Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 30 marzo 2001
Assegnazione del contributo straordinario agli istituti e/o enti di ricerca e/o formazione privati e pubblici.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione dei Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato MURST), e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, di trasferimento delle funzioni dei soppressi organismi dell'intervento straordinario presso il MURST;
Visto l'art. 6 della legge n. 104/1995 che regola la competenza MURST nelle aree depresse per il settore della ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 623 dell'8 ottobre 1996 che regolamenta i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici;
Considerato che gli istituti scientifici e culturali a cui si rivolge il presente bando, operano in settori determinanti per la crescita e lo sviluppo delle realta' territoriali e sociali in cui essi stessi operano;
Ritenuta la necessita' di promuovere l'assegnazione di un contributo straordinario per i compiti istituzionali di ricerca e/o formazione degli istituti scientifici e culturali privati nelle aree depresse, obiettivo 1, in quanto i succitati istituti, causa anche la soppressione dell'intervento straordinario, hanno visto diminuire i loro flussi finanziari ai fini della loro immissione sul mercato per l'autofinanziamento previsto a regime;
Vista la carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 in Italia, lettera della Commissione europea n. 2000/ 175/05 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C/175/11 del 24 giugno 2000;
Vista la delibera C.I.P.E. del 25 maggio 2000 di assegnazione sul fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/93 di risorse finanziarie per opere di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio finanziario 2000 tra cui vi sono le iniziative a favore delle istituzioni scientifiche ricadenti nelle aree meridionali per l'importo di L. 15.000.000.000;

Decreta:
Art. 1.
Soggetti ammissibili

1. A valere sull'importo di cui alle premesse del presente decreto, sono ammessi a fruire di contributi straordinari istituti e/o enti di ricerca e/o formazione privati e pubblici, ad esclusione delle universita', con sede operativa nelle aree ricomprese nell'obiettivo 1 del territorio nazionale per il periodo 2000-2006 e che svolgano istituzionalmente attivita' di ricerca e/o formazione post-universitaria di particolare rilievo e interesse per lo sviluppo del territorio.
2. I contributi di cui al comma precedente sono destinati alla totale copertura di attivita' di ricerca e/o formazione, ovvero all'acquisto, ammodernamento, noleggio di attrezzature di ricerca e/o didattiche.
 
Art. 2.
Modalita' procedurali

1. Con apposito bando, da emanarsi con decreto dirigenziale entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, saranno fissati i termini per la presentazione delle domande e della relativa documentazione a supporto.
2. Nella valutazione della domande, e comunque in coerenza con le disposizioni del decreto ministeriale n. 623 dell'8 ottobre 1996, di cui in premessa, andranno prioritariamente considerate le richieste di contributo provenienti da soggetti che versano in particolari situazioni di accertata o documentata crisi finanziaria.
3. Con successivo decreto ministeriale verra' istituita una apposita commissione per lo svolgimento dell'attivita' di valutazione e selezione delle domande pervenute.
Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la relativa registrazione.
Roma, 30 marzo 2001

p. Il Ministro: Cuffaro

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 303
 
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