| Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 4 settembre 2001, n. 344 |  
| Ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;  Considerata  la  grave situazione sanitaria determinatasi a seguito dell'evidenza  in  alcuni  Stati  europei  di  casi  di encefalopatia spongiforme bovina;  Visto  il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,   del   22   maggio  2001,  recante  disposizioni  per  la prevenzione,  il  controllo  e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica il predetto regolamento (CE) n. 999/2001;  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di sottoporre al test   di  diagnosi  rapida  per  il  controllo  della  encefalopatia spongiforme bovina anche tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in eta' superiore ai ventiquattro mesi;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                                E m a n a il seguente decreto-legge:
                                 Art. 1
    1.  La  lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre  2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e' sostituita dalla seguente: "a)   un  programma  di  prevenzione  totale  contro  l'encefalopatia spongiforme  bovina,  mediante  sottoposizione  al  test  di diagnosi rapida  per  la  malattia,  di  tutti  i  bovini,  bufalini e bisonti macellati in eta' superiore ai ventiquattro mesi;".  |  
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    1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.      Dato a Roma, addi' 4 settembre 2001
                                 CIAMPI
                                Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio                              dei Ministri                              Sirchia, Ministro della salute                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche                              agricole e forestali                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e                              delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli  |  
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