Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
DECRETO 23 luglio 2001
Approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalita' di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche, nonche' delle modalita' di trasferimento alla Societa' Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento

D I S P O N E:

1. Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:
1.1.1 per sistema di emissione un sistema informatico idoneo all'emissione automatizzata di titoli di accesso cosi' come previsto dall'art. 2 e dall'allegato A del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000;
1.1.2 per titolare del sistema di emissione il soggetto responsabile del funzionamento del sistema stesso e della trasmissione per via telematica o tramite supporto magnetico dei riepiloghi da inviare alla SIAE e che all'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 e' indicato come "soggetto utilizzatore";
1.1.3 per organizzatore il soggetto d'imposta responsabile della manifestazione di spettacolo o di intrattenimento; qualora l'organizzatore gestisca in proprio il sistema di emissione lo stesso riveste anche la figura di titolare;
1.1.4 per log delle transazioni (giornale di fondo) la copia su supporto magnetico dei titoli di accesso emessi da ciascuno dei sistemi di cui all'allegato A del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000;
1.1.5 per riepilogo giornaliero il documento nel quale sono riportati i dati di cui agli allegati B e C riferiti ai:
a. proventi relativi ai titoli di accesso, emessi o annullati nel giorno, distinti per ciascun evento e per ordine di posto;
b. proventi relativi agli abbonamenti, emessi o annullati nel giorno, distinti per organizzatore;
1.1.6 per riepilogo mensile relativo ai titoli di accesso il documento nel quale sono riportati i dati di cui agli allegati B e C riferiti a:
a. proventi, per ordine di posto e complessivi, relativi ai titoli di accesso, emessi o annullati, conseguiti per ogni evento effettuato nel mese;
b. ratei, per ordine di posto e complessivi, degli abbonamenti a turno fisso relativi ad ogni singolo evento effettuato nel mese;
c. proventi relativi agli abbonamenti emessi o annullati nel mese distinti per organizzatore;
1.1.7 per riepilogo mensile relativo agli altri proventi il documento nel quale sono riportati i dati di cui agli allegati B e C riferiti a:
a. altri proventi, non certificati dai titoli di accesso, conseguiti in occasione di ogni evento effettuato nel mese;
b. tutti gli altri proventi del mese, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), conseguiti dagli organizzatori che svolgono in modo prevalente attivita' di spettacolo o di intrattenimento;
1.1.8 per emissione l'operazione di definizione del titolo, ancorche' non stampato, in ogni sua componente prevista dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000, e di registrazione dello stesso nel giornale di fondo (log delle transazioni);
1.1.9 per biglietto-abbonamento il titolo di accesso rilasciato a fronte di un abbonamento a turno libero.
2. Ambito di applicazione
2.1 Le specifiche tecniche contenute nel presente provvedimento si applicano ai sistemi di emissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000.
2.2 Le specifiche tecniche relative ai sistemi di emissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 saranno disciplinate con un successivo provvedimento.
2.3 I sistemi che registrano il log delle transazioni ai sensi del successivo punto 7 sono autorizzati dall'Agenzia delle Entrate sentita la SIAE e sono esentati dall'apposizione del bollo fiscale.
3 Caratteristiche tecniche della carta di attivazione
3.1 La carta di attivazione dei sistemi idonei all'emissione dei titoli di accesso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 consiste in una carta a microprocessore a contatto, conforme allo standard ISO 7816 - 1/2/3/4, caratterizzata dai seguenti elementi:
a. crittografia a chiave pubblica/privata a 1024 bit;
b. calcolo dell'impronta su 160 bit;
c. crittografia simmetrica con apposito algoritmo;
d. generazione della chiave privata a bordo;
e. numeratore progressivo;
f. certificato X.509.
3.2 Le modalita' di interazione dei sistemi con la carta di attivazione sono messe a disposizione direttamente dalla SIAE con apposite specifiche tecniche.
3.3 La carta e' consegnata dalla SIAE che, su richiesta dei titolari interessati, puo' fornire carte diverse dallo standard ISO 7816, comunque caratterizzate dagli stessi elementi di cui al punto 3.1 e dagli stessi requisiti di affidabilita' e sicurezza.
4 Sigillo fiscale
4.1 Il sigillo fiscale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 e' calcolato a mezzo dell'algoritmo a bordo della carta in funzione dei seguenti parametri:

