| Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 2001, n. 345 |  
| Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 6 e 87, comma quinto, della Costituzione;  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Vista  la  legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche;  Considerato che l'articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, prevede per la sua attuazione l'emanazione di norme regolamentari;  Acquisito il parere delle regioni interessate;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 15 gennaio 2001;  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri dell'interno,   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;
                                E m a n a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                       Ambito di applicazione  1.  Il  presente  regolamento  e' emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in seguito denominata "legge".  2.  Il  presente regolamento disciplina altresi' l'attuazione della legge  alla  minoranza  linguistica  slovena,  con  riferimento  alle disposizioni  della legge medesima che trovano ancora applicazione ai sensi  dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante  "Norme  per  la  tutela  della minoranza linguistica slovena dalla regione Friuli-Venezia Giulia".  3.  L'ambito  territoriale  e  sub-comunale  in cui si applicano le disposizioni  di  tutela  di  ciascuna  minoranza linguistica storica previste  dalla  legge coincide con il territorio in cui la minoranza e'  storicamente  radicata  e in cui la lingua ammessa a tutela e' il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica.  4.  Entro  novanta  giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai  soggetti  di  cui  al  comma  1  dell'articolo 3  della legge, i consigli  provinciali,  sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi, sulla  delimitazione  dell'ambito territoriale, con atto motivato. Lo stesso  termine  decorre  dalla  comunicazione  dei  risultati  della avvenuta consultazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge, con  la  quale  la popolazione residente nel comune si e' pronunciata favorevolmente  alla delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela.  5.  La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di  esso  sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge  statale  o  regionale anteriore alla data di entrata in vigore della  legge  e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall'articolo 2 della legge stessa.  6.  Entro  quindici  giorni  dalla  adozione  dei  provvedimenti di delimitazione  territoriale  o di variazione di essa i presidenti dei consigli  provinciali  ne  danno  comunicazione  alla  Presidenza del Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero  dell'interno  - Ufficio centrale per i problemi delle zone di  confine  e  delle  minoranze  etniche, nonche' al Ministero delle comunicazioni,  all'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni, alla  societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alla regione interessata.  7. Le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge, nei casi  previsti  dall'articolo 3, comma 3, della legge medesima, entro quindici giorni dalla costituzione degli organismi di coordinamento e di  proposta  ne  danno  comunicazione,  per  il riconoscimento, alle amministrazioni  previste  al  comma 4 del presente articolo. Per gli organismi  di  coordinamento  e  di  proposta  gia'  istituiti  dalle minoranze,  la  comunicazione  avviene  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore dal presente regolamento. 
                                         Avvertenza:              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:              -  L'art.  6  della  Costituzione  cita: "La Repubblica          tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.".              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di          legge e i regolamenti.              -  Il  testo  del  comma  1,  dell'art.  17 della legge          23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:                "1. Con   decreto  del  Presidente  dela  Repubblica,          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possono  essere emanati          regolamenti per disciplinare:                  a)   l'asecuzione   delle   leggi   e  dei  decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                  b)  l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;                  c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                  d)   l'organizzazione  ed  il  funzionamento  delle          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate          dalla legge;                  e) (lettera soppressa)".              -   La   legge  15 dicembre  1999,  n.  482,  e'  stata          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre          1999.              - L'art. 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, cita:          "Le  norme regolamentari di attuazione della presente legge          sono  adottate  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in          vigore della medesima, sentite le regioni interessate.".
            Note all'art. 1:              -  Per l'art. 17, della legge 15 dicembre 1999, n. 482,          e' riportato nelle note alle premesse.              -  Si  riporta il testo del comma 2, dell'art. 1, della          legge 23 febbraio 2001, n. 38:                "2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza          linguistica  slovena  si  applicano  le  disposizioni della          legge  15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente          previsto dalla presente legge.".              -  Il testo dell'intero art. 3, della legge 15 dicembre          1999, n. 48, e' riportato nella nota all'art. 5.              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  della  legge          15 dicembre 1999, n. 482:              "Art.   2.   -  1.  In  attuazione  dell'art.  6  della          Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti          dagli  organismi  europei  e  internazionali, la Repubblica          tutela  la  lingua e la cultura delle popolazioni albanesi,          catalane,  germaniche, greche, slovene e croate e di quelle          parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il          ladino, l'occitano e il sardo.".              -  Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 3, della          legge 15 dicembre 1999, n. 482:                "3.  Quando le minoranze linguistiche di cui all'art.          2   si  trovano  distribuite  su  territori  provinciali  o          regionali  diversi,  esse  possono  costituire organismi di          coordinamento   e   di   proposta,   che  gli  enti  locali          interessati hanno facolta' di riconoscere.".
