuszowa (Polonia) il giorno 28 luglio 1963 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.  2.  La  sig.ra.  Tomczyk  Barbara  e'  autorizzata ad esercitare in Italia,  come  lavoratore  dipendente,  la professione di infermiere, previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 27 luglio 2001                                    Il direttore generale: Mastrocola  |