Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 luglio 2001, n. 346
Regolamento concernente modificazioni del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che il Ministro delle finanze, con uno o piu' regolamenti, emana disposizioni concernenti la disciplina dei centri di assistenza fiscale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di riforma dell'organizzazione di Governo ed, in particolare, l'articolo 57 del predetto decreto, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali, nonche' l'articolo 62 del medesimo decreto n. 300 del 1999, in base al quale e' stabilito, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi;
Visto, inoltre, l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300 del 1999, concernente le competenze del direttore dell'Agenzia;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalita' di avvio delle agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche alle disposizioni previste dal decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, al fine di estendere l'utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate nonche' di adeguare la normativa medesima all'evoluzione tecnologica dei sistemi di trasmissione dei dati in via telematica e alle disposizioni vigenti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-6813 del 22 giugno 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Disposizioni modificative del decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164

1. Nell'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di seguito indicato decreto n. 164 del 1999, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, provvedono a:
a) comunicare ai sostituti d'imposta, anche in via telematica, entro il 20 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, entro il 20 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 31 dicembre successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonche' le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.".
2. Nell'articolo 17 del decreto n. 164 del 1999 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
b) consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonche' consegnare, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.".
3. Nell'articolo 19 del decreto n. 164 del 1999 il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire dal mese di agosto o di settembre le operazioni di cui al comma 1 e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute.".
4. Nel decreto n. 164 del 1999 i riferimenti indicati:
a) nell'articolo 3, comma 1, al "decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati al "provvedimento amministrativo";
b) nell'articolo 7, comma 4, al "decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati al "provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate";
c) nell'articolo 13, comma 6, al "decreto del Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati al "provvedimento amministrativo";
d) nell'articolo 6, comma 2, nell'articolo 7, commi 1 e 3, nell'articolo 9, comma 2, nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, nell'articolo 21, commi 1 e 3, nell'articolo 22, comma 2, nell'articolo 25, commi 1, 2 e 3, nell'articolo 27, commi 1 e 2, e nell'articolo 28, comma 1, al "Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 luglio 2001
Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 149



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre
1973.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
174 del 28 luglio 1997. L'art. 1, del decreto legislativo
28 dicembre 1998, n. 490, ha introdotto nel decreto
legislativo n. 241 del 1997, il capo V recante disposizioni
in materia di assistenza fiscale.
- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 241
del 1997, inserito dall'art. 1 del decreto legislativo n.
490 del 1998, e' il seguente:
"Art. 40 (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro
delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
stabilisce:
a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai
centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di
cui all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e
per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve
in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti
autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri
di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione
finanziaria;
b) le modalita' per l'esecuzione dei controlli e
l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui
confronti e' stato rilasciato il visto e l'asseverazione di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero e' stata effettuata
la certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in
particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai
predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle
scritture contabili;
c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai
contribuenti in relazione al rilascio del visto di
conformita', dell'asseverazione e della certificazione
tributaria secondo le disposizioni del presente capo
commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;
d) ulteriori disposizioni attuative di quanto
previsto nel presente capo.".
- Il testo aggiornato del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il
"Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, e dal decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 2000, n. 100", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000.
- Il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, che
disciplina le modalita' tecniche di trasmissione telematica
delle dichiarazioni e dei contratti d'affitto da sottoporre
a registrazione nonche' di esecuzione telematica dei
pagamenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106
del 9 maggio 1998.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999. Si riporta il testo degli articoli 57, 62 e 68 del
decreto legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 57 (Istituzione delle agenzie fiscali). - 1. Per
la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti
delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle
connesse svolte da altri uffici del Ministero sono
istituite l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane,
l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio, di
seguito denominate agenzie fiscali. Alle Agenzie fiscali
sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e
competenze che vengono esercitate secondo la disciplina
dell'organizzazione interna di ciascuna Agenzia.
2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle
Agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle
funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome
convenzioni le modalita' di svolgimento dei compiti e gli
obblighi che ne conseguono.".
"Art. 62 (Agenzia delle entrate). - 1. All'Agenzia
delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti
le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla
competenza di altre agenzie, enti od organi, con il compito
di perseguire il massimo livello di adempimento degli
obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai
contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a
contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.
2. L'Agenzia e' competente in particolare a svolgere i
servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e
al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o
entrate erariali o locali gia' di competenza del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o
affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite
convenzioni stipulate con gli enti impositori.