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|   |                                 Art. 2. Uso  della  lingua  delle minoranze nelle scuole materne elementari e                      secondarie di primo grado  1.  Al  fine  di  assicurare l'apprendimento della lingua ammessa a tutela  nelle  istituzioni  scolastiche  di  cui all'articolo 4 della legge,  il  Ministro  della pubblica istruzione, prima dell'inizio di ogni  anno  scolastico,  indica  i  criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 della legge.  2.  Le  istituzioni  scolastiche di cui all'articolo 4 della legge, nell'ambito della propria autonomia, prevista dall'articolo 21, commi 5,  7,  8,  9,  10 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' dal decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dei criteri  di  cui  al  comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle universita' delle regioni interessate, possono avviare una fase di  sperimentazione con l'attivazione di corsi di insegnamento di cui all'articolo  4  della  legge,  per  una durata massima di tre anni a decorrere dalla comunicazione da parte dei consigli provinciali degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge medesima.  3.  Dalla  fase di sperimentazione, di cui al comma 2, sono escluse le  istituzioni  scolastiche che gia' usano anche in via sperimentale una delle lingue ammesse a tutela. 
                                         Note all'art. 2:              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  della  legge          15 dicembre 1999, n. 482:              "Art.  4.  -  1. Nelle scuole materne dei comuni di cui          all'art.   3,  l'educazione  linguistica  prevede,  accanto          all'uso  della  lingua  italiana,  anche l'uso della lingua          della   minoranza   per   lo  svolgimento  delle  attivita'          educative.   Nelle   scuole   elementari   e  nelle  scuole          secondarie  di  primo  grado  e' previsto l'uso anche della          lingua della minoranza come strumento di insegnamento.              2.  Le  istituzioni scolastiche elementari e secondarie          di  primo grado, in conformita' a quanto previsto dall'art.          3,   comma   1,   della   presente   legge,  nell'esercizio          dell'autonomia  organizzativa  e  didattica di cui all'art.          21,  commi  8  e  9,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei          limiti   dell'orario  curriculare  complessivo  definito  a          livello  nazionale  e nel rispetto dei complessivi obblighi          di  servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi,          al  fine  di  assicurare l'apprendimento della lingua della          minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei          genitori  degli  alunni,  le modalita' di svolgimento delle          attivita'  di  insegnamento della lingua e delle tradizioni          culturali delle comunita' locali, stabilendone i tempi e le          metodologie,  nonche'  stabilendo  i criteri di valutazione          degli   alunni   e  le  modalita'  di  impiego  di  docenti          qualificati.              3.  Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma          2,  ai  sensi  dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo          1997,  n.  59,  sia'  singolarmente sia in forma associata,          possono  realizzare  ampliamenti  dell'offerta formativa in          favore   degli  adulti.  Nell'esercizio  dell'autonomia  di          ricerca,  sperimentazione e sviluppo, di cui al citato art.          21,  comma 10,  le  istituzioni scolastiche adottano, anche          attraverso  forme  associate,  iniziative  nel  campo dello          studio  delle  lingue  e  delle  tradizioni culturali degli          appartenenti  ad  una minoranza linguistica riconosciuta ai          sensi   degli  articoli  2  e  3  della  presente  legge  e          perseguono  attivita'  di  formazione e aggiornamento degli          insegnanti  addetti  alle medesime discipline. A tale scopo          le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai          sensi  dell'art. 21, comma 12, della citata legge n. 59 del          1997.              4.  Le  iniziative  previste  dai  commi  2  e  3  sono          realizzate    dalle    medesime   istituzioni   scolastiche          avvalendosi  delle  risorse  umane  a  disposizione,  della          dotazione  finanziaria  attribuita  ai  sensi dell'art. 21,          comma  5,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' delle          risorse  aggiuntive  reperibili con convenzioni, prevedendo          tra  le  priorita' stabilite dal medesimo comma 5 quelle di          cui  alla presente legge. Nella ripartizione, delle risorse          di cui al citato comma 5 dell'art. 21 della legge n. 59 del          1997,  si  tiene conto delle priorita' aggiuntive di cui al          presente comma.              5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano          alla   istituzione   scolastica  interessata  se  intendono          avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua          della minoranza.".              -  Si  riporta  il testo dei commi 5, 7, 8, 9, 10 e 12,          dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59:                "5.   La   dotazione   finanziaria  essenziale  delle          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di          ciascun indirizzo di scuola.              (Omissis).              7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli          standard di livello nazionale.              8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione          plurisettimanale.              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al          perseguimento   degli   obiettivi   generali  del  sistema          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del          raggiungimento degli obiettivi.              10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche          in orari extrascolastici e ai fini di raccordo con il mondo          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,          la  biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle          istituzioni scolastiche autonome.              (Omissis).              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono          stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e          universitario.".              -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo          1999, n. 275, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario          alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1999.              -  Per  il  testo del comma 1, dell'art. 3, della legge          15 dicembre 1999, n. 482, si veda nelle note all'art. 5.
