| Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA DELLE ENTRATE |  
| DECRETO 23 luglio 2001 |  
| Approvazione  delle  caratteristiche  degli apparecchi misuratori fiscali,  del  contenuto e delle modalita' di emissione dei titoli di accesso  per  gli  intrattenimenti  e  le attivita' spettacolistiche, nonche' delle modalita' di trasferimento alla Societa' Italiana degli Autori  ed  Editori  (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli  altri  proventi  in  attuazione delle disposizioni recate dagli articoli  6  e  18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000. |  
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                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
     In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento
                             D I S P O N E:
     1. Definizioni   1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:   1.1.1  per  sistema  di  emissione  un  sistema informatico idoneo all'emissione  automatizzata di titoli di accesso cosi' come previsto dall'art. 2 e dall'allegato A del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000;   1.1.2   per   titolare   del  sistema  di  emissione  il  soggetto responsabile   del   funzionamento   del   sistema   stesso  e  della trasmissione  per  via  telematica  o  tramite supporto magnetico dei riepiloghi  da  inviare  alla  SIAE  e  che  all'articolo 9, comma 3, lettera  a),  del  decreto  del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 e' indicato come "soggetto utilizzatore";   1.1.3  per  organizzatore il soggetto d'imposta responsabile della manifestazione   di   spettacolo   o   di   intrattenimento;  qualora l'organizzatore gestisca in proprio il sistema di emissione lo stesso riveste anche la figura di titolare;   1.1.4  per  log  delle transazioni (giornale di fondo) la copia su supporto  magnetico  dei  titoli  di  accesso  emessi da ciascuno dei sistemi di cui all'allegato A del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000;   1.1.5  per  riepilogo  giornaliero  il  documento  nel  quale sono riportati i dati di cui agli allegati B e C riferiti ai:   a.  proventi relativi ai titoli di accesso, emessi o annullati nel giorno, distinti per ciascun evento e per ordine di posto;   b.  proventi  relativi  agli  abbonamenti,  emessi o annullati nel giorno, distinti per organizzatore;   1.1.6  per  riepilogo  mensile  relativo  ai  titoli di accesso il documento  nel quale sono riportati i dati di cui agli allegati B e C riferiti a:   a. proventi, per ordine di posto e complessivi, relativi ai titoli di accesso, emessi o annullati, conseguiti per ogni evento effettuato nel mese;   b.  ratei,  per ordine di posto e complessivi, degli abbonamenti a turno fisso relativi ad ogni singolo evento effettuato nel mese;   c.  proventi relativi agli abbonamenti emessi o annullati nel mese distinti per organizzatore;   1.1.7  per  riepilogo  mensile  relativo  agli  altri  proventi il documento  nel quale sono riportati i dati di cui agli allegati B e C riferiti a:   a.   altri  proventi,  non  certificati  dai  titoli  di  accesso, conseguiti in occasione di ogni evento effettuato nel mese;   b.  tutti  gli altri proventi del mese, diversi da quelli indicati alla  precedente  lettera  a),  conseguiti  dagli  organizzatori  che svolgono   in   modo   prevalente   attivita'   di  spettacolo  o  di intrattenimento;   1.1.8  per  emissione  l'operazione  di  definizione  del  titolo, ancorche' non stampato, in ogni sua componente prevista dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000,  e  di  registrazione  dello  stesso nel giornale di fondo (log delle transazioni);   1.1.9  per biglietto-abbonamento il titolo di accesso rilasciato a fronte di un abbonamento a turno libero.   2. Ambito di applicazione   2.1 Le specifiche tecniche contenute nel presente provvedimento si applicano  ai  sistemi  di  emissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere  a)  e  b),  del  decreto  del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000.   