Gazzetta n. 214 del 14 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 5 aprile 2001
Individuazione dei progetti presentati dalle regioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani di cui all'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, beneficiari del cofinanziamento e ripartizione delle relative risorse finanziarie.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 71, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede lo stanziamento complessivo di lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999 e lire 700 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, volti alla realizzazione di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani;
Visto l'art. 71, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede, tra l'altro, l'elaborazione di specifici progetti per la realizzazione degli interventi da parte delle regioni nel cui territorio sono situati i grandi centri urbani individuati dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della sanita';
Visto l'art. 71, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede, tra l'altro, che il Ministro della sanita', d'intesa con la citata Conferenza unificata, individui i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni interessate;
Visto il decreto del Ministero della sanita' del 15 settembre 1999 concernente i "Criteri, modalita' e termini per la elaborazione e la presentazione dei progetti, ai sensi dell'art. 71, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448";
Vista la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, che incrementa il finanziamento previsto dal citato art. 71, legge n. 448/1988, di lire 300 miliardi per ciascuno degli 2000, 2001 e 2002;
Visto l'atto con il quale, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della citata legge n. 448/1998, la Conferenza unificata ha individuato, su proposta del Ministro della sanita', i grandi centri urbani nei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Catania, Bari, Venezia, Taranto, Reggio Calabria, Cagliari, Perugia, Ancona, L'Aquila, Campobasso, Potenza e Catanzaro;
Visti il decreto del Ministro della sanita' 16 giugno 2000 concernente la istituzione, la definizione dei compiti e la composizione della Commissione paritetica di cui all'art. 71, comma 2, della citata legge n. 448/1998 e i successivi decreti di conferma o modifica della composizione;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 8 febbraio 2000 recante la ripartizione ed erogazione delle risorse per la progettazione di cui ai decreto ministeriale 15 settembre 1999;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 20 novembre 2000 che proroga il termine di durata in carica della Commissione paritetica di cui al decreto ministeriale 16 giugno 2000, come stabilito dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto;
Considerati i progetti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, di seguito specificati presentati dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, entro il termine stabilito dal citato decreto ministeriale 15 settembre 1999 e le relative richieste di finanziamento;
Considerato che, relativamente alla regione Molise, decorso inutilmente il termine fissato dal citato decreto ministeriale 15 settembre 1999, nei successivi trenta giorni il comune di Campobasso ha presentato un proprio progetto, cosi' come previsto dall'art. 4 del citato decreto;
Considerato che la regione Molise, previa intesa con il comune di Campobasso, con nota prot. 1454 del 31 gennaio 2001 ha dichiarato la propria competenza per quanto concerne l'attuazione del programma di riqualificazione;
Preso atto del parere della Commissione paritetica, trasmesso con lettera prot. n. 226/00/D.1.42.2 del 18 gennaio 2001, a conclusione dell'istruttoria dei progetti, come previsto dal citato art. 71, comma 2, legge n. 448/1998, e predisposto sulla base dei criteri di analisi e della metodologia di lavoro definiti dalla Commissione stessa nel documento di parere;
Ritenuto di dare attuazione alle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica nel parere citato, condividendone in linea di principio i requisiti principali individuati ai fini della valutazione, e cioe' la qualita' del progetto, la solidita' della programmazione, la compatibilita' delle risorse nonche' le specificita' di alcuni centri urbani;
Preso atto che la regione Marche, con nota prot. n. 15367/San3/PM del 13 dicembre 2000, ha chiesto di poter fruire di ulteriori risorse nell'ambito degli stanziamenti previsti dal Programma ex art. 71, legge n. 448/1998 nella misura stimata di lire 40 miliardi, per far fronte all'urgente ripristino dei servizi ospedalieri anconetani danneggiati a seguito del verificarsi dei recenti incendi;
Considerato che il Senato della Repubblica, con l'ordine del giorno 9.4885.841 del 16 dicembre 2000, in relazione ai gravi danni apportati dagli incendi all'ospedale Umberto I - Torrette di Ancona, ha impegnato il Governo a tenere conto della particolare situazione determinatasi nella citta' di Ancona, in sede di riparto alla regioni dei 4.000 miliardi aggiunti, dal disegno di legge finanziaria per il 2001, a quelli previsti dalla legge n. 67 del 1988;
Considerato che le risorse previste per il Programma di riqualificazione ex art. 71, legge n. 448/1998, consentono di rispondere, in tempi immediati, per la quota di L. 26.206.000.000, alle necessita' espresse della regione Marche con la citata nota, condivise a livello parlamentare e governativo, assegnando alla regione interessata, oltre a quanto richiesto per il progetto di riqualificazione, ulteriori 40 miliardi per far fronte all'urgente ripristino dei servizi ospedalieri anconetani danneggiati a seguito del verificarsi dei recenti incendi;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 22 marzo 2001;

