| Gazzetta n. 214 del 14 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |  
| DECRETO 17 maggio 2001 |  
| Erogazione  dei contributi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno  1998,  n. 194, a favore delle regioni a statuto ordinario, quale  concorso  dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al  trasporto  pubblico  locale  in  servizio da oltre quindici anni, nonche'  all'acquisto  di  mezzi  di trasporto pubblico di persone, a trazione  elettrica,  da  utilizzare all'interno dei centri storici e delle  isole  pedonali,  e  di  altri  mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune. |  
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            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE                           di concerto con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Vista  la  legge  18 giugno  1998,  n. 194, recante "Interventi nel settore dei trasporti";  Visto  l'art.  2,  comma  5,  della  citata  legge n. 194/1998, che autorizza   le   regioni   a  statuto  ordinario  a  contrarre  mutui quindicennali  o  altre  operazioni  finanziarie  per provvedere alla sostituzione  di  autobus  destinati  al trasporto pubblico locale in esercizio  da  oltre  quindici anni, nonche' all'acquisto di mezzi di trasporto  pubblico  di  persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno  dei  centri  storici  e delle isole pedonali, e di altri mezzi  di  trasporto  pubblico  di persone, terrestri e lagunari e di impianti  a  fune  adibiti  al  trasporto  di  persone,  cui lo Stato concorre  con  un  contributo  quindicennale  di lire 20 miliardi per l'anno  1997,  di  lire  146  miliardi  per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi  a  decorrere dall'anno 1999, gia' ripartiti con decreto del 20 ottobre  1998,  n.  3158,  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;  Visto  il  medesimo art. 2, comma 6, in base al quale una quota non inferiore  al  cinque  per  cento dei contributi assegnati in base al predetto  comma 5 deve essere utilizzata dalle regioni per finanziare l'acquisto  di  autobus  ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale;  Visto  l'art.  54,  comma  1,  della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge  finanziaria  2000)  con  il  quale,  al  fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati limiti di impegno  quindicennali,  secondo  quanto  specificato  nella relativa tabella  3,  di lire 67 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 62  miliardi  a  decorrere dall'anno 2002, per le finalita' di cui al suindicato art.  2, comma 5, della legge n. 194/1998;  Visto  l'art.  144,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge  finanziaria  2001),  con  il  quale,  allo  stesso fine, sono autorizzati   limiti   di   impegno   quindicennali,  secondo  quanto specificato  nella relativa tabella 1 di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno  2002  per  le  finalita' di cui all'art. 2, comma 6, della citata  legge n. 194/1998 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2003  per  le  finalita'  di  cui all'art. 2, comma 5, della medesima legge;  Vista  la  nota  del  23 marzo  2001, n. 237/Segr., con la quale la regione   Abruzzo  in  qualita'  di  responsabile  del  coordinamento interregionale  trasporti  ha  comunicato  che le regioni interessate hanno  concordato il riparto di detti contributi secondo i criteri di cui  al  decreto  interministeriale  trasporti-tesoro  del 20 ottobre 1998, n. 3158;  Ritenuto,  sulla  base  dei  predetti  criteri,  di  procedere alla ripartizione  tra  le medesime regioni dei nuovi contributi di cui ai richiamati articoli delle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000, secondo le percentuali  riportate  alla  colonna  n.  1  della tabella allegata, costituente parte integrante del presente decreto;                              Decreta:  I  contributi  previsti  dall'art.  54,  comma  1, e dalla relativa tabella  3  della  legge  23 dicembre  1999, n. 488, e dall'art. 144, comma  1, e dalla relativa tabella 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  sono  ripartiti  tra le regioni a statuto ordinario, in base ai criteri  indicati  nelle  premesse,  secondo  quanto  previsto  nelle colonne  2,  3,  4  e  5  della  tabella  allegata, costituente parte integrante del presente decreto.  Il  presente  decreto  verra'  sottoposto  alla registrazione della Corte  dei  conti  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 17 maggio 2001                                   p. Il Ministro dei trasporti                                        e della navigazione                                              Angelini
  p. Il Ministro del tesoro, del bilancio    e della programmazione economica                 Giarda
   Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 262  |  
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