2.2 Le specifiche tecniche relative ai sistemi di emissione di cui all'articolo  2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero delle finanze  del  13  luglio  2000 saranno disciplinate con un successivo provvedimento.   2.3 I sistemi che registrano il log delle transazioni ai sensi del successivo  punto  7  sono  autorizzati  dall'Agenzia  delle  Entrate sentita la SIAE e sono esentati dall'apposizione del bollo fiscale.   3 Caratteristiche tecniche della carta di attivazione   3.1  La  carta di attivazione dei sistemi idonei all'emissione dei titoli  di  accesso  di  cui all'articolo 2 del decreto del Ministero delle   finanze   del   13  luglio  2000  consiste  in  una  carta  a microprocessore  a  contatto,  conforme  allo  standard  ISO  7816  - 1/2/3/4, caratterizzata dai seguenti elementi:   a. crittografia a chiave pubblica/privata a 1024 bit;   b. calcolo dell'impronta su 160 bit;   c. crittografia simmetrica con apposito algoritmo;   d. generazione della chiave privata a bordo;   e. numeratore progressivo;   f. certificato X.509.   3.2  Le  modalita'  di  interazione  dei  sistemi  con la carta di attivazione  sono  messe  a  disposizione direttamente dalla SIAE con apposite specifiche tecniche.   3.3  La  carta  e'  consegnata  dalla  SIAE  che, su richiesta dei titolari  interessati,  puo' fornire carte diverse dallo standard ISO 7816,  comunque  caratterizzate dagli stessi elementi di cui al punto 3.1 e dagli stessi requisiti di affidabilita' e sicurezza.   4 Sigillo fiscale   4.1  Il  sigillo  fiscale  di  cui  all'articolo 5 del decreto del Ministero  delle  finanze  del  13  luglio  2000 e' calcolato a mezzo dell'algoritmo   a   bordo  della  carta  in  funzione  dei  seguenti parametri:
  a. codice della carta di attivazione                  8 caratteri; b. data emissione (MMGG)                              4 caratteri; c. ora emissione (HHMM)                               4 caratteri; d. importo del titolo di accesso                      8 caratteri; e. progressivo di emissione per carta di attivazione  8 caratteri.   4.2  Il  sigillo  calcolato  dalla  carta  e' costituito da sedici caratteri  ed  e'  registrato  nel log delle transazioni insieme alle altre    informazioni   previste   nell'allegato   A   del   presente provvedimento.   4.3 In luogo del logotipo fiscale di cui all'articolo 12, comma 5, del  decreto  del  Ministro  delle finanze del 23 marzo 1983, ciascun titolo  riporta il numero della carta di attivazione tramite la quale e' calcolato il sigillo fiscale.   5 Rilascio della carta di attivazione   5.1  La  SIAE,  prima  della  consegna della carta di attivazione, provvede  ad  inizializzare  la  stessa  al  fine  di  memorizzare le seguenti informazioni:   a. dati identificativi del titolare e del sistema di emissione;   b. chiave privata associata alla carta;   c. chiave pubblica associata alla carta;   d. algoritmo per il calcolo del sigillo;   e. certificato a chiave pubblica della SIAE;   f. data di attivazione della carta.   5.2  I  dati  di  cui  al  punto  5.1,  lettere  a), c) e f), sono memorizzati  in  un  certificato  a  chiave  pubblica utente prodotto secondo lo standard X.509 e registrato nella carta medesima.   5.3 La SIAE provvede inoltre a:   a.  memorizzare  nel  proprio  sistema  informativo  gli  elementi associati  alla  carta  ed  in  particolare  il  certificato a chiave pubblica utente di cui sopra;   b.  assegnare  l'indirizzo  di  posta  elettronica  associato alla carta;   c.  comunicare  l'indirizzo  di  posta elettronica ove inoltrare i riepiloghi giornalieri e mensili.   5.4  Ciascuna carta di attivazione e' associata univocamente ad un sistema di emissione. Ciascun sistema di emissione puo' ospitare piu' carte di attivazione.   6 Log delle transazioni   6.1  Il log delle transazioni contiene la registrazione di ciascun titolo  di accesso, emesso o annullato, secondo i tracciati riportati nell'allegato A del presente provvedimento.   6.2 I sistemi di emissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  del  decreto  del  Ministero  delle  finanze  del 13 luglio 2000 registrano  su  un supporto immodificabile, aventi le caratteristiche tecniche   indicate   dalla  Agenzia  delle  Entrate,  il  log  delle transazioni.   