Decreta:
Art. 1.
Individuazione del progetti beneficiari del cofinanziamento

1. In relazione ai progetti presentati dalle regioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani di cui all'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base dell'istruttoria e del relativo parere espresso dalla Commissione paritetica di cui al decreto ministeriale 16 giugno 2000, applicando i criteri per la valutazione dei progetti indicati nell'allegato al decreto del Ministero della sanita' del 15 settembre 1999, sono individuati i progetti beneficiari del cofinanziamento, come indicati nella tabella allegata (allegato 1), che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Ripartizione delle risorse

1. E' approvata la ripartizione della somma di L. 2.400.000.000.000, pari a 1.239.496.557,81 euro, volti alla realizzazione degli interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani relativi ai progetti di cui al precedente articolo, come da tabella allegata.
2. Le somme ripartite sono assegnate alle regioni come da tabella allegata.
3. Le risorse assegnate alle singole regioni sono comprensive della quota erogata per la progettazione di cui al decreto del Ministro della sanita' 8 febbraio 2000.
4. Le risorse assegnate alla regione Marche, in attuazione di quanto previsto e motivato nelle premesse, sono comprensive di L. 26.206.000.000 destinate all'urgente ripristino dei servizi ospedalieri anconetani danneggiati a seguito del verificarsi dei recenti incendi.
 
Art. 3. Modalita' per l'attuazione dei programmi e per l'erogazione delle
risorse

1. Le modalita' per l'attuazione dei programmi e per l'erogazione delle risorse sono specificate nell'allegato (allegato 2), che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Ministero della sanita', Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici, assicura forme di sostegno alle regioni per lo sviluppo e l'attuazione della progettazione, anche attraverso la promozione di apposito nucleo interregionale, al fine di verificare le coerenze evidenziate dalla Commissione, nonche' produrre le eventuali integrazioni documentali di cui al comma precedente.
 
Art. 4.
Monitoraggio

1. Al fine di verificare lo stato di realizzazione dei progetti e la congruita' di quanto realizzato con quanto previsto in sede progettuale, il Ministero della sanita' e le regioni concordano i dati e le modalita' con cui le regioni stesse aggiornano semestralmente (giugno- dicembre) il monitoraggio informatico del programma.
2. La Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici, anche avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede alla verifica in itinere ed ex post dell'attuazione dei progetti, attraverso le informazioni fornite dalle regioni in base al comma precedente.
3. Al fine di consentire l'attivazione di tempestivi interventi di sostegno da parte dell'amministrazione centrale, le regioni sono tenute a comunicare al Ministero della sanita', Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici, l'eventuale insorgenza di situazioni di criticita' che non consentano la realizzazione o la prosecuzione del progetto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2001

Il Ministro: Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 51
 
Allegato 1
----> Vedere Tabella <----
 
Allegato 2

Direzione generale del sistema informativo e statistico degli
investimenti strutturali e tecnologici

Premessa.
Il decreto del Ministro della sanita' del 16 giugno 2000, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ha disposto l'istituzione, la definizione dei compiti e la composizione della commissione paritetica Ministero della sanita' - Regioni - A.N.C.I., incaricata, a norma dell'art. 71, comma 2, della legge n. 448, dell'istruttoria dei progetti elaborati dalle regioni per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani.
La Commissione, insediatasi il 21 settembre 2000, ha concluso l'attivita' istruttoria il 14 dicembre 2000 con la predisposizione del parere, trasmesso al Ministro della sanita' con nota prot. n. 226/00/D.1.42.2 del 18 gennaio 2001.
Il Ministro della sanita', condividendo in linea di principio i requisiti principali individuati dalla Commissione paritetica ai fini della valutazione, e cioe' la qualita' del progetto, la solidita' della programmazione, la compatibilita' delle risorse nonche' le specificita' di alcuni centri urbani, ha ritenuto di dare attuazione alle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica, anche in considerazione dei requisiti previsti per l'ammissione a finanziamento dall'allegato al decreto del Ministero della sanita' del 15 settembre 1999.
Cio' premesso, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione del programma di riqualificazione, le regioni, acquisito il parere della Commissione paritetica, notificato da questo Ministero, procederanno come segue.

