| Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 6 settembre 2001 |  
| Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a base spumante, per le regioni Molise, Abruzzo, Marche e Valle d'Aosta. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                   per le politiche agroalimentari             del Dipartimento delle politiche di mercato
    Visto  il  regolamento  del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999,  ed  in  particolare  l'allegato  V  che prevede che qualora le condizioni  climatiche  in  talune  zone  viticole della Comunita' lo richiedano,   gli   Stati   membri  interessati  possono  autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  delle  uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del  vino  nuovo  ancora  in fermentazione ottenuti dalle varieta' di viti  di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;  Visto  il  regolamento  del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999  ed  in  particolare  l'allegato  V,  lettera H),  punto 4), che prevede  che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'  per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo  condizioni  da  stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita "cuvee" nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;  Visto  il  regolamento  della  Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;  Visto  il  decreto  ministeriale  8  giugno  1995, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - del 21 giugno 1995, n. 149, recante   norme   sulle   autorizzazioni   all'aumento   del   titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.   162   recante  "Norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella preparazione dei mosti, vini e aceti";  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n);  Visti  gli  attestati  degli  assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Molise, Abruzzo, Marche e Valle d'Aosta con i quali gli organi  medesimi  hanno  certificato che nei propri territori si sono verificate,  per la vendemmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli ed  hanno  chiesto  l'emanazione  del  provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia; Decreta:                           Articolo unico  1. Nella campagna vitivinicola 2001-2002 e' consentito aumentare il titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Molise, Abruzzo, Marche e Valle d'Aosta.  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le  modalita'  previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua pubblicazione.    Roma, 6 settembre 2001                                       Il direttore generale: Petroli  |  
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