Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 3 luglio 2001 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto di vigilanza e trasporti valori La Ronda, unita' di Potenza. (Decreto n. 30124). |
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IL DIRETTORE GENERALE per le politiche previdenziali
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista l'istanza della ditta Istituto di vigilanza e trasporti valori La Ronda S.r.l., tendente ad ottenere l'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale relativamente al periodo decorrente dal 20 novembre 1996 ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 223/1991; Visto il decreto ministeriale di reiezione del suddetto programma, datato 31 ottobre 2000, in quanto il piano di investimenti non era stato realizzato nel periodo oggetto dell'istanza, le sospensioni dal lavoro non risultavano ricollegabili al processo di riorganizzazione ed il piano di gestione degli esuberi non era stato completato; Vista la successiva istanza, inoltrata dalla medesima societa', tendente ad ottenere l'appprovazione del programma di crisi aziendale relativamente al periodo decorrente dal 20 novembre 1997 ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 223/1991; Visto il decreto ministeriale di reiezione del suddetto programma datato 24 maggio 1999, in quanto non erano sussistenti i requisiti di cui alla delibera CIPE 18 ottobre 1994, punti 1.1., 1.3. e 1.4.; Vista la successiva istanza della societa' Istituto di vigilanza e trasporti valori La Ronda, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 22 gennaio 2001, nella quale la societa' richiede il riesame dei sopracitati provvedimenti di reiezione, volturando la causale d'intervento da riorganizzazione aziendale e crisi aziendale in contratto di solidarieta'; Visto l'accordo stipulato in data 22 dicembre 2000, costituente parte integrante del presente provvedimento, con il quale e' stato concordato il ricorso al contratto di solidarieta', richiamando i contenuti dei precedenti accordi gia' stipulati, per la richiesta di CIGS per riorganizzazione aziendale e per crisi aziendale in data 23 gennaio 1997, 24 luglio 1997, 16 dicembre 1997 e 18 giugno 1999; Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 dicembre 2000 stabilisce per un periodo di 18 mesi, decorrente dal 20 novembre 1996, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore vigilanza applicato, a 25,74 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 60 unita', su un organico complessivo di 84 unita'; Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonche' la verifica ispettiva, in particolare nella parte in cui si precisa che: "... le sospensioni dal lavoro verificatesi nel periodo in cui la societa' aveva richiesto l'approvazione del programma per riorganizzazione e crisi aziendale sono rapportabili alla riduzione di orario prevista dai contratti di solidarieta' di cui all'istanza di riesame in questione ..."; Considerato pertanto che emergono, dall'esame della predetta documentazione, elementi di valutazione atti ad autorizzare la concessione del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta' ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato anche attraverso un suo piu' razionale impiego; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate e' autorizzata, per il periodo dal 20 novembre 1996 al 19 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto di vigilanza e trasporti valori La Ronda, con sede in Potenza, unita' di Potenza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,74 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 60 unita', su un organico complessivo di 84 unita'. |
| Art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto di vigilanza e trasporti valori La Ronda, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 2001 Il direttore generale: Daddi |
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