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|   |                                 Art. 3. Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua                           delle minoranze  1.   Il   Ministero   della  pubblica  istruzione  e  il  Ministero dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e  tecnologica favoriscono   le  attivita'  di  ricerca,  formazione,  aggiornamento professionale  ed  educazione  permanente  a sostegno delle finalita' della legge. Essi, in sede di coordinamento ministeriale, definiscono annualmente   un   quadro   formativo  di  riferimento  nel  rispetto dell'autonomia    didattica   delle   istituzioni   universitarie   e scolastiche  delle regioni interessate; nell'ambito di tale quadro di riferimento  le  istituzioni  universitarie  e  scolastiche prevedono percorsi  formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e  le istituzioni universitarie attivano corsi universitari di lingua e  cultura  delle  minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge. 
                                         Nota all'art. 3:              -  L'art.  2  della  legge 15 dicembre 1999, n. 482, e'          riportato nelle note all'art. 1.
                           |  
|   |                                 Art. 4. Uso  della  lingua  delle  minoranze da parte dei membri dei consigli           comunali, comunita' montane, province e regioni  1.  Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali ed i regolamenti interni  dei  consigli  regionali,  nei cui territori si applicano le disposizioni  di  tutela,  stabiliscono le forme e le modalita' degli interventi  in  lingua  minoritaria  da parte dei membri degli organi elettivi.  2.  Al fine di garantire l'immediata traduzione in lingua italiana, nei  casi  previsti  dall'articolo  7,  comma  3, della legge, l'ente locale  o  la  regione assicurano la presenza di personale interprete qualificato.  3.  La  presenza  della condizione, di cui all'articolo 7, comma 2, della  legge,  deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli organi deliberanti. 
                                         Nota all'art. 4:              -  Si  riporta  il  testo dei commi 2 e 3, dell'art. 7,          della legge 15 dicembre 1999, n. 482:              "2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1 si applica          altresi'  ai  consiglieri  delle  comunita'  montane, delle          province  e  delle  regioni,  i cui territori ricomprendano          comuni  nei  quali  e'  riconosciuta  la  lingua  ammessa a          tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per          cento della popolazione interessata.              3.   Qualora   uno   o  piu'  componenti  degli  organi          collegiali  di  cui  ai  commi  1  e  2  dichiarino  di non          conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita          una immediata traduzione in lingua italiana.".
                           |  
|   |                                 Art. 5. Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a                               tutela  1.  I  comuni  nei  territori  individuati ai sensi dell'articolo 3 della   legge,   si   avvalgono  di  traduttori  qualificati  per  la pubblicazione  nella  lingua  ammessa  a  tutela degli atti ufficiali dello  Stato,  delle  regioni e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici non territoriali. 