a. codice della carta di attivazione 8 caratteri; b. data emissione (MMGG) 4 caratteri; c. ora emissione (HHMM) 4 caratteri; d. importo del titolo di accesso 8 caratteri; e. progressivo di emissione per carta di attivazione 8 caratteri.
4.2 Il sigillo calcolato dalla carta e' costituito da sedici caratteri ed e' registrato nel log delle transazioni insieme alle altre informazioni previste nell'allegato A del presente provvedimento.
4.3 In luogo del logotipo fiscale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1983, ciascun titolo riporta il numero della carta di attivazione tramite la quale e' calcolato il sigillo fiscale.
5 Rilascio della carta di attivazione
5.1 La SIAE, prima della consegna della carta di attivazione, provvede ad inizializzare la stessa al fine di memorizzare le seguenti informazioni:
a. dati identificativi del titolare e del sistema di emissione;
b. chiave privata associata alla carta;
c. chiave pubblica associata alla carta;
d. algoritmo per il calcolo del sigillo;
e. certificato a chiave pubblica della SIAE;
f. data di attivazione della carta.
5.2 I dati di cui al punto 5.1, lettere a), c) e f), sono memorizzati in un certificato a chiave pubblica utente prodotto secondo lo standard X.509 e registrato nella carta medesima.
5.3 La SIAE provvede inoltre a:
a. memorizzare nel proprio sistema informativo gli elementi associati alla carta ed in particolare il certificato a chiave pubblica utente di cui sopra;
b. assegnare l'indirizzo di posta elettronica associato alla carta;
c. comunicare l'indirizzo di posta elettronica ove inoltrare i riepiloghi giornalieri e mensili.
5.4 Ciascuna carta di attivazione e' associata univocamente ad un sistema di emissione. Ciascun sistema di emissione puo' ospitare piu' carte di attivazione.
6 Log delle transazioni
6.1 Il log delle transazioni contiene la registrazione di ciascun titolo di accesso, emesso o annullato, secondo i tracciati riportati nell'allegato A del presente provvedimento.
6.2 I sistemi di emissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 registrano su un supporto immodificabile, aventi le caratteristiche tecniche indicate dalla Agenzia delle Entrate, il log delle transazioni.
6.3 Il totale dei movimenti giornalieri e' registrato per i sistemi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 nella memoria fiscale del sistema, mentre per i sistemi di cui alla lettera b) sul supporto immodificabile.
6.4 Per i sistemi di emissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000, in caso di perdita della memoria temporanea (memoria statica) all'atto del riavvio del sistema e' impostato di nuovo nella memoria statica il totale giornaliero in base al log delle transazioni.
7. Giornale di fondo in forma digitale
7.1 Qualora il titolare del sistema di emissione intenda conservare il giornale di fondo di ciascun sistema (log delle transazioni) in forma digitale, i dati relativi sono firmati, memorizzati e conservati sui supporti immodificabili di cui al punto 6.2.
7.2 Sul supporto, ad inizio registrazione, e' memorizzato il certificato a chiave pubblica utente presente nella carta di attivazione e, a fine di ciascuna giornata di emissione e' apposta la firma digitale relativa ai dati registrati nella giornata stessa. Nell'ipotesi di ultimazione della capacita' di registrazione del supporto prima della fine della giornata, la firma e' apposta alla fine della registrazione nel corso del medesimo giorno. La firma e' generata in base alla crittografia, con la chiave privata a bordo di una delle carte di attivazione presenti nel sistema, dell'impronta dei dati calcolata attraverso l'algoritmo di hash, presente sulla carta ovvero sul sistema di emissione .
7.3 I supporti relativi al giornale di fondo sono conservati per ventiquattro mesi dalla data di emissione dell'ultimo titolo di accesso registrato in ordine di tempo. I supporti medesimi sono messi a disposizione degli incaricati del controllo per la verifica e per la copia degli stessi.
8. Caratteristiche dei titoli di accesso
8.1 Sui titoli di accesso sono riportati i dati indicati all'art. 3 del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000.
8.2 I dati relativi a ingresso gratuito, riduzione del prezzo e relative causali, sono idoneamente evidenziati al fine di consentirne l'immediata leggibilita'.
9. Soggetti tenuti alla trasmissione dei dati
9.1 I titolari di sistemi di emissione trasmettono alla SIAE i dati previsti al punto 10.1, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 e dal presente provvedimento.