Procedure per l'istruttoria e l'attuazione del progetto

A) Verifica del progetto.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, la regione, al fine di attuare il programma indicato nel progetto regionale ammesso al cofinanziamento, procede alla verifica dei sottoprogetti e degli interventi inseriti nel progetto regionale, per renderli coerenti con le valutazioni espresse nel parere della Commissione paritetica, apportando le necessarie modifiche e/o integrazioni richieste dalla Commissione stessa.
Qualora la quota assegnata alla regione si discosti dal finanziamento richiesto, la regione procede al riallineamento dei sottoprogetti e degli interventi nell'ambito della quota stessa, attraverso la decurtazione di alcuni interventi o parte di questi, fermo restando la coerenza generale del programma.
L'eventuale aggiornamento del programma regionale, debitamente motivato, dovra' essere trasmesso alla Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici.
Una volta proceduto alla verifica e ai necessari interventi, la regione, entro il termine sopra stabilito, trasmette alla competente Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici, una scheda riepilogativa, concordata con le regioni, contenente un aggiornamento, ovvero una conferma dei dati di programma.

B) Ammissione a finanziamento.
La Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione regionale di cui sopra, verificata l'attuazione delle indicazioni espresse nel parere dalla Commissione paritetica secondo quanto previsto al precedente punto A), eroga alla regione una quota pari al 5% del finanziamento previsto a carico dello Stato, a valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero della sanita', capitolo 7560, per consentire di procedere alla progettazione esecutiva e all'avvio degli interventi.
Entro la successiva scadenza semestrale (giugno-dicembre), la regione certifica l'avvenuta spesa della prima quota del 5% di cui sopra, ed invia una richiesta per l'erogazione della somma che prevede di spendere nel successivo semestre. Le somme richieste saranno erogate alla regione o all'ente appaltante appositamente da questa individuato. Le quote successive saranno erogate con cadenza semestrale, a fronte della dichiarazione della regione stessa di aver speso almeno il 70% della quota precedente. Qualora, alla prevista cadenza semestrale, in assenza di giustificato motivo, la regione non abbia speso almeno il 70% della quota precedente, l'erogazione delle ulteriori quote viene sospesa fino al semestre successivo. Decorso inutilmente anche questo termine, verificate, da parte della regione in accordo con il Ministero della sanita' e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, tutte le azioni volte alla rimozione della situazione di criticita' che ostacola la prosecuzione del sottoprogetto, il finanziamento viene sospeso al fine di verificarne i presupposti per la revoca e stabilire la misura della somma da revocare, anche fino al 100%.
In caso di revoca del finanziamento relativo ad un determinato sottoprogetto, le somme erogate verranno recuperate in occasione del primo trasferimento di risorse dal Ministero della sanita' alla regione interessata.
Le richieste di erogazione del finanziamento devono essere prodotte dalla regione secondo le procedure e il modello che verra' predisposto dalla competente Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici
Per tutti gli interventi di tipo strutturale in cui e' articolato il sottoprogetto sara' acquisita in atti, dalla regione, al momento della valutazione dei progetti esecutivi per l'ammissione al finanziamento, la documentazione che ne garantisce:
il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici di cui alla legge n. 109/1994 e successive modificazioni e della normativa europea in materia;
il rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 con specifico riguardo alla sicurezza, alla congruita' del costo, alla qualita' dell'opera.
Per l'erogazione del finanziamento delle quote semestrali richieste dalle regioni, nei limiti delle risorse disponibili nell'anno, si seguira' il criterio cronologico di acquisizione, presso il Ministero della sanita', delle richieste di finanziamento presentate dalle regioni con le modalita' indicate al presente punto B).
 
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