                                         Nota all' art. 5:              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge          15 dicembre 1999, n. 482:              "Art. 3. - 1. La delimitazione dell'ambito territoriale          e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela          delle   minoranze   linguistiche  storiche  previste  dalla          presente  legge  e'  adottata  dal  consiglio  provinciale,          sentiti  i  comuni  interessati,  su richiesta di almeno il          quindici  per  cento  dei  cittadini  iscritti  nelle liste          elettorali  e  residenti  nei  comuni  stessi, ovvero di un          terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.              2.  Nel  caso  in  cui  non  sussista  alcuna delle due          condizioni  di  cui  al  comma  1  e qualora sul territorio          comunale   insista   comunque   una  minoranza  linguistica          ricompresa  nell'elenco  di cui all'art. 2, il procedimento          inizia  qualora  si  pronunci favorevolmente la popolazione          residente,  attraverso  apposita consultazione promossa dai          soggetti  aventi  titolo  e  con  le modalita' previste dai          rispettivi statuti e regolamenti comunali.              3.  Quando  le minoranze linguistiche di cui all'art. 2          si trovano distribuite su territori provinciali o regionali          diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento          e  di  proposta,  che  gli  enti  locali  interessati hanno          facolta' di riconoscere.".
                           |  
|   |                                 Art. 6. Uso  orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle                      pubbliche amministrazioni  1.  In  attuazione  dell'articolo  9  della legge, gli uffici delle pubbliche  amministrazioni,  nei  comuni  di cui all'articolo 3 della legge medesima, istituiscono almeno uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela e possono prevedere indicazioni scritte  rivolte  al pubblico, redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignita' grafica.  2.  Le  amministrazioni  pubbliche interessate, anche di concerto e nel  quadro  di  un programma di misure tra loro coerenti, sentite le istituzioni  di  cui  all'articolo  16 della legge, e nell'ambito dei criteri  definiti  ai  sensi  del  comma 1, dell'articolo 8, valutano l'opportunita' di modulare gli interventi finanziari ed organizzativi secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua.  3.  Gli  uffici  delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per la finalita' di cui all'articolo 9, comma 2, della legge, possono anche  stipulare  convenzioni  con  istituti  pubblici  di  ricerca e professionali,   istituzioni   scolastiche,   universita',  ed  altri soggetti  istituzionali  o  con  associazioni  senza  scopo di lucro, operanti  nell'ambito  territoriale  da  almeno  tre anni, al fine di reperire  e  formare  personale  in grado di rispondere alle esigenze previste  dalla  legge,  ovvero consorziarsi tra loro per le suddette medesime finalita'.  4. Per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in  lingua  italiana.  In attuazione dell'articolo 9 della legge, gli enti  locali,  nei  cui  territori  si  applicano  le disposizioni di tutela,  disciplinano  l'uso  scritto ed orale della lingua ammessa a tutela   nelle   rispettive   amministrazioni.   Tutte  le  forme  di pubblicita'  degli  atti  previsti da leggi sono effettuate in lingua italiana,  ferma  la  possibilita'  di effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela. 
                                         Note all'art. 6:              - Il testo dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999, n.          482, e' il seguente:              "Art.  9. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7,          nei  comuni  di  cui all'art. 3 e' consentito, negli uffici          delle  amministrazioni  pubbliche,  l'uso  orale  e scritto          della   lingua  ammessa  a  tutela.  Dall'applicazione  del          presente  comma  sono escluse le Forze armate e le Forze di          polizia dello Stato.              2.  Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di          cui  al  comma  1, le pubbliche amministrazioni provvedono,          anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la          presenza  di  personale che sia in grado di rispondere alle          richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A          tal  fine  e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio          dei  Ministri  -  Dipartimento per gli affari regionali, un          Fondo  nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche          con  una  dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a          decorrere  dal  1999.  Tali  risorse,  da considerare quale          limite  massimo  di  spesa,  sono ripartite annualmente con          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite          le amministrazioni interessate.              3.  Nei  procedimenti  davanti  al  giudice  di pace e'          consentito  l'uso  della  lingua  ammessa a tutela. Restano          ferme  le  disposizioni  di  cui all'art. 109 del codice di          procedura penale.".              -  L'art.  3  della  legge 15 dicembre 1999, n. 482, e'          riportato nella nota all'art. 5.              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16,  della  legge          15 dicembre 1999, n. 482:              "Art.  16.  -  1.  Le  regioni  e  le  province possono          provvedere,   a  carico  delle  proprie  disponibilita'  di          bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela          delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni          considerate  dalla  presente  legge,  ovvero favoriscono la          costituzione   di   sezioni   autonome   delle  istituzioni          culturali locali gia' esistenti.".
