Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 luglio 2001, n. 346 |
Regolamento concernente modificazioni del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto, in particolare, l'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che il Ministro delle finanze, con uno o piu' regolamenti, emana disposizioni concernenti la disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di riforma dell'organizzazione di Governo ed, in particolare, l'articolo 57 del predetto decreto, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali, nonche' l'articolo 62 del medesimo decreto n. 300 del 1999, in base al quale e' stabilito, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi; Visto, inoltre, l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300 del 1999, concernente le competenze del direttore dell'Agenzia; Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalita' di avvio delle agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche alle disposizioni previste dal decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, al fine di estendere l'utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate nonche' di adeguare la normativa medesima all'evoluzione tecnologica dei sistemi di trasmissione dei dati in via telematica e alle disposizioni vigenti; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-6813 del 22 giugno 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Disposizioni modificative del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
1. Nell'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di seguito indicato decreto n. 164 del 1999, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, provvedono a: a) comunicare ai sostituti d'imposta, anche in via telematica, entro il 20 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni; b) consegnare al contribuente, entro il 20 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 31 dicembre successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonche' le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.". 2. Nell'articolo 17 del decreto n. 164 del 1999 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonche' consegnare, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.". 3. Nell'articolo 19 del decreto n. 164 del 1999 il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire dal mese di agosto o di settembre le operazioni di cui al comma 1 e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute.". 4. Nel decreto n. 164 del 1999 i riferimenti indicati: a) nell'articolo 3, comma 1, al "decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati al "provvedimento amministrativo"; b) nell'articolo 7, comma 4, al "decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati al "provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"; c) nell'articolo 13, comma 6, al "decreto del Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati al "provvedimento amministrativo"; d) nell'articolo 6, comma 2, nell'articolo 7, commi 1 e 3, nell'articolo 9, comma 2, nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, nell'articolo 21, commi 1 e 3, nell'articolo 22, comma 2, nell'articolo 25, commi 1, 2 e 3, nell'articolo 27, commi 1 e 2, e nell'articolo 28, comma 1, al "Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 luglio 2001 Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 149
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997. L'art. 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, ha introdotto nel decreto legislativo n. 241 del 1997, il capo V recante disposizioni in materia di assistenza fiscale. - Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997, inserito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 490 del 1998, e' il seguente: "Art. 40 (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce: a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria; b) le modalita' per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti e' stato rilasciato il visto e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero e' stata effettuata la certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili; c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformita', dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti; d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo.". - Il testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il "Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000. - Il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, che disciplina le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti d'affitto da sottoporre a registrazione nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1998. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Si riporta il testo degli articoli 57, 62 e 68 del decreto legislativo n. 300 del 1999: "Art. 57 (Istituzione delle agenzie fiscali). - 1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero sono istituite l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle Agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna Agenzia. 2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalita' di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.". "Art. 62 (Agenzia delle entrate). - 1. All'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. 2. L'Agenzia e' competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali gia' di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori. 3. In fase di prima applicazione il Ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.". "Art. 68 (Funzioni). - 1. Il direttore rappresenta l'Agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi. 2. Il comitato direttivo delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Agenzia, anche se ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del comitato direttivo le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico.". Note all'art. 1: - Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concerne il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il testo dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 16 (Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti). - 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, provvedono a: a) comunicare ai sostituti d'imposta, anche in via telematica, entro il 20 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni; b) consegnare al contribuente, entro il 20 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 31 dicembre successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonche' le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. 2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14, le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate entro il 15 novembre di ciascun anno. 3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto conto delle risultanze della documentazione esibita e delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. 4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti tramite i propri soci od associati.". - Il testo dell'art. 17 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonche' consegnare, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. 2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite all'art. 16.". - Il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 19 (Operazioni di conguaglio). - 1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. Se nell'esecuzione delle operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione o la rata di pensione corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi. 2. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta. 3. Le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni di cui all'art. 14, sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese. 4. Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire dal mese di agosto o di settembre le operazioni di cui al comma 1 e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute. 5. L'importo della seconda o unica rata di acconto e' trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, e' trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare. 6. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, determinano, sotto la propria responsabilita', l'importo delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiarazione ovvero, per la seconda o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d'imposta entro il mese di settembre.". - Il testo dell'art. 3, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 3 (Asseverazione). - 1. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per le singole attivita' esercitate, oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono individuati con provvedimento amministrativo di approvazione dei modelli di dichiarazione. 