3. In fase di prima applicazione il Ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'Agenzia.".
"Art. 68 (Funzioni). - 1. Il direttore rappresenta
l'Agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che
non siano attribuiti, in base alle norme del presente
decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi.
2. Il comitato direttivo delibera, su proposta del
presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di
carattere generale che regolano il funzionamento
dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani
aziendali e le spese che impegnino il bilancio
dell'Agenzia, anche se ripartite in piu' esercizi, per
importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il
direttore sottopone alla valutazione del comitato direttivo
le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti
responsabili delle strutture di vertice a livello centrale
e periferico.".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164, concerne il regolamento recante norme per
l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale
per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta
e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il testo dell'art. 16
del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 16 (Assistenza fiscale prestata dai
CAF-dipendenti). - 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle
attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma
4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, provvedono a:
a) comunicare ai sostituti d'imposta, anche in via
telematica, entro il 20 giugno di ciascun anno, il
risultato finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, entro il 20 giugno di
ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi
elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le
dichiarazioni predisposte e, entro il 31 dicembre
successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art.
14;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione nonche' le schede
relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione.
2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14,
le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b)
del comma 1, sono effettuate entro il 15 novembre di
ciascun anno.
3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal
responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi
di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono
evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
dati indicati nella dichiarazione presentata dal
contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto
conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e
detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle
ritenute d'acconto.
4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e
della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di
liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti
tramite i propri soci od associati.".
- Il testo dell'art. 17 del decreto ministeriale n. 164
del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai
propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di
voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di
ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il
relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le
dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di
liquidazione, nonche' consegnare, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle
scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione.
2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti
puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti
tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
all'art. 16.".
- Il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale n. 164
del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 19 (Operazioni di conguaglio). - 1. Le somme
risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono
trattenute sulla retribuzione corrisposta nel mese
di luglio e sono versate nel termine previsto per il
versamento delle ritenute di acconto del dichiarante
relative allo stesso mese. Se nell'esecuzione delle
operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta riscontra
che la retribuzione o la rata di pensione corrisposta nel
mese di luglio risulta insufficiente per il pagamento
dell'importo complessivamente risultante a debito,
trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte
nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso
periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per
il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
2. Le somme risultanti a credito sono rimborsate
mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute
dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se
necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate
dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare
complessivo delle ritenute risulti insufficiente a
consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il
sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle
ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo
d'imposta.
3. Le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni di
cui all'art. 14, sono rimborsate mediante una
corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal
dichiarante nel mese di dicembre, ovvero utilizzando, se
necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate
dal sostituto nello stesso mese.
4. Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire
dal mese di agosto o di settembre le operazioni di cui al
comma 1 e versano le imposte nei termini previsti per il
versamento delle ritenute.
5. L'importo della seconda o unica rata di acconto e'
trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese
di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente,
la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il
differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, e'
trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese
di dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto
comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che
lo stesso deve versare.
6. I contribuenti che intendono avvalersi delle
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e c),
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
determinano, sotto la propria responsabilita', l'importo
delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione
in sede di dichiarazione ovvero, per la seconda o unica
rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare
al sostituto d'imposta entro il mese di settembre.".
- Il testo dell'art. 3, del decreto ministeriale n. 164
del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 3 (Asseverazione). - 1. Gli elementi contabili ed
extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore per le singole attivita' esercitate,
oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono individuati con provvedimento amministrativo di
approvazione dei modelli di dichiarazione.
2. Con l'asseverazione viene attestata, altresi', la
congruita' dell'ammontare dei ricavi o dei compensi
dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di
settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano
la non congruita' dei predetti ricavi o compensi. Possono
essere attestate, inoltre, le cause che giustificano
un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati
dai predetti studi.".
- Il testo dell'art. 6, del decreto ministeriale n. 164
del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 6 (Garanzie). - 1. Le societa' richiedenti
stipulano una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero
dei contribuenti assistiti, nonche' al numero dei visti di
conformita' rilasciati e, comunque, non inferiore a due
miliardi di lire, al fine di garantire agli utenti il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'assistenza fiscale prestata.
2. Le imprese di assicurazione danno immediata
comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza
che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.".