                           |  
|   |                                 Art. 7. Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari  1. La domanda, il provvedimento, le copie relative, gli scritti e i documenti  prodotti  ai fini dell'articolo 11 della legge sono esenti da ogni tassa. Copia del decreto di ripristino del nome o del cognome e'  trasmessa dal prefetto al sindaco del comune di residenza, che ne da'  comunicazione  agli  uffici  e alle amministrazioni interessati, nonche'  all'ufficiale  dello  stato civile, perche' si provveda alle annotazioni   di  cui  all'articolo 94,  comma  1,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, limitatamente, per  quanto  concerne i discendenti maggiorenni, a coloro che abbiano prestato  il  proprio  consenso.  Il  consenso  e'  prestato mediante esplicita  dichiarazione,  accompagnata  da  copia  fotostatica di un documento di identita' che viene allegata alla domanda. 
                                         Note all'art. 7:              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11,  della  legge          15 dicembre 1999, n. 482:              "Art.  11.  -  1.  I  cittadini  che fanno parte di una          minoranza  linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli          2  e  3 e residenti nei comuni di cui al medesimo art. 3, i          cognomi  o  i  nomi  dei quali siano stati modificati prima          della  data  di entrata in vigore della presente legge o ai          quali  sia  stato impedito in passato di apporre il nome di          battesimo  nella  lingua  della minoranza, hanno diritto di          ottenere,   sulla   base  di  adeguata  documentazione,  il          ripristino  degli stessi in forma originaria. Il ripristino          del  cognome  ha  effetto  anche  per  i  discendenti degli          interessati    che    non    siano maggiorenni    o    che,          se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.              2.  Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare          il  nome  o  il  cognome  che  si  intende  assumere  ed e'          presentata   al   sindaco   del  comune  di  residenza  del          richiedente,  il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al          prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita.          Il  prefetto,  qualora ricorrano i presupposti previsti dal          comma  1,  emana  il  decreto  di ripristino del nome o del          cognome.  Per  i  membri  della stessa famiglia il prefetto          puo' provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione          della   domanda,  il  relativo  provvedimento  puo'  essere          impugnato,  entro  trenta  giorni  dalla comunicazione, con          ricorso  al  Ministro  di  grazia  e  giustizia, che decide          previo  parere  del  Consiglio di Stato. Il procedimento e'          esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni          dalla richiesta.              3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati          provvedono   alle  annotazioni  conseguenti  all'attuazione          delle  disposizioni  di cui al presente articolo. Tutti gli          altri  registri,  tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono          rettificati    d'ufficio   dal   comune   e   dalle   altre          amministrazioni competenti.".              -  Si  riporta  il testo del comma 1, dell'art. 94, del          decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.          396:              "1.  I  decreti  che  autorizzano  il  cambiamento o la          modificazione   del   nome  o  del  cognome  devono  essere          annotati,  su  richiesta  degli  interessati,  nell'atto di          nascita   del  richiedente,  nell'atto  di  matrimonio  del          medesimo  e  negli  atti  di nascita di coloro che ne hanno          derivato  il  cognome.  L'ufficiale  dello stato civile del          luogo  di  residenza,  se  la  nascita  o  il matrimonio e'          avvenuto  in altro comune, deve dare prontamente avviso del          cambiamento  o  della  modifica  all'ufficiale  dello stato          civile  del  luogo della nascita o del matrimonio, che deve          provvedere ad analoga annotazione.".
