| Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 3 luglio 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mos Melior, unita' di Manerbio. (Decreto n. 30125). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i commi   2,   3  e  4,  relativi  alla  disciplina  dei  contratti  di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Vista  l'istanza della societa' S.r.l. Mos Melior, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa,  in  data 5 maggio 2000, relativa al periodo dal 1 marzo 2000 al  28 febbraio 2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del presente provvedimento;  Visto il decreto direttoriale in data 30 giugno 1999;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 febbraio 1999 e 28 febbraio  2000,  stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1 marzo  1999,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del settore  industria,  abbigliamento  applicato,  a  30,  40  ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unita', su un organico complessivo di 12 unita';  Visto il provvedimento di reiezione n. 28921 del 2 ottobre 2000;  Vista   la  richiesta  di  riesame,  inoltrata  dalla  societa'  in questione;  Valutata  la  documentazione  prodotta  a  sostegno dell'istanza di riesame ed in particolare la nota del competente organo ispettivo del 3 maggio  2001,  da  cui  emergono  elementi  tali,  da  superare  le motivazioni alla base del provvedimento reiettivo;  Ritenuto,  pertanto,  di  riesaminare  l'istanza  in  questione,  a seguito dei chiarimenti intervenuti;  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 1 marzo 2000 al 28 febbraio 2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726, convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3,  del  decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mos Melior, con sede in Manerbio (Brescia), unita' di Manerbio (Brescia),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unita' su un organico complessivo di 12 unita'.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  e'  altresi' autorizzato,  nell'ambito  di  quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mos Melior, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre  1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8  febbraio  1996 in premessa indicato, registrato dalla  Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 3 luglio 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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