10. Oggetto della trasmissione
10.1 I dati relativi alle informazioni identificative di ogni singolo evento ed ai riepiloghi definiti ai punti 1.1.5 e 1.1.6 costituiscono oggetto della trasmissione secondo le disposizioni di cui al punto 11.
10.2 I dati relativi al riepilogo definito al punto 1.1.7 costituiscono altresi' oggetto della trasmissione secondo le disposizioni di cui al punto 12.
11. Modalita' di trasferimento dei dati relativi ai titoli di accesso
11.1 Il trasferimento alla SIAE dei dati relativi ai riepiloghi giornalieri e mensili di cui ai punti 1.1.5 e 1.1.6 e' effettuato dal titolare del sistema di emissione in via telematica in base allo schema riportato nell'allegato B ed alle modalita' di cui al punto 13.
11.2 Per i casi nei quali e' ammessa la trasmissione dei riepiloghi giornalieri e mensili mediante supporto magnetico, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000, la comunicazione dei dati avviene con le stesse modalita' previste al punto 13.1.
11.3 Per i casi nei quali e' ammessa la trasmissione dei riepiloghi giornalieri e mensili mediante supporto cartaceo, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000, la comunicazione dei dati avviene tramite i modelli di cui agli allegati C.1 e C.2 ovvero mediante stampe prodotte direttamente dal sistema di emissione conformi ai modelli predetti.
11.4 La trasmissione dei dati di cui ai punti 11.2 e 11.3 e' effettuata dal titolare del sistema di emissione all'ufficio SIAE che ha rilasciato la carta di attivazione.
11.5 In caso di mancato o irregolare funzionamento del sistema di emissione, i titoli di accesso emessi manualmente sono registrati, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000, sul modello di cui all'allegato C.1.
11.6 La trasmissione dei dati registrati sui supporti cartacei di cui al punto 11.5 e' effettuata dall'organizzatore all'ufficio SIAE territorialmente competente in relazione al luogo di svolgimento dello spettacolo o dell'intrattenimento.
11.7 L'ufficio SIAE al quale sono consegnati i supporti cartacei o magnetici rilascia apposita ricevuta.
12. Modalita' di trasferimento dei dati relativi agli altri proventi
12.1 E' facolta' di ciascun organizzatore trasmettere i dati relativi ai proventi di cui al punto 1.1.7 con le stesse modalita' definite al punto 11, anche avvalendosi del sistema di emissione dei titoli di accesso. Per l'organizzatore non titolare di sistema la trasmissione viene effettuata su supporto cartaceo di cui agli allegati C.1 e C.2 all'ufficio SIAE territorialmente competente in relazione al proprio domicilio fiscale.
13. Firma e crittografia dei messaggi
13.1 Ogni trasferimento, telematico o tramite supporto magnetico, dal sistema di emissione alla SIAE contiene, oltre ai dati di cui all'allegato B, la firma digitale associata ed il certificato a chiave pubblica utente. La firma digitale e' generata in base alla crittografia, con la chiave privata a bordo di una delle schede di attivazione presenti nel sistema, dell'impronta dei dati di emissione ottenuta attraverso l'algoritmo di hash, presente sulla carta ovvero sul sistema di emissione.
13.2 Per i trasferimenti telematici le ricevute di avvenuta ricezione sono inviate, mediante messaggi di posta elettronica firmati, alla casella assegnata dalla SIAE ad ogni sistema di emissione.
13.3 Al fine di assicurare la riservatezza dei trasferimenti dei dati, e' facolta' del titolare del sistema effettuare i trasferimenti in forma riservata utilizzando un'opportuna chiave simmetrica di sessione generata casualmente. Tale chiave simmetrica, crittografata mediante la chiave pubblica SIAE, e' acclusa ai dati trasmessi in base allo schema di cui all'allegato B.
14. Tempi di trasmissione
14.1 Il riepilogo giornaliero viene trasmesso entro il quinto giorno non festivo successivo a quello cui si riferisce.
14.2 Il riepilogo mensile viene trasmesso entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello cui si riferisce.
15. Funzioni di servizio
15.1 I sistemi di emissione, a richiesta degli incaricati del controllo, permettono l'immediata consultazione, a video e/o su carta, dei dati, aggiornati al momento del controllo, relativi ai:
a. titoli di accesso;
b. riepiloghi giornalieri e mensili.
15.2 Per ciascun titolo di accesso la consultazione consente di accedere ai dati relativi al titolo stesso, sulla base del suo identificativo, consistente nel numero della carta di attivazione e nel numero progressivo o nel sigillo fiscale.