                           |  
|   |                                 Art. 8                     Procedure di finanziamento
    1.  Entro  il  15 febbraio di ogni anno il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 12 del  presente  regolamento,  definisce  con  decreto i criteri per la ripartizione  dei  fondi  previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a  carattere  nazionale, trasmettono, entro il termine perentorio del 30  giugno di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un programma dettagliato degli interventi  relativi  agli adempimenti previsti dall'articolo 9 della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.  3.  Gli  enti locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie locali  trasmettono, alle regioni di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, un programma dettagliato degli interventi   relativi   agli   adempimenti   previsti   dalla  legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.  4.   Ai   fini   della   istruttoria  relativa  alle  richieste  di finanziamento,   la   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  - Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  stipula  con  le  regioni interessate per territorio specifici protocolli d'intesa in ordine ai progetti  redatti  dai  soggetti  di cui al comma 3. Detti protocolli possono  prevedere  che l'erogazione dei finanziamenti avvenga per il tramite delle regioni stesse.  5.  Ciascuna regione di cui al comma 4, entro il termine perentorio del  30  settembre  di  ogni  anno,  trasmette  alla  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri,  i  progetti  di  cui  al  comma  3, con le modalita'  previste  dai protocolli d'intesa, corredati delle proprie osservazioni,  con  particolare riguardo alla compatibilita', nonche' alla  coerenza  dei  progetti  stessi  con  la legislazione regionale eventualmente  piu'  favorevole  in  materia.  Congiuntamente a detti progetti la regione unisce quello relativo agli interventi regionali.  6. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  sono  ripartite  le  somme  previste  dagli articoli 9 e 15 della legge.  7.  Entro  il 31 dicembre di ogni anno, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  provvede alla liquidazione delle somme spettanti ed al loro  trasferimento  ai  soggetti  di  cui  ai  commi precedenti, nel rispetto delle modalita' previste dal presente articolo.  8.   Le   regioni   provvedono   entro   quarantacinque  giorni  al trasferimento  dei  fondi spettanti ai soggetti che hanno trasmesso i progetti degli interventi ai sensi del comma 3.  9. Qualora una o piu' regioni non aderiscano ai protocolli d'intesa di  cui  al  comma  4,  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento   per   gli   affari  regionali,  provvede  direttamente all'espletamento dei compiti relativi all'istruttoria dei progetti ed alla  relativa  erogazione  dei  finanziamenti  ai soggetti di cui al comma 3.  10.  La  rendicontazione  prevista dall'articolo 15, comma 3, della legge  deve  essere  accompagnata  da  una  relazione esplicativa dei motivi  degli  interventi  che  si  intendono  realizzare e di quelli attuati nell'anno precedente, e dei risultati conseguiti. 
                                         Note all'art. 8:              - Il testo dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999, n.          482, e' riportato nelle note all'art. 6.              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15,  della  legge          15 dicembre 1999, n. 482:              "Art.  15.  - 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli          5,  comma  1,  e  9, comma 2, le spese sostenute dagli enti          locali  per  l'assolvimento  degli obblighi derivanti dalla          presente  legge  sono  poste  a carico del bilancio statale          entro   il   limite   massimo  complessivo  annuo  di  lire          8.700.000.000 a decorrere dal 1999.              2.  L'iscrizione  nei  bilanci  degli enti locali delle          previsioni  di  spesa  per le esigenze di cui al comma 1 e'          subordinata  alla  previa ripartizione delle risorse di cui          al  medesimo  comma  1  tra gli enti locali interessati, da          effettuare  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei          Ministri.              3.  L'erogazione  delle  somme  ripartite  ai sensi del          comma   2   avviene   sulla   base   di   una   appropriata          rendicontazione,  presentata  dall'ente  locale competente,          con   indicazione   dei   motivi  dell'intervento  e  delle          giustificazioni circa la congruita' della spesa.".              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo          28 agosto 1997, n. 281, cita:              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza          Stato-regioni.              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'          presieduta  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per          gli  affari  regionali, ne fanno parte altresi' il Ministro          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,          il Ministro dalle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente          dell'Unione   province   d'Italia.  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere          invitati altri membri del Governo, nonche' rapresentanti di          amministrazioni statali, locali o enti pubblici.              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi          il  presidente ne ravvisi la necessita' e qualora ne faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno.".              -  L'art.  9,  della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e'          riportato nelle note all'art. 6.
                           |  
|   |                                 Art. 9.                            Toponomastica  1.  L'applicazione  dell'articolo  10  della legge, e' disciplinata dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali interessati.  2.  Nel  caso  siano previsti segnali indicatori di localita' anche nella  lingua  ammessa a tutela, si applicano le normative del codice della strada, con pari dignita' grafica delle due lingue. 
                                         Nota all'art. 9:              -  Il testo dell'art. 10, della legge 15 dicembre 1999,          n. 482, e' il seguente:              "Art.  10.  -  1.  Nei  comuni  di  cui  all'art. 3, in          aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono          deliberare  l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni          e agli usi locali.".