6.3  Il  totale  dei  movimenti  giornalieri  e'  registrato per i sistemi  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero  delle finanze del 13 luglio 2000 nella memoria fiscale del sistema,  mentre  per  i  sistemi di cui alla lettera b) sul supporto immodificabile.   6.4  Per  i  sistemi  di emissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto  del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000,  in  caso di perdita della memoria temporanea (memoria statica) all'atto  del riavvio del sistema e' impostato di nuovo nella memoria statica il totale giornaliero in base al log delle transazioni.   7. Giornale di fondo in forma digitale   7.1   Qualora   il  titolare  del  sistema  di  emissione  intenda conservare  il  giornale  di  fondo  di  ciascun  sistema  (log delle transazioni)  in  forma  digitale,  i  dati  relativi  sono  firmati, memorizzati  e conservati sui supporti immodificabili di cui al punto 6.2.   7.2  Sul  supporto,  ad  inizio  registrazione,  e' memorizzato il certificato   a  chiave  pubblica  utente  presente  nella  carta  di attivazione e, a fine di ciascuna giornata di emissione e' apposta la firma  digitale  relativa  ai  dati registrati nella giornata stessa. Nell'ipotesi  di  ultimazione  della  capacita'  di registrazione del supporto  prima  della  fine della giornata, la firma e' apposta alla fine  della  registrazione nel corso del medesimo giorno. La firma e' generata  in base alla crittografia, con la chiave privata a bordo di una  delle  carte  di attivazione presenti nel sistema, dell'impronta dei  dati  calcolata  attraverso  l'algoritmo di hash, presente sulla carta ovvero sul sistema di emissione .   7.3  I  supporti relativi al giornale di fondo sono conservati per ventiquattro  mesi  dalla  data  di  emissione  dell'ultimo titolo di accesso registrato in ordine di tempo. I supporti medesimi sono messi a  disposizione  degli incaricati del controllo per la verifica e per la copia degli stessi.   8. Caratteristiche dei titoli di accesso   8.1  Sui titoli di accesso sono riportati i dati indicati all'art. 3 del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000.   8.2  I  dati  relativi a ingresso gratuito, riduzione del prezzo e relative causali, sono idoneamente evidenziati al fine di consentirne l'immediata leggibilita'.   9. Soggetti tenuti alla trasmissione dei dati   9.1  I  titolari  di  sistemi di emissione trasmettono alla SIAE i dati  previsti  al  punto  10.1,  secondo  le modalita' stabilite dal decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 e dal presente provvedimento.   10. Oggetto della trasmissione   10.1  I  dati  relativi  alle  informazioni identificative di ogni singolo  evento  ed  ai  riepiloghi  definiti  ai punti 1.1.5 e 1.1.6 costituiscono  oggetto  della trasmissione secondo le disposizioni di cui al punto 11.   10.2  I  dati  relativi  al  riepilogo  definito  al  punto  1.1.7 costituiscono   altresi'   oggetto   della  trasmissione  secondo  le disposizioni di cui al punto 12.   11.  Modalita'  di  trasferimento  dei  dati relativi ai titoli di accesso   11.1  Il  trasferimento  alla SIAE dei dati relativi ai riepiloghi giornalieri e mensili di cui ai punti 1.1.5 e 1.1.6 e' effettuato dal titolare  del  sistema  di  emissione  in via telematica in base allo schema  riportato  nell'allegato  B ed alle modalita' di cui al punto 13.   11.2  Per  i  casi  nei  quali  e'  ammessa  la  trasmissione  dei riepiloghi  giornalieri e mensili mediante supporto magnetico, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze del 13  luglio  2000,  la  comunicazione  dei  dati avviene con le stesse modalita' previste al punto 13.1.   11.3  Per  i  casi  nei  quali  e'  ammessa  la  trasmissione  dei riepiloghi  giornalieri  e mensili mediante supporto cartaceo, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze del 13  luglio  2000, la comunicazione dei dati avviene tramite i modelli di  cui  agli  allegati  C.1  e  C.2  ovvero mediante stampe prodotte direttamente dal sistema di emissione conformi ai modelli predetti.   