15.3 Per ciascuna giornata di emissione la consultazione consente la verifica dei dati relativi ai titoli di accesso emessi o annullati.
15.4 Per ciascun evento la consultazione consente la verifica dei dati relativi ai titoli di accesso emessi o annullati per singola giornata di emissione, per ordine di posto e per tipologia di titolo.
15.5 Le consultazioni sono disponibili presso il luogo di svolgimento della manifestazione, anche nel caso in cui il sistema di emissione non e' ivi dislocato.
15.6 I dati relativi ai titoli di accesso sono consultabili fino al sessantesimo giorno successivo a quello dell'evento, anche se non effettuato.
15.7 I dati relativi ai riepiloghi giornalieri e mensili sono consultabili per due anni decorrenti dalla data di loro trasmissione alla SIAE.
16. Disciplina transitoria
16.1 I soggetti che, in attesa dell'introduzione degli apparecchi misuratori fiscali o delle idonee biglietterie automatizzate certificano i corrispettivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1999, n. 544, utilizzando i biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640, compilano la distinta di incasso relativamente ai biglietti e trasmettono tale documento all'ufficio SIAE competente in relazione al luogo di spettacolo o di intrattenimento. E' facoltativa l'indicazione sulla distinta di incasso degli altri proventi conseguiti.
16.2 In caso di utilizzo, ai sensi dello stesso articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1999, n. 544, di ricevute fiscali o di scontrini fiscali manuali o prestampati a tagli fissi, il soggetto d'imposta trasmette l'apposito prospetto di cui all'allegato C.3 all'ufficio SIAE indicato al punto 16.1, annotandovi facoltativamente anche i proventi non relativi agli ingressi.
16.3 I soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge del 16 dicembre 1991, n. 398, trasmettono i documenti indicati ai punti 16.1 e 16.2 all'ufficio SIAE competente in relazione al comune ove e' ubicata la sede sociale.
16.4 Le trasmissioni disciplinate al punto 16.1 sono effettuate, per gli eventi relativi ai primi quindici giorni del mese, entro il giorno 20 del mese stesso, e, per gli eventi relativi alla seconda meta' del mese, entro il giorno 5 del mese successivo. Le trasmissioni disciplinate al punto 16.2 sono effettuate entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.
Motivazioni
Il presente atto previsto dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e dal decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000, stabilisce le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica o tramite supporto magnetico o cartaceo alla SIAE dei dati relativi ad ogni genere di prestazione fornita dai soggetti che svolgono in modo prevalente attivita' di spettacolo e/o di intrattenimento.
Per coloro che svolgono dette attivita' in modo non prevalente il presente provvedimento stabilisce che le specifiche tecniche in esso previste dovranno essere tenute presenti per la trasmissione dei dati inerenti esclusivamente i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio delle attivita' di spettacolo e/o intrattenimento.
Si riportano di seguito i riferimenti normativi del presente provvedimento
Attribuzione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 74-quater inserito con l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'articolo 6 sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Legge 26 gennaio 1983 , n. 18, che ha introdotto l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;
Decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge 26 gennaio 1983, n. 18;
Legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante:"Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e n. 640, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi";
Decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre 1999, concernente gli abbonamenti per le attivita' da intrattenimento;
Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, in particolare gli articoli 1 e 7, concernenti obblighi degli esercenti attivita' di intrattenimento e attivita' di spettacolo;
Decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 concernente l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalita' di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche, nonche' le modalita' di trasferimento dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il Direttore dell'Agenzia: ROMANO
 