                           |  
|   |                                Art. 10.                       Interpreti e traduttori  1.  In  materia  di  incarichi  agli interpreti e ai traduttori, si applicano  le  disposizioni vigenti legislative e contrattuali, anche sotto il profilo del trattamento economico.  |  
|   |                                Art. 11. Contratto  di  servizio  con  la societa' concessionaria del servizio                      pubblico radiotelevisivo  1.  Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 12 della legge, la  convenzione  tra  il  Ministero delle comunicazioni e la societa' concessionaria   del   servizio   pubblico   radiotelevisivo,   e  il conseguente  contratto  di  servizio  individuano,  di preferenza nel territorio  di  appartenenza  di  ciascuna  minoranza,  la sede della societa'  stessa  cui  sono  attribuite  le attivita' di tutela della minoranza,  nonche'  il  contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista  attuazione  per  ciascuna  lingua  minoritaria di una delle misure  oggetto  delle  previsioni  di  cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.  2.  La  convenzione  ed  il  contratto di servizio in corso vengono adeguati, in sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1. 
                                         Note all'art. 11:              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12,  della  legge          15 dicembre 1999, n. 482:              "Art. 12. - 1. Nella convenzione tra il Ministero delle          comunicazioni  e  la  societa'  concessionaria del servizio          pubblico  radiotelevisivo  e  nel  conseguente contratto di          servizio  sono  assicurate  condizioni  per la tutela delle          minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.              2.  Le  regioni  interessate possono altresi' stipulare          apposite  convenzioni  con  la  societa' concessionaria del          servizio    pubblico   radiotelevisivo   per   trasmissioni          giornalistiche  o  programmi nelle lingue ammesse a tutela,          nell'ambito  delle programmazioni radiofoniche e televisive          regionali  della  medesima  societa' concessionaria; per le          stesse  finalita'  le  regioni  possono  stipulare appositi          accordi con emittenti locali.              3.  La  tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito          del  sistema  delle comunicazioni di massa e' di competenza          dell'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni di cui          alla  legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni          di indirizzo della commissione parlamentare per l'indirizzo          generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.".              -  Si  riporta  il testo della lettera a), del comma 1,          dell'art.  11, della Carta europea delle lingue regionali e          minoritarie  (firmata dall'Italia in data 27 giugno 2000 ed          in attesa di ratifica):              "1.  Le  parti si impegnano, nei confronti dei locutori          delle  lingue  regionali  o  minoritarie nei territori dove          queste   lingue   sono  usate,  secondo  la  situazione  di          ciascuna,  nella  misura  in cui l'amministrazione pubblica          abbia,  in maniera diretta o indiretta, competenza,potere o          un  ruolo  in  questo  campo  e  rispettando  i principi di          indipendenza e di autonomia dei mass-media:                a)  nella  misura  in  cui  la radio e la televisione          abbiano una funzione di servizio pubblico:                  i)   ad  assicurare  la  creazione  di  almeno  una          emittente  radiofonica  e  di  un  canale  televisivo nelle          lingue regionali o minoritarie, oppure                  ii)  a  incoraggiare e/o facilitare la creazione di          almeno  una emittente radiofonica e di un canale televisivo          nelle lingue regionali o minoritarie, oppure                  iii)  a  prendere  adeguati provvedimenti affinche'          gli  enti  radiotelevisivi  programmino  delle trasmissioni          nelle lingue regionali o minoritarie.".
                           |  
|   |                                Art. 12.                     Comitato tecnico consultivo  1.  Il  Ministro  per  gli affari regionali almeno due volte l'anno consulta, ai fini della applicazione della legge, l'apposito Comitato tecnico consultivo, istituito con proprio decreto il 17 marzo 2000.  |  
|   |                                 Art. 13                      Disposizioni transitorie
    1.  Nella  prima  fase  di applicazione del presente regolamento, i termini  di  cui  ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, sono fissati in tre mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento; i termini  di  cui  ai  commi  5,  6,  7,  del medesimo articolo 8 sono fissati,  rispettivamente, in quattro, cinque e sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.  2.  Il  presente  regolamento si applica alla minoranza linguistica slovena fino alla completa operativita' della legge 23 febbraio 2001, n.  38,  recante  "Norme  per  la  tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia".  3.   Entro  un  anno  dalla  sua  entrata  in  vigore  il  presente regolamento e' sottoposto a revisione.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 2 maggio 2001                               CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali                                  Bianco, Ministro dell'interno                                  Visco, Ministro del tesoro, del                                     bilancio  e della programmazione                                     economica De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
  Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2001
    Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 358 
                                         Nota all'art. 13:              -  La  legge  23 febbraio  2001,  n. 38 (Norme a tutela          della   minoranza   linguistica   slovena   della   regione          Friuli-Venezia  Giulia), e' stata pubblicata nella Gazzetta          Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001.
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