2. Con l'asseverazione viene attestata, altresi', la congruita' dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruita' dei predetti ricavi o compensi. Possono essere attestate, inoltre, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.". - Il testo dell'art. 6, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 6 (Garanzie). - 1. Le societa' richiedenti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonche' al numero dei visti di conformita' rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata. 2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.". - Il testo dell'art. 7, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 7 (Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale). - 1. Lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e' subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Per il rilascio della autorizzazione, e' presentata all'Agenzia delle entrate apposita domanda nella quale sono indicati: a) il codice fiscale e la partita IVA della societa' richiedente; b) i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione della societa' richiedente, nonche' dei componenti del collegio sindacale, ove lo stesso sia previsto dalle norme del codice civile in relazione al tipo di societa' richiedente; c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali dei responsabili dell'assistenza fiscale; d) le sedi presso le quali e' prestata l'assistenza fiscale; e) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle societa' di servizi delle quali la societa' richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, nonche' l'indicazione delle specifiche attivita' da affidare alle stesse. 2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 6; c) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale; d) relazione tecnica sulla capacita' operativa del CAF, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attivita' di assistenza fiscale. 3. L'Agenzia delle entrate procede alla verifica della sussistenza dei requisiti ed alla regolarita' della domanda di cui al comma 1, invitando la societa' richiedente, ove necessario, ad integrare la domanda stessa e la documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli atti e i documenti ritenuti necessari. 4. L'autorizzazione a svolgere l'attivita' di assistenza fiscale e' concessa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.". - Il testo dell'art. 9, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 9 (Albi dei centri autorizzati all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale). - 1. Le societa' richiedenti per le quali sia intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 7, sono iscritte: a) nell'"Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese se costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490; b) nell'"Albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti se costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del predetto decreto n. 241 del 1997. 2. Gli albi di cui al comma 1, sono tenuti presso l'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate comunica alle societa' richiedenti l'avvenuta iscrizione delle stesse negli albi di cui al comma 1. Ai fini della tenuta degli albi di cui al comma 1, i CAF comunicano all'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano, eventuali variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, nonche' il trasferimento di quote o azioni. 3. Le societa' richiedenti possono utilizzare le parole: "CAF e "Centri di assistenza fiscale soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 7 e l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1. 4. Il trasferimento delle quote o delle azioni dei CAF, puo' essere posto in essere solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAF. Per i CAF costituiti dalle organizzazioni di cui alle lettere c) e d), dell'art. 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, il trasferimento di quote o azioni e' subordinato al preventivo assenso delle organizzazioni nazionali deleganti. 5. E' consentita la fusione solo tra CAF e tra questi e le societa' di servizi di cui all'art. 11, comma 1, a condizione che il capitale di queste ultime sia posseduto esclusivamente da soggetti abilitati alla costituzione dei CAF.". - Il testo dell'art. 10, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 10 (Vigilanza). - 1. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano accessi, ispezioni e verifiche presso la sede e gli uffici periferici dei CAF, nonche' delle societa' di servizi di cui gli stessi si avvalgono, per controllare la sussistenza dei requisiti occorrenti per un corretto svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale. 2. Se a seguito dell'attivita' di cui al comma 1, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 5 a 8, redige processo verbale di constatazione da notificare al legale rappresentante del CAF. Nel processo verbale sono indicate le irregolarita' riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il CAF deve eliminare le suddette irregolarita' dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal CAF, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il CAF si e' adeguato a quanto prescritto, ordina al CAF stesso di eliminare le irregolarita' riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarita' che presentano aspetti di particolare gravita' puo' essere disposta la sospensione cautelare dell'attivita' di assistenza. Decorso inutilmente tale termine il CAF e' considerato decaduto dall'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale ed e' cancellato dagli albi di cui all'art. 9, comma 1.". - Il testo dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi). - (Omissis). 6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con provvedimento amministrativo.". - Il testo dell'art. 21, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 21 (Adempimenti e requisiti). - 1. Per l'esercizio della facolta' di rilasciare il visto di conformita' o l'asseverazione, i professionisti comunicano preventivamente all'Agenzia delle entrate: a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA; b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attivita' professionale; c) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle societa' di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attivita' da affidare alle stesse. 2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati: a) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22; b) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza; c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1. 3. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.". - Il testo dell'art. 22, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 22 (Garanzie). - 1. I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonche' alnumero dei visti di conformita', delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata. 2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.". - Il testo dell'art. 25, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 25 (Vigilanza). - 1. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate possono chiedere ai professionisti tutti gli atti e i documenti necessari per verificare il corretto svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale. I professionisti, in luogo della consegna della documentazione, possono chiedere che l'esame della stessa sia effettuato presso di loro ovvero, presso le sedi delle societa' di servizi di cui gli stessi professionisti eventualmente si avvalgono. 2. Se a seguito dell'attivita' di cui al comma 1, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 21 a 23, redige processo verbale di constatazione da notificare al professionista. Nel processo verbale sono indicate le irregolarita' riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il professionista deve eliminare le suddette irregolarita', dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal professionista, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il professionista si e' adeguato a quanto prescritto, ordina al professionista stesso di eliminare le irregolarita' riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarita' che presentino aspetti di particolare gravita' puo' essere disposta la sospensione cautelare dell'attivita' di assistenza. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio invia la documentazione relativa alle suddette irregolarita' all'ufficio competente ai fini della revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, nonche' agli ordini professionali per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.". - Il testo dell'art. 27, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 27 (Disposizioni transitorie). - 1. I CAF gia' autorizzati sulla base della normativa, anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inviando all'Agenzia delle entrate i dati, le notizie, gli atti e i documenti idonei a costituire prova dell'intervenuto adeguamento. I CAF danno in ogni caso all'Agenzia delle entrate adeguata comunicazione, entro il predetto termine, nel caso in cui sono gia' in possesso dei requisiti di cui agli articoli citati. 2. I CAF di cui al comma 1, che non inviano le comunicazioni ivi previste sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e sono cancellati dagli Albi di cui all'art. 9, comma 1. In caso di presentazione di comunicazioni ritenute incomplete, l'Agenzia delle entrate invita i CAF ad integrarle entro un termine non superiore a sessanta giorni, qualora i CAF non provvedano a tale integrazione gli stessi sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'art. 9, comma 1.". - Il testo dell'art. 28, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 28 (Disposizioni finali). - 1. Con propri provvedimenti organizzativi l'Agenzia delle entrate individua gli uffici competenti per le attivita' e gli adempimenti di cui ai capi II e IV.".
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