Allegato A

LOG TRANSAZIONI

Il log delle transazioni contiene tutti i movimenti (emissioni ed annullamenti) relativi ai titoli di accesso, anche in abbonamento, rilasciati tramite un sistema di emissione.
Essendo ciascuna carta associata univocamente ad un sistema di emissione, i movimenti il cui sigillo e' calcolato da tale carta devono essere registrati nel sistema che ospita la carta stessa.
Il log delle transazioni puo' essere registrato, a scelta del titolare, secondo tracciati ASCII a campi fissi di tipo tradizionale o secondo il formato XML conforme alle specifiche dell'Extensible Markup Language 1.0, secondo la Raccomandazione del W3C a data 10 Febbraio 1998.
Il tracciato della registrazione e' quello riportato nel prospetto che segue. In merito si osserva che:
1. Gli annullamenti generano un nuovo titolo di accesso con la notazione "ANNULLATO" completo delle informazioni relative al titolo annullato. Pertanto anche gli annullamenti sono determinati univocamente dal "numero progressivo" e dal "sigillo".
2. Nel caso di titoli "open" , cioe' di titoli validi per una manifestazione che il possessore scegliera' successivamente, questi devono essere registrati come abbonamenti con un proprio codice-abbonamento, il "numero eventi abilitati" = 1 ed il "tipo turno" = L (libero).
3. Il codice di ciascun locale e' fornito dalla SIAE nel momento in cui lo stesso inizia ad operare ed e' disponibile presso gli uffici o sul sito Internet della SIAE.
4. In ciascuna transazione gli importi previsti devono essere espressi tutti in euro o tutti in lire in funzione dell'apposita informazione "Euro/Lire". Nel caso di importi in euro le ultime due cifre indicano sempre i centesimi di euro.
5. Le informazioni relative al titolo di accesso o all'abbonamento sono obbligatorie, salvo che per talune di esse la natura e le caratteristiche dell'evento o del titolo non ne consentano l'indicazione, come ad esempio l'ordine e l'identificativo del posto.
6. Nel tracciato ASCII a campi fissi il contenuto dei campi il cui formato e' A (alfanumerico) deve essere allineato a sinistra ed i valori non significativi devono essere impostati a "spazio" (blank). Il contenuto dei campi il cui formato e' N (numerico) deve essere allineato a destra ed i valori non significativi devono essere impostati a "zero".

Contenuto del documento

a. Struttura record - tracciati ASCII a campi fissi
b. Struttura record - formato XML
c. Tabella 1 - Tipo Evento (TipoGenere)
d. Tabella 2 - Ordini di Posto (Settori)
e. Tabella 3 - Tipo Titolo / Abbonamento
f. Tabella 4 - Altri Proventi
g. Glossario Elementi e Attributi XML
h. Schema di contenuto e validazione documenti XML
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Allegato B
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Allegato C
----> Vedere Allegato <----
 
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