- Il testo dell'art. 7, del decreto ministeriale n. 164
del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 7 (Procedimento per l'autorizzazione allo
svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale). - 1. Lo
svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e'
subordinato al rilascio di autorizzazione da parte
dell'Agenzia delle entrate. Per il rilascio della
autorizzazione, e' presentata all'Agenzia delle entrate
apposita domanda nella quale sono indicati:
a) il codice fiscale e la partita IVA della societa'
richiedente;
b) i dati anagrafici dei componenti del consiglio di
amministrazione della societa' richiedente, nonche' dei
componenti del collegio sindacale, ove lo stesso sia
previsto dalle norme del codice civile in relazione al tipo
di societa' richiedente;
c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali dei
responsabili dell'assistenza fiscale;
d) le sedi presso le quali e' prestata l'assistenza
fiscale;
e) la denominazione o la ragione sociale e i dati
anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione
e, ove previsto, del collegio sindacale delle societa' di
servizi delle quali la societa' richiedente intende
avvalersi per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza
fiscale, nonche' l'indicazione delle specifiche attivita'
da affidare alle stesse.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) copia della polizza assicurativa di cui all'art.
6;
c) dichiarazione relativa all'insussistenza di
provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a
carico dei responsabili dell'assistenza fiscale;
d) relazione tecnica sulla capacita' operativa del
CAF, anche in ordine all'affidamento a terzi delle
attivita' di assistenza fiscale.
3. L'Agenzia delle entrate procede alla verifica della
sussistenza dei requisiti ed alla regolarita' della domanda
di cui al comma 1, invitando la societa' richiedente, ove
necessario, ad integrare la domanda stessa e la
documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli atti
e i documenti ritenuti necessari.
4. L'autorizzazione a svolgere l'attivita' di
assistenza fiscale e' concessa con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
- Il testo dell'art. 9, del decreto ministeriale n. 164
del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 9 (Albi dei centri autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di assistenza fiscale). - 1. Le societa'
richiedenti per le quali sia intervenuto il provvedimento
di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
assistenza fiscale di cui all'art. 7, sono iscritte:
a) nell'"Albo dei centri di assistenza fiscale per le
imprese se costituiti dai soggetti di cui all'art. 32,
comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;
b) nell'"Albo dei centri di assistenza fiscale per i
lavoratori dipendenti se costituiti dai soggetti di cui
all'art. 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del predetto
decreto n. 241 del 1997.
2. Gli albi di cui al comma 1, sono tenuti presso
l'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate comunica
alle societa' richiedenti l'avvenuta iscrizione delle
stesse negli albi di cui al comma 1. Ai fini della tenuta
degli albi di cui al comma 1, i CAF comunicano all'Agenzia
delle entrate, entro trenta giorni dalla data in cui si
verificano, eventuali variazioni o integrazioni dei dati,
degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 7, nonche' il trasferimento di quote
o azioni.
3. Le societa' richiedenti possono utilizzare le
parole: "CAF e "Centri di assistenza fiscale soltanto dopo
il provvedimento di autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 7 e
l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1.
4. Il trasferimento delle quote o delle azioni dei CAF,
puo' essere posto in essere solo tra soggetti abilitati
alla costituzione dei CAF. Per i CAF costituiti dalle
organizzazioni di cui alle lettere c) e d), dell'art. 32,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come
modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, il trasferimento di quote o azioni e' subordinato al
preventivo assenso delle organizzazioni nazionali
deleganti.
5. E' consentita la fusione solo tra CAF e tra questi e
le societa' di servizi di cui all'art. 11, comma 1, a
condizione che il capitale di queste ultime sia posseduto
esclusivamente da soggetti abilitati alla costituzione dei
CAF.".
- Il testo dell'art. 10, del decreto ministeriale n.
164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 10 (Vigilanza). - 1. I competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate effettuano accessi, ispezioni e
verifiche presso la sede e gli uffici periferici dei CAF,
nonche' delle societa' di servizi di cui gli stessi si
avvalgono, per controllare la sussistenza dei requisiti
occorrenti per un corretto svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale.
2. Se a seguito dell'attivita' di cui al comma 1, il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate riscontra
violazioni alle disposizioni degli articoli da 5 a 8,
redige processo verbale di constatazione da notificare al
legale rappresentante del CAF. Nel processo verbale sono
indicate le irregolarita' riscontrate e viene assegnato un
termine non superiore a novanta giorni entro il quale il
CAF deve eliminare le suddette irregolarita' dandone
comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le
proprie osservazioni.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate, ove non ritenga
soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal
CAF, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui
risulta che il CAF si e' adeguato a quanto prescritto,
ordina al CAF stesso di eliminare le irregolarita'
riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro
il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarita' che
presentano aspetti di particolare gravita' puo' essere
disposta la sospensione cautelare dell'attivita' di
assistenza. Decorso inutilmente tale termine il CAF e'
considerato decaduto dall'autorizzazione allo svolgimento
delle attivita' di assistenza fiscale ed e' cancellato
dagli albi di cui all'art. 9, comma 1.".
