Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 4 settembre 2001, n. 344
Ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
Considerata la grave situazione sanitaria determinatasi a seguito dell'evidenza in alcuni Stati europei di casi di encefalopatia spongiforme bovina;
Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Visto il regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica il predetto regolamento (CE) n. 999/2001;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di sottoporre al test di diagnosi rapida per il controllo della encefalopatia spongiforme bovina anche tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in eta' superiore ai ventiquattro mesi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e' sostituita dalla seguente: "a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in eta' superiore ai ventiquattro mesi;".
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 settembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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