11.4  La  trasmissione  dei  dati  di  cui ai punti 11.2 e 11.3 e' effettuata dal titolare del sistema di emissione all'ufficio SIAE che ha rilasciato la carta di attivazione.   11.5  In caso di mancato o irregolare funzionamento del sistema di emissione, i titoli di accesso emessi manualmente sono registrati, ai sensi  dell'articolo 8 del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000, sul modello di cui all'allegato C.1.   11.6  La trasmissione dei dati registrati sui supporti cartacei di cui  al  punto 11.5 e' effettuata dall'organizzatore all'ufficio SIAE territorialmente  competente  in  relazione  al  luogo di svolgimento dello spettacolo o dell'intrattenimento.   11.7 L'ufficio SIAE al quale sono consegnati i supporti cartacei o magnetici rilascia apposita ricevuta.   12.  Modalita'  di  trasferimento  dei  dati  relativi  agli altri proventi   12.1  E'  facolta'  di  ciascun  organizzatore  trasmettere i dati relativi  ai  proventi  di cui al punto 1.1.7 con le stesse modalita' definite  al punto 11, anche avvalendosi del sistema di emissione dei titoli  di  accesso.  Per  l'organizzatore non titolare di sistema la trasmissione  viene  effettuata  su  supporto  cartaceo  di  cui agli allegati  C.1  e  C.2 all'ufficio SIAE territorialmente competente in relazione al proprio domicilio fiscale.   13. Firma e crittografia dei messaggi   13.1  Ogni trasferimento, telematico o tramite supporto magnetico, dal  sistema  di  emissione  alla SIAE contiene, oltre ai dati di cui all'allegato  B,  la  firma  digitale  associata  ed il certificato a chiave  pubblica  utente.  La firma digitale e' generata in base alla crittografia,  con  la  chiave privata a bordo di una delle schede di attivazione presenti nel sistema, dell'impronta dei dati di emissione ottenuta  attraverso l'algoritmo di hash, presente sulla carta ovvero sul sistema di emissione.   13.2  Per  i  trasferimenti  telematici  le  ricevute  di avvenuta ricezione  sono  inviate,  mediante  messaggi  di  posta  elettronica firmati,  alla  casella  assegnata  dalla  SIAE  ad  ogni  sistema di emissione.   13.3  Al  fine di assicurare la riservatezza dei trasferimenti dei dati, e' facolta' del titolare del sistema effettuare i trasferimenti in  forma  riservata  utilizzando  un'opportuna  chiave simmetrica di sessione  generata casualmente. Tale chiave simmetrica, crittografata mediante  la  chiave  pubblica  SIAE, e' acclusa ai dati trasmessi in base allo schema di cui all'allegato B.   14. Tempi di trasmissione   14.1  Il  riepilogo  giornaliero  viene  trasmesso entro il quinto giorno non festivo successivo a quello cui si riferisce.   14.2  Il  riepilogo mensile viene trasmesso entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello cui si riferisce.   15. Funzioni di servizio   15.1  I  sistemi  di  emissione,  a richiesta degli incaricati del controllo,  permettono  l'immediata  consultazione,  a  video  e/o su carta, dei dati, aggiornati al momento del controllo, relativi ai:   a. titoli di accesso;   b. riepiloghi giornalieri e mensili.   15.2  Per  ciascun  titolo di accesso la consultazione consente di accedere  ai  dati  relativi  al  titolo  stesso,  sulla base del suo identificativo,  consistente  nel numero della carta di attivazione e nel numero progressivo o nel sigillo fiscale.   15.3  Per ciascuna giornata di emissione la consultazione consente la  verifica  dei  dati  relativi  ai  titoli  di  accesso  emessi  o annullati.   15.4  Per ciascun evento la consultazione consente la verifica dei dati  relativi  ai  titoli  di accesso emessi o annullati per singola giornata di emissione, per ordine di posto e per tipologia di titolo.   15.5   Le  consultazioni  sono  disponibili  presso  il  luogo  di svolgimento della manifestazione, anche nel caso in cui il sistema di emissione non e' ivi dislocato.   15.6  I  dati relativi ai titoli di accesso sono consultabili fino al  sessantesimo giorno successivo a quello dell'evento, anche se non effettuato.   