- Il testo dell'art. 13, comma 6, del decreto
ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi). - (Omissis). 6. Le
dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di
liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a
quelli approvati con provvedimento amministrativo.".
- Il testo dell'art. 21, del decreto ministeriale n.
164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 21 (Adempimenti e requisiti). - 1. Per
l'esercizio della facolta' di rilasciare il visto di
conformita' o l'asseverazione, i professionisti comunicano
preventivamente all'Agenzia delle entrate:
a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il
numero di codice fiscale e la partita IVA;
b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la
propria attivita' professionale;
c) la denominazione o la ragione sociale e i dati
anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di
amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale,
delle societa' di servizi delle quali il professionista
intende avvalersi per lo svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche
attivita' da affidare alle stesse.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:
a) copia della polizza assicurativa di cui all'art.
22;
b) dichiarazione relativa all'insussistenza di
provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei
requisiti di cui all'art. 8, comma 1.
3. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e
degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati
all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in
cui si verificano.".
- Il testo dell'art. 22, del decreto ministeriale n.
164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 22 (Garanzie). - 1. I professionisti ed i
certificatori stipulano una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero
dei contribuenti assistiti, nonche' alnumero dei visti di
conformita', delle asseverazioni e delle certificazioni
tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a due
miliardi di lire, al fine di garantire ai propri clienti il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata.
2. Le imprese di assicurazione danno immediata
comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza
che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.".
- Il testo dell'art. 25, del decreto ministeriale n.
164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 25 (Vigilanza). - 1. I competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate possono chiedere ai
professionisti tutti gli atti e i documenti necessari per
verificare il corretto svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale. I professionisti, in luogo della
consegna della documentazione, possono chiedere che l'esame
della stessa sia effettuato presso di loro ovvero, presso
le sedi delle societa' di servizi di cui gli stessi
professionisti eventualmente si avvalgono.
2. Se a seguito dell'attivita' di cui al comma 1, il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate riscontra
violazioni alle disposizioni degli articoli da 21 a 23,
redige processo verbale di constatazione da notificare al
professionista. Nel processo verbale sono indicate le
irregolarita' riscontrate e viene assegnato un termine non
superiore a novanta giorni entro il quale il professionista
deve eliminare le suddette irregolarita', dandone
comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le
proprie osservazioni.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate, ove non ritenga
soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal
professionista, ovvero non abbia ricevuto la documentazione
da cui risulta che il professionista si e' adeguato a
quanto prescritto, ordina al professionista stesso di
eliminare le irregolarita' riscontrate nel processo verbale
di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel
caso di irregolarita' che presentino aspetti di particolare
gravita' puo' essere disposta la sospensione cautelare
dell'attivita' di assistenza. Decorso inutilmente tale
termine, l'ufficio invia la documentazione relativa alle
suddette irregolarita' all'ufficio competente ai fini della
revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle
dichiarazioni in via telematica di cui all'art. 3, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998, nonche' agli ordini professionali per l'eventuale
adozione di ulteriori provvedimenti.".
- Il testo dell'art. 27, del decreto ministeriale n.
164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 27 (Disposizioni transitorie). - 1. I CAF gia'
autorizzati sulla base della normativa, anteriore alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre
1998, n. 490, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli
5, 6 e 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, inviando all'Agenzia delle
entrate i dati, le notizie, gli atti e i documenti idonei a
costituire prova dell'intervenuto adeguamento. I CAF danno
in ogni caso all'Agenzia delle entrate adeguata
comunicazione, entro il predetto termine, nel caso in cui
sono gia' in possesso dei requisiti di cui agli articoli
citati.
2. I CAF di cui al comma 1, che non inviano le
comunicazioni ivi previste sono considerati decaduti
dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale e sono cancellati dagli Albi di cui
all'art. 9, comma 1. In caso di presentazione di
comunicazioni ritenute incomplete, l'Agenzia delle entrate
invita i CAF ad integrarle entro un termine non superiore a
sessanta giorni, qualora i CAF non provvedano a tale
integrazione gli stessi sono considerati decaduti
dall'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui
all'art. 9, comma 1.".
- Il testo dell'art. 28, del decreto ministeriale n.
164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 28 (Disposizioni finali). - 1. Con propri
provvedimenti organizzativi l'Agenzia delle entrate
individua gli uffici competenti per le attivita' e gli
adempimenti di cui ai capi II e IV.".



 
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