IL DIRETTORE GENERALE                      per l'impiego - Div. III
    Visto  l'art.  13,  comma  4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce  il  Fondo  per  il  diritto  al  lavoro dei disabili, con apposita  dotazione  finanziaria,  pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999  e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;  Visto  l'art.  4,  comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che  delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni;  Visto,  altresi',  l'art.  5  del  citato  decreto n. 91, recante i criteri  per  la ripartizione delle risorse del Fondo, con i quali il Ministero  opera  nell'esame  dei  dati  e  delle  informazioni sulle iniziative   regionali  in  materia  di  inserimento  lavorativo  dei disabili  e  dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione  presentata  dalle  regioni  ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonche'  delle  ulteriori  informazioni  acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;  Considerato  che  l'analisi dei risultati conseguiti nell'anno 2000 ha  evidenziato  le innegabili difficolta' operative di molte regioni dovute  all'assestamento del nuovo sistema decentrato dei servizi per l'impiego   e   all'applicazione   ancora  sperimentale  della  nuova disciplina  dell'inserimento lavorativo dei disabili e che, pertanto, si  e' concordato con le regioni medesime, nelle riunioni tenutesi il 19 aprile  e  il 7 giugno 2001, di correggere il prevalente parametro qualitativo  distribuendo  quota  parte  dell'intero  importo, pari a lire 60  miliardi per l'anno 2001, in base agli indicatori automatici utilizzati per la ripartizione dello scorso anno;  Tenuto  conto,  altresi',  delle  disposizioni  di cui agli art. 4, comma  1,  e  5, comma 1, del citato decreto n. 91, che, per gli anni successivi   al   2000,  impongono  di  considerare,  ai  fini  della ripartizione,  l'entita'  e  l'efficacia  delle  iniziative  poste in essere  da  ciascuna regione destinate all'inserimento lavorativo dei disabili  secondo  le  priorita'  stabilite  nell'art. 6 del predetto decreto;  Ritenuto  pertanto  di  destinare  il  70  per  cento  della  somma disponibile  in base al numero dei lavoratori effettivamente inseriti nel   circuito   lavorativo   in   ciascuna  regione  nell'ambito  di particolari  programmi  di  inserimento  presentati  nell'anno 2000 e assunti al predetto titolo attraverso la stipula di convenzioni e per i   quali  il  datore  di  lavoro  ha  ottenuto  il  beneficio  della fiscalizzazione,  totale  o  parziale,  degli  oneri contributivi, ai sensi  dell'art.  13, comma 1 della legge n. 68, nonche' di ripartire il  rimanente  30  per  cento  dell'importo  complessivo  secondo gli indicatori  definiti nella ripartizione dell'anno 2000, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione e del rapporto tra il numero  dei  lavoratori  disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati;  Considerato che per talune regioni, in mancanza della comunicazione delle  informazioni  inserite nella relazione annuale, da trasmettere entro  il  30 novembre  dell'anno 2000, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del  decreto  n.  91,  termine  piu' volte prorogato fine al 3 luglio 2001,  si  e'  provveduto  ad  attribuire  unicamente il 30 per cento dell'intera  somma,  secondo il criterio matematico sopra illustrato, non  potendosi  altrimenti  valutare  lo  stato  delle iniziative e i risultati conseguiti;  Tenuto   conto,   nelle  suddette  fattispecie,  delle  somme  gia' assegnate  alle  stesse  regioni  lo  scorso  anno e non spese per le menzionate finalita';  Sentiti  i  rappresentanti  delle regioni e delle province, riuniti nei  tavoli  tecnici  per  l'esame e la valutazione della proposta di ripartizione  avanzata  dal  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali in data 7 giugno 2001;
                                Decreta:                               Art. 1.
    1.  Il  Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 60 miliardi  per  l'anno  2001,  e'  ripartito  tra  le  regioni secondo l'elenco  allegato  (tabella  1),  che  forma  parte  integrante  del presente decreto.  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione all'Ufficio centrale del bilancio.    Roma, 12 luglio 2001
                                          Il direttore generale: Carla'  |