15.7  I  dati  relativi  ai  riepiloghi giornalieri e mensili sono consultabili  per due anni decorrenti dalla data di loro trasmissione alla SIAE.   16. Disciplina transitoria   16.1  I soggetti che, in attesa dell'introduzione degli apparecchi misuratori   fiscali   o   delle  idonee  biglietterie  automatizzate certificano i corrispettivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1999, n. 544, utilizzando i  biglietti  recanti  il  contrassegno  del  concessionario  di  cui all'articolo  17  del  decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre  1972, n. 640, compilano la distinta di incasso relativamente ai biglietti e trasmettono tale documento all'ufficio SIAE competente in  relazione  al  luogo  di  spettacolo  o  di  intrattenimento.  E' facoltativa  l'indicazione  sulla  distinta  di  incasso  degli altri proventi conseguiti.   16.2  In  caso  di utilizzo, ai sensi dello stesso articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1999, n. 544, di  ricevute  fiscali  o di scontrini fiscali manuali o prestampati a tagli  fissi, il soggetto d'imposta trasmette l'apposito prospetto di cui  all'allegato  C.3  all'ufficio  SIAE  indicato  al  punto  16.1, annotandovi  facoltativamente  anche  i  proventi  non  relativi agli ingressi.   16.3  I  soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di  cui  alla  legge  del  16  dicembre  1991,  n. 398, trasmettono i documenti  indicati  ai punti 16.1 e 16.2 all'ufficio SIAE competente in relazione al comune ove e' ubicata la sede sociale.   16.4  Le  trasmissioni disciplinate al punto 16.1 sono effettuate, per  gli  eventi relativi ai primi quindici giorni del mese, entro il giorno  20  del  mese stesso, e, per gli eventi relativi alla seconda meta'   del   mese,  entro  il  giorno  5  del  mese  successivo.  Le trasmissioni  disciplinate  al  punto  16.2  sono effettuate entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.   Motivazioni   Il  presente  atto  previsto  dagli  articoli  6  e 18 del decreto legislativo  26  febbraio  1999,  n.  60, e dal decreto del Ministero delle  finanze  del 13 luglio 2000, stabilisce le specifiche tecniche da  adottare  per  la  trasmissione  telematica  o  tramite  supporto magnetico  o  cartaceo  alla SIAE dei dati relativi ad ogni genere di prestazione  fornita  dai  soggetti  che  svolgono in modo prevalente attivita' di spettacolo e/o di intrattenimento.   Per  coloro che svolgono dette attivita' in modo non prevalente il presente  provvedimento stabilisce che le specifiche tecniche in esso previste dovranno essere tenute presenti per la trasmissione dei dati inerenti   esclusivamente   i   proventi   conseguiti   in  occasione dell'esercizio delle attivita' di spettacolo e/o intrattenimento.   Si  riportano  di  seguito  i  riferimenti  normativi del presente provvedimento   Attribuzione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate   Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);   Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);   Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1).   Disciplina normativa di riferimento   Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 74-quater inserito  con l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;   Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive  modificazioni,  concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'articolo 6 sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;   Legge  26  gennaio  1983  ,  n. 18, che ha introdotto l'obbligo da parte  di  determinate  categorie  di  contribuenti  dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;   Decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante norme di attuazione  delle  disposizioni di cui alla predetta legge 26 gennaio 1983, n. 18;   Legge  3  agosto  1998,  n.  288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;   Decreto  legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante:"Istituzione dell'imposta  sugli  intrattenimenti,  in  attuazione  della  legge 3 agosto  1998,  n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633  e  n.  640,  relativamente  al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi";   Decreto   del  Ministero  delle  finanze  del  