IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede che il trattamento economico dei direttori amministrativi delle universita' sia "determinato in conformita' a criteri e parametri individuati con decreti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica"; Visto il decreto ministeriale n. 915 del 9 maggio 2000 con il quale e' stato istituito un gruppo di lavoro istruttorio per il preventivo esame delle problematiche correlate all'individuazione di specifici criteri per la definizione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle universita'; Tenuto conto delle risultanze cui e' pervenuto il predetto gruppo di lavoro; Ritenuto di dover procedere alla definizione del provvedimento previsto dal citato art. 8, comma 1, della legge n. 370/1999; Decreta: Il trattamento economico dei direttori amministrativi delle universita' deve essere determinato in conformita' dei seguenti criteri e parametri: 1) Vengono individuate n. 4 fasce parametrali in relazione ai criteri di valutazione indicati nella seguente tabella: ----> Vedere Tabella a pag. 17 della G.U. <---- 2) L'afferenza alla relativa fascia avverra' in presenza di almeno tre dei cinque parametri rappresentati nella suindicata tabella. 3) La base economica parametrale di partenza, corrispondente alla posizione di vertice di un dirigente del comparato universita', comprensiva dell'indennita' di posizione, viene quantificata in L. 130.000.000, con i seguenti correttivi: a) per cio' che attiene alla prima fascia, la base parametrale di cui al precedente punto 2) sara' incrementata di un importo fisso L. 6.500.000 (pari al 5% della stessa base) per ogni prametro raggiunto; b) la misura del trattamento delle fasce successive, si ottiene incrementando del 25% la misura piena della fascia precedente; c) indipendentamente dalla fascia di afferenza, per ogni parametro mancante, oltre il terzo, la misura corrispondente viene ridotta del 5%. 4) In linea con i principi in materia di trattamento economico posti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993 ai direttori amministrativi delle universita' compete una retribuzione legata ai risultati conseguiti pari al 20% del trattamento economico complessivo previsto per ciascuna fascia dal presente decreto. 5) L'applicazione dei criteri e parametri stabiliti nei precedenti punti avra' decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la prescritta registrazione. Roma, 23 maggio 2001
p. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Solaroli
Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 6 |