29  dicembre  1999, concernente gli abbonamenti per le attivita' da intrattenimento;   Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1999,  n.  544,  recante norme per la semplificazione degli adempimenti   dei   contribuenti   in   materia   di   imposta  sugli intrattenimenti,  in  particolare  gli  articoli  1  e 7, concernenti obblighi  degli esercenti attivita' di intrattenimento e attivita' di spettacolo;   Decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 concernente l'attuazione  delle  disposizioni  recate  dagli  articoli 6 e 18 del decreto   legislativo   26  febbraio  1999,  n.  60,  concernente  le caratteristiche  degli  apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le   modalita'   di   emissione   dei   titoli  di  accesso  per  gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche, nonche' le modalita' di trasferimento dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi.   Il  presente  atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
     Roma, 23 luglio 2001
                                      Il Direttore dell'Agenzia: ROMANO  |  
|   |                                                             Allegato A
                             LOG TRANSAZIONI
     Il  log delle transazioni contiene tutti i movimenti (emissioni ed annullamenti)  relativi  ai  titoli di accesso, anche in abbonamento, rilasciati tramite un sistema di emissione.   Essendo  ciascuna  carta  associata  univocamente ad un sistema di emissione,  i  movimenti  il  cui  sigillo e' calcolato da tale carta devono essere registrati nel sistema che ospita la carta stessa.   Il  log  delle  transazioni  puo'  essere registrato, a scelta del titolare,  secondo tracciati ASCII a campi fissi di tipo tradizionale o  secondo  il  formato  XML conforme alle specifiche dell'Extensible Markup  Language  1.0,  secondo  la Raccomandazione del W3C a data 10 Febbraio 1998.   Il tracciato della registrazione e' quello riportato nel prospetto che segue. In merito si osserva che:   1.  Gli  annullamenti  generano  un nuovo titolo di accesso con la notazione  "ANNULLATO" completo delle informazioni relative al titolo annullato.   Pertanto   anche   gli   annullamenti  sono  determinati univocamente dal "numero progressivo" e dal "sigillo".   2.  Nel  caso  di  titoli  "open" , cioe' di titoli validi per una manifestazione  che  il possessore scegliera' successivamente, questi devono   essere   registrati   come   abbonamenti   con   un  proprio codice-abbonamento,  il  "numero  eventi  abilitati"  = 1 ed il "tipo turno" = L (libero).   3.  Il  codice di ciascun locale e' fornito dalla SIAE nel momento in  cui  lo  stesso  inizia  ad  operare ed e' disponibile presso gli uffici o sul sito Internet della SIAE.   4.  In  ciascuna  transazione  gli  importi previsti devono essere espressi  tutti  in  euro  o  tutti in lire in funzione dell'apposita informazione  "Euro/Lire".  Nel caso di importi in euro le ultime due cifre indicano sempre i centesimi di euro.   5. Le informazioni relative al titolo di accesso o all'abbonamento sono  obbligatorie,  salvo  che  per  talune  di  esse la natura e le caratteristiche   dell'evento   o   del   titolo  non  ne  consentano l'indicazione, come ad esempio l'ordine e l'identificativo del posto.   6. Nel tracciato ASCII a campi fissi il contenuto dei campi il cui formato  e'  A  (alfanumerico)  deve essere allineato a sinistra ed i valori  non significativi devono essere impostati a "spazio" (blank). Il  contenuto  dei  campi  il cui formato e' N (numerico) deve essere allineato  a  destra  ed  i  valori  non  significativi devono essere impostati a "zero".
     Contenuto del documento
     a. Struttura record - tracciati ASCII a campi fissi   b. Struttura record - formato XML   c. Tabella 1 - Tipo Evento (TipoGenere)   d. Tabella 2 - Ordini di Posto (Settori)   e. Tabella 3 - Tipo Titolo / Abbonamento   f. Tabella 4 - Altri Proventi   g. Glossario Elementi e Attributi XML   h. Schema di contenuto e validazione documenti XML                   ---->   Vedere Allegato  <----  |  
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